Master
i
AÌFSA EDIZIONI
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I
a Viotti
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Nicola Melis
Trattato sulla Guerra
IL KITÀB AL-ÓIHÀD
di Molla Husrev
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Note
,\bbi?mo (Crealo di ^vptarg , in linea Ji principio, le ambiguità e le
uiL-ocren/e determinale dalia. [nslitlcfUzioikc dei termini dai caratteri
arabi Jti caratteri ialini, relativamente alta lingua Malia , ma ancllr per il
turco ottomana (csmariliaìY In quest'ultimo caso abbiamo scelta di
utilizza» l'ortografia turca ufficiate contemporanea con due signi fica-
live eccezioni dovute a problemi tipografici!
-la i maiuscola sari i incrini sempre senza punto diacri beo;
-la sei di scialle sarà, trascritta con J per i termini traslitterati dal-
l'ottomano, con fk per i temi ini dW coerente.
Sj rammenti cisti
il mioiuì della ir dolce (nrnic nel ninnine gùrrmi) è indicato ccin La
lettera c.
-la c dolce, come nel lendine imitano ceno, b trascrìtta «une f.
-il suono conriiponttuntc ad unii e (ninee*e nuditi chiusa è indicato
con una i senza punto (i),
-fori sempre duca.
Pier la traslitterazione dell'alfabeto arabo, invece, si è adottata, in
linea di massima, il sistema ulili zzato dalla rivista Orante Moderni},
tenendo presente erte;
- la là merbùia c stata trascinila solo allorché" in istato costrutto;
- la hamm è sempre ind itala:
■ nelle parole ette iniziano con la lettera 1 Vayn) la lettera segue me
£ in minuscolo (cs., 'ulnare non 'Unnr);
- i patronimici e tulli gli altri nnmi indicanti diseerrieFlìa. ascen-
denza (fcnnya e tiasab) sano stali scrini in In una minuscola {(bit, bim.
ubi. limiti), cast ctonie i titoli delle open: in «raho-
Le parole non comprese nei dizionario delta lingua ilnliana sonni
presentate sempre e Domunque in forma singolare («., i website, e rum
i m'biiie.v. i niugùhut e- non ì nui^àlnààa o i )im£àitidìir m < respfwum.
usili i responso; i sipahi, non i sipabi!ef\.
Net (;isn in cui il termine (ureo o arabo ahhia una ortografia italia-
ni usta, si e adottata quest'ultima ("mamelucco", dunque, e non
"mamtBfc"; "scl^juditrli:", non "selr.uk". Lauto per citare degli esempi),
con qualche rara eccezione.
Per quanto corR-cme le naie, sunti siale omesse poiché si è preferi -
1o indicare l'opera di rd^riTicnUi tra paretesi quadre, con l'arino di
edizione, runuiidiindo (imnds al hi bibliogniFin posta alla fine dcL bc£bo.
Alla daiaziosie musulmana è. staia generalmente affiancata quelli
corrisporKkitte irisiiartì,
In Linea generale, per i toponimi si £ pifferilo usare 1* più. diffusa
forma italiana,, qnak si desume dall'Aliante Gsografieo. DeAgostini.
Novara ZOO].
Pier e* che concerna la dazione di passi da. («li stranieri, sono
stane riportale in lingua originale, in inglese a in francese; <radonie\
se dui (ureo dall'arabo,
in linea dì pri ncipio. si e leso a mantenere in italiano il genere dei
lenone aralio (es., il krtiii> t la ri.-.àl.i). EWhé !y lingua tuiva nun attua
distinzioni di genere, si mantiene sempre la forma maschil*, salvo la
de rivadane da carmini stranieri (perciò, per citare un esempio, diremo
un a/m. n» una gaia).
*
INTRODUZIONE
Il presente saggio non vuol? proporre l'ennesima trallrtiitmc
«morule sul guani, mi cui esistono 5tvdi che si possono definire
definitivi, Vuole invece foca] i/.iare l' attenutone su un frammenio
cronologico di uru realtà che attraversa tulio la stòria del mondo
musulmano in cui il gihfid e spesso io strumento principale per la
sacrai i/ita/ione dell "oidi ne «e io- politico dell 'islam.
Si prese ni a i\ u i I a tradii ?io ne d i « n ;i t ;ipi mio il ti ifa«rr iiJàuMam
tarA jfwrflf flf-o^tflm. iroporianie opera sui Jf<jft (diriuo "positivo"
islamico), di Mawlfl Huiraw (Molla HUsrev - nella corrente orto-
grafi j turca, a cut si farò riferimento in tutlo il testo), emincnlc dotto
morto nell'anno 885 a.HJHSO d.C-
Molla Husrev è una delle figure dì spicco ira i giurisperiti hana-
fili di limala storia deli 'Impero Ottomano, lanio da merita»! il tito-
lo di "aJM Hanìfa dei suoi tempi", attribuitogli, secondo quanto
riportato dal biografo TaSkoprilzadc (901/1495 - 961/15611), dal
sultano in persona. Mchmct il Conquistalo^:, Eppure, la figura e
l'opera dell' insigne dotto sono Stale trascurate dagli studiosi ooci-
dcnltìli- Uno dei primi ad averne riconosciuto Punponania in
Occidente è stalo Fruiti Bahingcr, curatore - tra te aEire costì - del
lemma su Molla HLisrev del l'Enciclopedia dell'islam.
I. 'importai)./» del «miti ieri turi u (.{rHt7*t in erutti; i tentili lori iala
cfaifa eilrema popolatiti che esso conoide nei temivi sottoposti
alla sovranità ottomana , ai punto che i t testo attualmente e reperibi-
le in formn manoscritta in numerose biblioteche nazionali dei Paesi
ehe fecero parte dell'Impero: dalla Turchia alla Bulgaria, dalla
Bosnia air Egitto. Per questo lavorìi si e fatto principalmente riferi-
mento atte copte a slampa e alle copie manoscritte della Biblitcva
Rii-ip Pasta di Istanbul -
11 campo di indagine di questo studio, periamo, si limita in primo
lurido alla dimensione giuridica del concetto di giiiad.
Secondo i giuristi, la disciplina del fiihùd, inteso come "guerra
santa", fa purtÉ di quel settore del d i ri fio mu h u I mano che ha sempre
avuto scarso riscontro pratico con la realtà quotidiana. Si traila di
una pane del diritiui-oi) caratteri slìcht- ttitu-mcirali. piuttoMn che ili
precetto esecutivo in senso stretto, come le norme relative al diritto
successorio, alle obbligazioni, ecc.
Clinic ha di recente sottolinealo Massimo Campanini: "f„,] l'in-
sistema dei dottori in epoca cianica sui jihàd sembra più un
Leitmotiv giurisprudenziale, una giacidatoria imposta da un dove-
re ti' ufficio, ette una vera intenzione aggressiva, i capitoli Hd jihad
fanno pane dei franali di diritto come quetii itti matrimonio; ma
che neile tenrìzzotiant dei gÌHrvttì vi sia da tessere un effettivo inci-
tamento aliti guerra > è per io mtnv discutibile" [Campanini, 1 999,
P- 1391-
Slo di (allo clic il jfihàd skiritamuiile ha avuto unii trattatone
essin-^ial munte intesa in senso militare. Uno studioso conieiripOra-
neo h» provato si spiegate questo sviluppo con il processo inizialo
io
in occasione dèlie vittorie umayyadi nella guerra civile, che pose
fine all'epoca dei Califfi illuminali fhutvfà* ot-fotieHina). Ciò segnò
una svolia epocale poiché l'autorità politica e. pe* certi versi reli-
giosa, passò dalla comunità di Muhammad idi 'esercito musulmano,
acquisendo nel tempo traili lipici delle pratiche imperiali della
Persia sasankfc e di Bisanzio, Comincio perciò ad essere indirizza-
la dalla ragione di Stato delle classi dirigenti musulmane, ispirali
spesso da molivi miliari. Fu ù questo punto cric i utauri ' concen-
trarono le loro aitLii/iwù sulle dimensioni giuridica c comporta-
mentale: le attività dello Staio e della socieià furono cosi subordi-
nale alJ'inierpreiiUiorue (fella sarVa e. perciò, a considerazioni di
LjratiLcu religioso ed elico, non necessariamente ria] Lattiate alla
contingenza storica [Schleifer, L983 1 ].
Penante, nella cultura uiinmans in particolare, lii dottrini* del
giitàd ha assunto una posi aitine ecnirale. Le variazioni concciluali
nel corso dei secoli culminano nell'idea che i Sultani oitomani sono
gli esecutori per eccel lenza del gthàd, subito dopo io sWSSO Profeta
Muhammad; e grazie ai titolo esclusivo di combattente della fede
(Sfizi) che deriverà l,i pretensi sultanalc al titolo di califfo. Il jfiAriJ
diviene, in tal modo, uno strumento di propaganda efficacissimo,
all'interno e all'eslemo del mondo musulmano.
Per ceni veni, ti sembra corretta l'usscrviizione di Alfred
Morabia, secondo cui il f^arfcosiiftiirebbe nel mondo musulmano
la asabiyya (lo spirito comunitario) di cui parisi ibn Haldùn nella
sua celebre operi uUmiaìtittdimti [Murabia. 19931, Tale (liscerai
sembra particolarmcnlc vero per repoca delia frantumazione
dell'Impero abbaside, quando L'esigenza di unità e coesione era
particolarmente semita. Ma l'idea si dimostra sempre citretitanien-
te attuale, soprattuito !igj;i alla luce della recente tragedia newyor-
kese e dell'attacco statunitense all' Afghanistan,
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IL CONCETTO DI GIHAD
Su un piano slittfamcjiie IjnguiÈiicojl termine £ihadk un nome
nàuti con valore intensiva c sigili fresi "tfuCZO inumile \ "impegno
alto Creino delle forze". Un impegno che deve sempre c comunque
wxKfispbtl Aitili, ville a dire ' mila via di Dìo". Deve, cioè, con-
tenere dei finì elicamene validi in una pres-peniva musulmana.
Esistono diversi tipi di gìhad fi subii Allah, cui un musulmano
deve dedicarsi, siano essi di matrice interiore e spirituale o volli ad
agire attivamente mila vita [ertemi e mondana. I riferimenti llgftffd
vanno ricercali nelle diverse forni su cui si fondano le sden/jc isla-
miche {esegesi o tafiir. scienza della tradizione del FYofeta o 'tfrn
aS-sHnm.fiqh, ecc.). La prima di queste fonti, la mpemorma su cui
ii basa l'islam lutio, e il Conirtu.
IJ
IL CORANO
La radice del termi r>c gi/mf, G-H-D, compre in iremacinquc
versetti coranici con diverse accezioni e, iti ogni caso, come contra-
rio della radice coranica Q-'-D, che significa "stare seduti" {Cor..
4:95). Con ftihad, per ciò slesso, non si intende un aitu violento
diretto in maniera indiicri minala contro i non mu sul mani . ma si sol-
lollnea l'aspetto più dinamico «t attivo della vita tic! crederne. È il
nome riferito nd un impegno a irecenioiessanta gradi che ogni
musulmano dovrebbe rivolgere conino il male, in qualunque tarmi
esso si manifesti. Nel Corano, il inteso come "guerra sania" e
[HuCKi.std espresso con il (armine qsiòi* piEl propriamente "scontro
armato ', anch'esso da attuarsi fi iàbllAti&k, e per molli versi, trova
una corrispondenza con il heliarn piata ?t jn.uuiti di Sani 'Agosti ita
(nel capitolo XIX ile Im città di Dio, dove si parla di giiemi coni-
battuta a causa delle ingiustizie del nemici, tome csirrma rati» cui
l'autorità costituita ricorre per ristabilire la pace, senza desideri di
crudeltà, né di cupidigia) e wn la Guerra Santa dell'ebraismo (passi
bftl felici esemplari in lai senso sono la cronaca delta guerra di
Abramo contro la lega dei sommi di Sodoma e Gomorra nel libro
della Osmi o, ancora, la mitologia guerresca della conquista delle
città cananee da parie di Israele).
Una prima annotazione da fare è quella relativa alia dottrina del-
l'abrogazione, ibn al-rtàtih w& l-inansuh, o più semplicemente
«fljft: il principio tacque in seno alia scienza esegetica CHm al-
mfsìr) ma Tu successivamente applicato amiche nelle scienze del
hatllt { '/(flit al-t}Utfìù e delle fonti del Diritto i^uf aì ftqh) [Cabri,
Burton. I9WJ. Lj spitjjimnrn; di lalc dottrina va ricreata
nella credenza che la funzione degli ordini divini consisto nel veri-
ficare Tobbcdienra dell'uomo. 1-a teoria in questione, perciò, com-
porta erte la volumi di Dio possa mutare nelle diverse religioni oda
un periodo air altro- Partendo du sale concezione, i doni musulmani
tengono cumo dell'ordine cronologico dei versctii coranici e consi-
derano v incoiarne l'ultimo comando divino, in ordine di tempo . Dal
punto di vista chequi interessa, quello dei concetti retali vi al ewn
fìllio e al gthijd in generale, le implicazioni sono notevolissime,
poi io che gli ordini impanili dà Dio tramile Mu rianimati nel corso
disila sua attiviti pmfri ita sodio spesso molali, talvolta in scissi»
apparentemente antitetico. Anche se spesso i dotti ritengono che si
possano considerare esclusi da tale principio i dogmi centrali della
fede e le ingiunzioni espressamente dichiarate temporanee o specì-
fiche dei dato momento in cui sono siale espresse fBurton, I9S5J-
[n base al principio del itash e rifacendoci alla dassificazionc
cronologica delle sure «iraniche data da Noldeke [Niìldcke. 18561.
potremmo ipotizzare una cronologia delle iure contenenti riferi-
menti espliciti all' oggetto in argomento: 25, 29, 2, &, 47, 3, 6 1 . -1,
59,22 ^8.66, 49,9,5, Si tratta di aure appartenenti tutte al secoli'
dr> periodo della vita di Mtihammad come Profeta (Perìodo
Medinese: 1-10 a,H ^622-32 d.C), allorché da guida religiosa
divenne esp* di una comunità politica, Fanno eccezione le sure 25
e 29 che, invece, appartengono alla prima fase della, vita
dell'Inviati) di Dio (Periodo Meccano: fino atrifó22), i cui versi
presi in esame, il 6 e Vi, sono comunque medinesi, interpolati.
Questa classificazione sicuramente arbitraria e viene qui usata a
fini didattici, poiché i versetti, all'interno di ogni sura presentano
spesso una cronologia muLcw-oiiu rispetti! al reMO dd testo. È sen-
z'altro più eorrctlo. quindi, fare riferimento ai singoli versetti, ma in
19
(al modo il discorso si complica ulteriormente.
Attraverso una sommaria ricostruzione, possiamo individuare un
iniziale invilo alla pazienza c alla sopportazione, che corrisponde a
timo il P«iLxiù Meccano c all'ini zio del Medint'sc. A tal proposito
e emblematico il seguente ptisso coranico, rive Luto, pare, al princi-
pio de! Periodo Mcdinesc:
"Chiama gli uomini aita Via dei Signore, co» saggi amnwni-
memi e buoni, e distali con loro nel modo migliore, cbé it ruo
Signore meglio ài chiunque conosce chi daifa Sua via s'allontana,
meglio di chiunque conosce i diritti. E se punite, punite in misura
tk! tarm ricevuto, ma se pazientate meglio sarà pei pazienti"
(i& 125-126}.
Già nel scendo Periodo Meccani Olirebbe stato rivelato l'im-
portarne versetto 25; J2. in cui si paria di gihad vtH>a]e, versetto che
coslituistc quindi un invilo ad impegnarsi per il di slogo e In mode-
razione:
"Afta tu non obbedire a quelli che rifiatano la Fide, ma combat-
tili crai la Parola, in guerra grandi; ]j£Ìhi]<3" kabir"]" (25:52).
Probaba Intente posteriore e il seguente versetto, forse dell'ultime
Periodo Meccano o dell'inizio de! Medine*::
"È dato permeasti di combattere Iqall] a coloro che combattono
[yuqStilriiuil parche jkJpkj Stati oggetto di tirannia: Dio, (WD, è bea
possente a soccorrerli" (22:39)
Si imi:! cc\ fit-rmc^fi divino di rispondere all'oppressione roto
cuna con metodi analoghi a quelli dei Concisi il i . Si consente, in [al
modo, l 'utilizzo del le arni i , anche se fi nalizzato unicamente ali 'au-
lodile». In sintesi, ciò che i giuristi definiscono come un iihiid
difensivo. Ma tali vincoli vengono annullati dalla successiva
ingi tiratone coranica (iuiaio Periodo Medinese):
ih
"V'ù prescritta la guerra [al-qitaig mie he se eid passa spiaccrvi;
ehé può darsi vi spiacela qualcosa ehi è invece un bene per voi, e
pub darsi vi piaccia qualcosa, mentre invece è un male per vai, ma
Dio sa e voi non sapete " (2216),
Tunisia, in un versetlo ridiente alla scori riti a di U liuti (3/625>,
si continua a sostenerli resJgejista di un impegno verbale , una lotta
cor. la parola:
"E citi sarà telarne l&àhada] per la Fette Sa sarà bufateti] a
proprio vantaggio, perché Dio non ha bisogno alcuno delle creatu-
re" (2&:6).
Inizi sartie, permangono dei vincoli di natura temporale perche
il aitai , èfhàd offensivo, c ammesso solo al di fuori dei mesi «Acri,
al-aShur aNturitm, come statuisce il Cofano in 9:5 (Periodo
Mcdincs€,for5c9a.H.);
"Quando poi saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete (ik|(ìLlì| gli
idolatri dovunque li franate, prendeteli, circondateti, appostateli
ovunque in imboscate".
Questo invilo a combattere stabilisce una differenza fra idolatri
[mu.triL) e tcilontcKc Kimono un solo Dit> iahl ti! t:itah), <:itv ebrei
e cristiani. Ma in un versetto precederne (del ra£ab 2 a.H-, corri-
spondente al gennaio 624 d.C) Egli si era dimostrato indulgente
con chi combatte anche nei mesi sacri, seppure per difendersi:
"Ti chiederanno se è lecito far guerra [al-cj itati nel mese sacro.
Rispondi: "f ar guerra |qilit| in quei «tese è peccato finn*. Ma più
grave è agli occhi di Dìo stornare dalla via di Dio bestemmiare Lui
e il Sacro Tempio e seaceiame la Sua xente. poiché lo scandalo e
peggiore dell 'uccidere (min al-qallj , e costoro non cesseranno dì
combattervi [yuqalìlflnaka] fitto a aitando toro riuscisse di farvi
apostatar dalia fede; [,„]" (2:217).
il
Con lale versene, come ha sottolineato Claudio Lo Iacono, "si
entrava [,..] decisamente in una nuova fair, nella t/unir Altóh autrt-
rìzzwa la guerra offensiva i-»ntri> i Stati nemici e il Profeti!, rassi-
curalo, potè accettare ìi Quinto tpetfOniegtr [Lo Iacono, 1999,
p,6lj. Il culmine di questa propensione guerriera e raggiunto, pero,
con il versetto 9;29 deirSt/63fl^ (ale passo non fa distinzione tra con-
testi e situazioni, ma ingiunge di combattere ad ogni costo sul sen-
liorndi Dio:
"Comlitiifcic [qjltlC] coloro citi non credono in Dio e net
Giorno Eitfèino, £ chtt /letn ritingono dittilo quel che Dio e fi Suo
Messaggero han dichiarato illecito, e coloro, fra quelli cui fui data
Sa Scritturo, ihr min t'allenano alla Religione delio Verità.
Ccmboatttiì finché non paghino il tributo [gizya] uno per uno,
vniilialir (9:29}.
U maggioranza degli csegcli, c conscguentemente dei faqih,
sostiene t' assai ula abroyn/Jonc dei verseti i precedenti. Per quanti >
concerne il piano giuridico, l'evoluzioni; de! fsqh conosce; un
momento di stagnazione allorché ne! secolo X A.C. viene dichiara-
Iv. chiusa la possibilità dello sforzo in tu Licinia le {bith ai-igtihàtt\,w:T
coi i 'ulama ' non sono più autorizzati a svolgere autonomamente- la
propri* speculazione giuridica. La disciplina dei giltad mantiene
cosi k cnratlcristktK sviluppate nel conio dei primi secoli dei-
l'islam, carnieri ziatt dagli irresistibili successi militari degli esordi
dell'islam .
Quanto alla teoria dell'abrogazione dei verseti i coranici, pochi
autori dell'epoca pTeclassieadeLjfì^lfa cui il dotiti 'ali" (.muriti ml-I
114-1 15/733), sostengono, eonLtafianienle alle posizioni prevalenti,
che il divieto di combattere nei quattro mesi satri resta valido. La
concessione divina del versetio 2:21 7 sarebbe ri forila, secondo L au-
in
lorc cium, jul un rinuncio specifico dulia vita del Profeta, quindi
non valido in assoluto. Un'altra tesi, che si distacca sostanzia] men-
te da quella della maggioranza, sostiene che l'obbligatemela sussi-
ste sok per il jjihiid difensivo, Quanto ni gìlifoi offensivo, esso rien-
trerebbe nella categorìa degli aiti raccomandabili (mustahabb}, la
cui omni iasione non viene punita ma la cui esecuzione i premiala
(lì 1-iMwib) [Tysn, El 1 ]. L'autore di queste lesi, Sufyàn aM'awrì
(mono nel lo 1/777), quasi contemporaneo di 'aia', avrebbe avuto
ttnia un» Ghiera di epigoni ira il XIX e il XX sec, dell "crii crisi lana,
allorché" la lesi del gtkàd difensive- sarebbe stata abbraccila da
numerosi tra i cosiddetti modernisti.
LA SUNNA
Nella costituitone della cultura islamica un peso decisivo è Siaio
si.HsuiiU, dulia •rnaftii (leu "tradizione".!. Tisk «inveLlo va falla ma-
line all'epoca prcislamica, giacche gli arabi pagani lo utilizzavano
per indicare gli usi e i costumi degli Antenati, Ripreso dall'islam,
definì la tendenza ad imitare iu comunità (puma) primitiva e. in
particolare, il Profeta, come modello wmportanientale e completa-
mento del Corano. La sunna si manifesta sodo forma di fttwfff. detii,
funi o silenzi dei Profeta c dei suoi Compagni più intimi, tramanda-
ti sotto forma orale t studiati da una apposita scienza, lo 'ifm at-
iti seguito ad una laboriosa ricerca sulla loro autenticità, avve-
nuta nei primi secoli dell islam, i hmiit vennero raccolti in volumi-
15
nosc collezioni. T™ [alt L-olle/hmi «musei quelle considerate vera-
mente elastiche, al-kalub al -siila: il mAf/i di Buhiiri (morto nel
2567870). il s»m dì Muslim (m 261/875), le jwmm oi-moj^à di
abO Daùd al-SigistinT (m. 275/888), le sunm di Timidi (m.
279/892) e il kf&bal-tmtBi oidmSmdì al Nasì ì (m. 303/915}. Non
Vi Unanimità su. quale sia la seita faceti [a Ja includere nel venera-
lo grippo di Ll-ÌL]: si [uilde ad iii(JivÌL[u:iflii nelle jantafr di ibti Maja
(m. 273/686)0 in àtanmafifl* del dolio medine» MMik ibn Anas
(m, 178/795) o nelle suitan di al-DaYimT <28 1/395 c».)o nel franai
del fondinone dell "orieitiiLniciitL) giuridico haiibìlicj. il lìtuo Ahtnad
ibnHanhal (m.24fl/R55).
Tulle queste collezioni contengono un capitolo dedicato al
gituìd. inleso essenz.ialmer.re come impegno militare coniro il nemi-
co non musulmano. Alcuni esempi di htutìr sul tema:
"Abu Hurayri? h<i de fio; Ho sentirò ti rasai Allah, Mahammad,
- su di fui fa par? e fa benedizione di Dio - pronunciare te segtten-
ii porofe; L'esempio di un combattente per la Causa di Dio
(mtigàfiidji subii Allah) - e Dio fa bene chi si impegna (yaghaduf
veramente per fa Sua causa (fi sabilihi) - audio di una ptr.uiiKi
che d e prega senza sosia. Dìo assicura che ammetterti il
muftànid fi Scìbil Alfah in Paradiso se dovesse essere ucciso, altri-
menti farà ritorno alfa propria casa sano e safvo r con if bollino di
guerra'."
"fi vero combattente f mg Jahld) è colui che tona contro se sles-
so (nafs)".
Gra*Lc .li htutu, abbinino una testmitmuinia eerta del caratiece
volitivo e combattivo dell 'Invilito di Dio, il preicnipodi musulma-
no. In un celebre ho&L Mti&anìmad disse: "Ogni Profeta ha fa pro-
pria vocazione: la mia i il gihid"
IL FIQH
Là limitazione del termine &ìhàd e dei suoi deridi all'ambito
mi] tiare, da un certo punto di visite da ricondurre ayli sviluppi del
difitto musulmano [fiqtù, derivante dalla forl'a. A questo proposito
ci sembra necessaria una precisazione relativa al concetto di Legge
sacra, D termine generico utilizzalo nel senso di "legge" e o
Suri 'a e sta ad indicare due diverse dimensioni, una metafisica ed
una pragmatica. Nel significato metafisico,, la lari a è la Legge di
Dio e, in quanto lale. non può essere conosci ula dagli uomini. In
questo seflw, il Jìqh. la scienza giurisprudenziale, rappresenta lo
storio esercitino per individuare la Legge di Dio, e quindi la lette-
ratura legale prodotta dai giuristi costituisce opera di/F^A, non di
larVa. Nel linguaggio comune, in ogni modo, per iurta si i mende
più genericamente il diritto positivo quale discende dall'operato dei
giuristi (fùgìh). La tradizionale definizione di £art m a che spesso C
fornita dai manuali e lesti tulle istituzioni del mondo musulmano,
vale a dire "Leyge divina che la comunità dei credenti deve osser-
vare", appare insoddisfacente se non Si precisano due aspetti 13
primo è relativo air ambito d'azione della Sari'a: essa, infatti, non
trova un esatta corrispondenza coti il moderno concetto di diritto
poiché diverse norme enunciate non sono applicate dai credenti.
L'oggetto di tati norme è piuttosto riconducibile ad una tendenza
propria della Eruditone giuri sprudenziale musulmana quale si è
costituita nel corso dei primi secoli dell'era islamica, in cui spesso
si discutono questioni teoriche, senza alcuna relazione con la realtà
effettiva. "Diritto e religione, legge e morate sono due aspetti di
quella sw.ta volontà per cui i slam fondata e si regge la comunità
21
musulmana; ogni Questiona di diritto è anche un caso di coscienti,
<* la giiiri.iprrnirnzfl pn^gia in ultima anatisi \tiikt tónlngia"
[Santillana. 1926. 1, p.6]. Inoline, molle delle nonne dell? Sart'a
riguardano alti perennali ledali Al cullo c all'ambilo rimale.
Disc tpti])ajn>, dot, i rapporti ira l'uomo e Dio, non soEo Je relazio-
ni tra gli uomini. È Ea classica distintone tra le due branche della
Jarì'a. che sono «spini vamentc te "tbaMt (i doveri più pfùpria-
mcnle religiosi} c le mtt'atntitél (relazioni ira uturimi), iXi! punEo di
vista de! moderno diritto oceidenlalc gran parie della htfi'a non
presenta i requisiti per cut ta si possa defili in- ^turidicarrtcnic rile-
vante, Nello specifico, solo le nm'amalàl rientrano nella categoria
delle norme di diritto. La Sari'a potrebbe; essere defittila etjmg uri
insieme di norme ideali, parte delie quali hanno anche un riscontro
pratico, ma Ea cui appiicaiione re$u, in definitiva, una pia aspira-
zione piuttosto che un fine raggiungibile t . secondo alcuni, perfino
un vuoto dogma programmatico [Schaehi. IOT5J.
I trattai t di fiqh dui quattro orientamenti giuridici (ttanaflta,
m&Eikiia, iafi'ituc hanNEiist} considerano il giMrf "uno dei più ulti
e meritori doveri della teli gioito Cìhàdtìt")" \ Santillana, 1926, l, p.
26], un allo doveroso, un obbligo che risulta adempiuto se un nume-
io sufficicntemcnle grande- di musulmani lo esegue- personalmente
{fard at-kifSya). almeno una volla all'anno. I Mali k iti equiparano
spesso l'obbligo del rìHM fumalo ali obbligo detla visita, annuale
alla Ka'ba, [Halli ibn IsE>4q, 1919], ne! senso che anche in quesin
caso ù sufficiente the un certo numero di musulmani la esegui pcr-
sonalmenle perché ['obbligo si consideri assolto per l'intera colEet-
liviln.
Ciò significa che non lutti sono personalmente lenuti al gnauli
l'obbligo i imposto alla conniniti considerala: collcltivamenleL se
non sì raggiunge un numero sufficiente di combattenti (rmtjtàhìd),
tutta la comunità è responsabile in solido per il mancalo adempi-
mento, tome net caso dell'ufficio do] giudice (griffi) o dello studio
delle scienze religiose (jafob ni- 'ilm) -
Tuttavia, vi sono delle particolari circostanze in cui quest T obbli-
go di venia individuale {fard al- ayn). È il caso del $ihà& difensivo,
quando cioè la comunità subisce un attacco e tutti devono parteci-
pare alla lotta in difesa della propria vita, proprietà, ecc. (per es.. in
un assedio o al confine con territori optili),
tljtqk prevede un cambiamento immedialo ed automatico della
situazione giuridica, con il diritto collettivo che diviene individua-
le. Nella pfassi e I'ìh^h, spesso di concerto con i 'ulama \ che sta-
bilisce se La situazione concretò del gihùd va ricondotta ad un fard
alkìfaya o ad un fard: at-'ayn.
Ne deriva in primo luogo che per l'imam e le autorità delegate
\wàfi\ il gitiàd sia implicitamente un farg vl-'ayn, overosia. essi lo
debbono adempiere in ogni circostanza. In secondo luogo, il requi-
sito giuridico richiesto, quello "delle particolari circostanze", per
cui \\far4 vi-kifàya diventa aì-'ayn^v configura come una sorta di
espediente giuridico, posto che - come testimonia l'esperienza sto-
rica - Vimàm ha nel corso del tempo finita per acquisire dg facto
una prerogativa quasi assoluta nel riscontrale tali circostante,
potendo quindi strumentalizzare il ^ihùd, come diritto individuale,
volgendolo ai rimereste dinastico o personale, piuttosto che a quel-
lo generale.
Tutte le scuole giuridiche tradizionali (tnarfhab) concordano
sostanzialmente su quali siano i requisii i richiesti al mugahìd; egli
deve essere dì sesso maschile, pubere, libero, cioè giuridicamente
capace imukaUaf) , nonché in forze per sostenere le fatiche ed eso-
netaio da obblighi familiari. Si comprende dunque l'importanza
data dalla r;iuri>;pmrJcn/.a agli inlcrcssi del singolo, che in linea
generale non devono e non possono «sere prevaricali da interessi
generili. Per questo fri il giiiAd, che e appurilo fartf al-kifilya, e la
devozione ai genitori, al conlruno vnfitrtf dovrebbe preva-
le» il secondo; se t genitori di un musulirumo non vogl ionio die il
figlio rìschi la vita in guerra, questi non può divenire un mug&hid
[Scarcia-Amoretii 19B7|. La- jiesso principio si individua in nume-
rosi hedit, in particoJarc in uno au nuvole, in uranio attribuito al
Profeta - ci [alo da Etoljari e da Muslim - óve egli dice che sarebbe
meglio impegnarsi nei confronti dei «ingiurili a carico piuttosto che
partire volontari per una spedizione mi I ilare. Lo svolgimento di un
lavoro che permette il mantenimento dei credenti costituisce, per
ciò stesso, un jtifiàtf. In genere, i manuali di fiqh indicano al detta-
glio filili mmioV ^id-iJiM' rnUMi1ir:iri: i'M>flfr;ilÌ ihm^Mijid Ori
£ihii<i, fino a ette questo mantiene la fonna di diritto collettivo.
Alcune ii possono iiìluin: già da quanti] detto per i requisiti richie-
sti al muéàtiitl:
- minori e dementi, in quanto non suuo uuikattaf iwptvà Vagire);
- donne e schiavi, perché devino essere prima di lutto a disposi-
zione rispettivamente del marito c del padrone {a ribadire la tutela
dell'interesse individuale su quello collettivo), ed anche nella con-
siderazione ette se sono dispensali da taluni obblighi individuali.
farti al- 'ayn (come ad es. la pnegh iera del venerdì ). a maggior ragio-
ne lo devono essere per gli obblighi collettivi, far<j aì-kìjù\a. Le
donne, soprattutto se anziane, sono ammesse nei campi militari al
skuro fl.it ncrnsw. per svolpciv st«isien>:i ni trwSaliid (rm-a oliere
legna, cucinare, medicare i feriti, ecc.), confortnerneriitq air operato
dell'epoca del Profeta. Per le esigenze sessuali dei combattenti, è
54
amm^a la presenza, di schiave, non di donile libere. In realtà,
sinché schiavi maschi potrebbero prendere parie ad una «spedizione,
se ciò è voluio dal loro padrone, e comunque il loro compilo e quel-
lo di assistere il padrone stesso-
■ infermi e mutilali {cicchi, monchi ecc.), per un'ovvia inclu-
dine □ prendere parte alle campagne di guerra;
- debitori privi di permesso del o dei creditori di partecipare al
fthad. Questo esorterò dalla guerra non è certo un'innovazione del
diritto musulmano* ma si [ratta di un eredità del diritto consuetudi-
nario preislamico, come dimostrano te testimonianze del tempo di
Murjammad;
- persone fisicamente atte a combattere, ma pri ve del consenso
dei genitori;
■ poveri, e perciò privi del l'equi paggiamenio per una missione,
come ad esempio accadde in occasione delta spedizione di Tahfik.
Tutte le scuole h con ] Seccaione dei Hanafilu citano quest'ulti ma
categoria.
I Mal ititi discutono se sin letico interrompere il gihàd militare
per il timore di eventuali scontri con altri musulmani briganti o
comunque rinnegati.
II giurista malikita ibn L àbd al-Salam giunge alta conclusione che
combattere ì briganti {al-tnu^arib) sia preferibile al fchàd condono
contro rinfedcle. ma si traila, in ogni modo h di una voce isolata.
Si discute anche sull'opportunità di portarsi appresso esemplari
del Corano in azioni belliche per il rischio concreto di oltraggio.
I parafiti sostengono che ciò è ammissibile scio in caso di arma-
trario e da evitare in caso di azione di pattugliamento o incursione
{sariyyajAa cui mancano le condizioni minime di sicurezza.
25
SUDDIVISIONE TERRITORIALE
DEL MONDO
Un aspetto fondamentale per compre ridere meglio iE concedo di
frilmd e la teoria islamica della ripartizione lem tonale del piarcela,
riamala su principi confessionali e di extraterritorialità. Partendo dal-
l'assunto che l'obicttivo dell'islam sta rimerò genere umano, la
giurisprudenza musulmana suddivide il mondo in:
- dar at isiàm; letteralmente "dimora deli 1 islam". Con tale defi-
nizione si suole intendere L] territorio sottoposto alla sovranità isla-
mica, in cut vige la SarVa.
- dar aì^harbi letteralmente '"dimunL della guerra 1 ". È il territorio
esterno alla dùr ni -isiàm, abitato da non musulmani, che sono chia-
mati tecnieamenie barbi, divisi in diverse categorie: kufir, se poli-
teisti (maSrik) o apostati {murtadd)\ kitòJtì, se appartenenti ad una
delle religioni monote-isliche (ahi csì-kitàh). Nella dm at-harb,
musulmani e dimmi (cristiani, tbrei. ecc.. normalmente residenti in
Terra d'islam A seguilo di Un patto detto dimma) non godono più
della protezione e delta liberta di culto (derivanti dall'accordo della
dimma) di cui beneficiano neha dùr ai-islam.
Come già il diritlo romano e quello della cristianità medievale, il
diritlo musulmano ha elaboralo una teoria del l'uni versai Ila dello
Sialo IKhaddurì, 1956: Tyan, 1936). La dottrina relativa alle con-
dotte dello Stato configura la legge di uno slato imperiale, che non
riconosce status uguale alta pane con cui dovesse combattere o
negoziare. Da un punto di vista legale la dar ai-isiàm è dunque in
tino stato di guerra pennute con la dar ai -bar £>.
1 ,i [Lini ill'I sLiiisi» [etnico giuridico del termine non i- :irrì rilessi,
potendoci luti 'al più concludere da pane dèli' inatti, per necessità
(tfarùra). una tregua ituuina). In p;wre permanente infoili sii può
ottenere soltanto quando la é&r al-tiarb unii, ridotta alla non esi-
stenti totale, e quindi verri meno la slessa r^ion d'essere del frihàd
armalo,
Nell'età d'oro del primo islam la reali nazione di tale obicttivo
sembrava ceda 6 prossima, e dunque la previsione di situazioni J t
pace, seppur precaria, venne iniziatmcnic esclusa dai giuristi. Sol*
in un secondo momento, allorché l'ondaia espansioni stira raggiun-
se la sua massima estensione, sì com inciarorw a prevedere ìÌItj azio-
ni di compromesso.
In qucslo sensi*, gli Sg H" iti hanno previsto una terza categoria
(erritoriale, facendo COSÌ convergere teoria e prassi: Ja dar ai-^ulh
(dctia anche dar nf-W o dàr al-muwada'a) lelteralmente "dimora
deU" accordo (o del iraitaio)". Si tratta di una zona tcfriioriale in cui
i musulmani concludono un armiamo con non musulmani, i quali
mante DgofW il possesso ilei le loft) terre, previo ppgomento di un Bi-
bulo. I due precedenti stoici, cui i dotti che sostengono questo
punto hanno sempre fatto riferimento t sono raccordo che il Profeta
ha stipulalo con i cristiani del Nagrftn e il trattalo (denominato baqi)
concluso dal nuovo Siato arabo con il regno cristiano di Nubia nel-
l'ago XiK&l.
17
[L óitiÀD DEI i /ANIMA
In precedenza abbiamo evidenziato il ruolo svolto dull iari'a, c
dalla materia giuridica che da essa deriva, nella vita dei musulmani
c le implicazioni che questa influenza tu avuto nello sviluppo di
una dottrina del gih&d in senio rutilare, a Sopito degli altri aspetti.
A3 punlo che, per molti versi, non è eanalo affermar*: che I "isl9m i
una religione legale. "Le teologia non ì mai riuscite a raggiungere
nefVistiUti un'mjwrttinyi simile (al fluii].- soltanto ii misticismo i
Maio abbastanza forfè da sfidare il predominio della Legge nell'a-
nimo dei mustdmam, e stesso ne £ uscito vittoriosa" fSchacht,
■ 995, p 1 ]- 11 concetto di &ihàd conosce, perciò, anche una ditiseii-
siìine spirituale, sufica. Fumo di partenza per una trjilasjone del
gihàd in ambilo sufi è un piusn coranico che rccila:
"Ma non voglie dichiararmi del tutto innocente, thè t'anima
appaisìanata spinge al male |inna al- n-Msa la ammirai'" hi l-Su'il, a
mena che il mìo Signore non abbia pietà, e eerto il mio Signore è
indulgente e demente" ()2:53).
AliTtnaniti importante È un battìi spesso citalo dai sufi ina che
non si trova nette raccolte ufficiali. Locilft per primo il iradiziunL-
sta. leoSOÈo e fiurisia aS'ùrita al-Bayhaqr <m. 458/1066), nell'im-
portante collezione di garrir da lui computa, kitàb aì-sunan ai-
kubrH, non eonlenuta nella monumentale opera di tatalo^uziyne di
Wensinck [Wensinck et ah 1936-69]. In base al hadii in quesiionc.
risulta che Mubammad, durante la mun-ia di ritorno a Medina dopo
la viitorift della Mecca e di llunayn (8/630), disse ad alcuni dei suoi
Compagni: "Siamo tornati da! %ihàd minore a quello maggiore!".
Gli si chiese di chiarire la differenza Ira i due contetii. ed egli rispo
21
se che "il gihad maggiore è io battaglia dell 'anima contro le sue
passioni"'. In altri termini, La parte più b^ssa dell'anima spinge rim-
ino verso il male (stadio dt\V ammarativi bì t-su'i); in un secondo
momento, però, prevale l'anima che si autoaccusa (stadio del itafs
ot-lawwàma), A questo punto, grazie a degli esercizi spiritali,
l'uomo può perfino giungere a stare in pace con il creato (stadio
ultimo: mufmu'infM), In ali ri termini, Rinvio una persona segue i
suoi più bassi istinti è sotto il controllo assoluto del nofs te
ammùrùiiuì hi isti 'i e, per ciò stesso, agisce come una bestia. Ma,
grazie all' innata fede insita ncl]a natura umana, egli può arrivare a
provare disgusto per se stesso, per !e cattive azioni commesse e per
la distruttività che causa a se stesso e agli altri.
L'assenza de] hadit citato sopra dalle raccolte canoniche ha fatto
affermare a certi teorici contemporanei del radicalismo islamico, in
particolare yasan a!-Bannà, che esso non ha 5 requisiti teorici per
essere considerato autentico Molti autori, in ambito sufi . ma anche
delle altre scienze islamiche, accettano, ad ogni mudo, questa diffe-
renza tra piccolo gìhSd o gtiiad minore (tit-giitàd al-asgar o ai-
fcihàd al- f agir) e grande gihad o gihàd maggiore {al-gihad al-ukb<v
o at-giharf al-kavìr).
Solo il primo e la cosiddetta "guerra santa" f il (fitti! jì subii Atiùh.
Il secondo, il 0\M maggiore, -il Inde, perciò, alla guerra invisibile
contro L'anima che inclina al male, una everrà intesa cioè a livello
intcriore e spirituale, primo vero passo sulla via della conoscenza
intuitiva di Dio. I sufi miliziano spesso anclie il termine mugohado.
derivato dalla stessa radice.
Il mistico al-HuÈwirì{m. 465/1072), attribuisce la dottrina della
mu$àhada ot-nafs (impegno morale rivolto alla propria anima),
intesa come forma di mortificazione, ai discepoli del mistico Sahl
al-Twstarl (m. 283/8% d.Q. Secondo al-HuÈwir^CSSi raccontarono
che al-Tiistari, nel commentare il versetto coranico 29:69 ("Ma
quatti che foneranno zelanti per Noi Lgahadd final li guideremo per
le Nostre vie (subulunal e serio Dio è con coloro che operano il
tener) t giunse alla conclusione che chiunque mortifichi se stesso
perviene alla contemplazione, all' anima in pace con il Signore
[Hujwiri, 1911].
Quando Tuomo sente questi "rimorsi delta coscienza" significa
che la sua anima accussitrice e in azione, In cale modo* egli si rende
conto del male provocato e si vergogna per ciò che fa. Il risuhalo di
questo risvegli^ dell'anima e V inizio di un conflitto, Un &ìhàd* fra
ramina cosciente e l'anima inferiore: o si seguono le ispirazioni
delPaninia critica, e gradatamente si conquisila l'anima inferiore,
seguendo una via virtuosa e chiedendo il perdono divino per i pro-
pri peccati, oppure si certa di ignorare la voce della coscienza c si
segue con ostinazione ogni tipo di corruzione morale.
Proprio tale ostinazione comporta una caduta sempre più pro-
fonda nella depravazione, accompagnata da disperazione, amarezza
e cinismo. Si enfatizza cosi il concetto per cui la mortificazione del-
l'anima {et-gihàd ùt-akbur) h più importante della guerra conlro i
ntìn musulmani (al-gìhàd al-a^gar). Il concetto espresso in questi
tenni ni è talmente consolidato nella tradizioni sufi che lo si da per
acquisito. Una definizione precisa ci è stata tramandata dal grande
teologo al-tìazàli (m 505/1111), che definisce il patiti il -polo
essenziale della religione" (al-qu\b al a'zam):
H 7w talune occasioni si sanno signoreggiare gli istinti negativi.
in altre no. fi dò deve provocare tormento per la propria debolez-
za e perseveranza nel continuare a lottare e a combattere, ché que-
sto è il grande ghW\
Lo stesso al-Gdzall, d'altro canto, afferma di aver spesso posto
in pratica il combattimento spirituale, tome attcsta il seguente passo
autobiografico !
"Entrai infine a Damasco, dv*e rimasi circa due otmi dedito
unicamente ol ritiro f uzla/ e alla solitudine (halwaj. agfl esercizi
( rivada J e ai combattimenti spirituali fmugahadaj. occupandomi
unicamente di purificare la mia anima ftazlcivat al-nafs), di correg-
gere ii mio carattere f ahlaqj e rendere lì mìo cuore puro (casfìyat
al-qalbj"jw (praticare) il ricordo dì Di&, (' 'Altissimo, cosi come
avevo imparato dai libri dei sufi" [cit. in Scattali n. 2000. ]>.2ftN | .
Non sembra errato sostenerti che la pratica dell'isiàm si manife-
sta ad ogni Livello come un grande impegno, uno sforzo interiore
che si estrinseca anche in azione, un gihad^ eunn; testimoniato da
óalal ai-Din al^Rùmì* il gt acide mistico anatolico (morto nel
671/) 21T). il quale attua un paragone tra la $akada e la spada, inten-
dendo affermare che chi si impegna sulla via di Dio in maniera
zelante testimonia la propria fede, come accade in occasione della
sahada. Le due dimensioni apparentemente antitetiche del fcihad -
quella militare e quella spirituale — sono, dunque, intimamente
interrelate; entrambe le dimensioni mostrano caratteristiche analo-
ghe. Non potrebbe essere altrimenti, essendo il ^atfuna reazione
ilio squilibrio c alla crisi che caratteri zzano le società dell 'non m.
secondo l'esempio dì Muhammad che constatò lo stato di degrado
m oii soggiaceva la società araba preìsl amica [Schleifcr, I983 S J.
S» numerose le figure di pii musulmani che si segnalano tanto
perla loro ascesi spirituale quanto per il loro impegno con la spada.
Ha i più celebri di essi, tanto per citare un esempio, indichiamo
**ftd Aliali Lbn MubSrak (m. 180/797), considerato, tra le altre cose,
<w il primo autore di un h opera sul gihad y verosimilmente mVo-
H
pera sulle fada'il ai-gihùd. genere letterario di propaganda [Sivan,
19*8 J, o, ancora, il celeberrima Mattar al-li&llaè (m. 309/922)
[Ventura, 1987],
IL GIHÀD INTERMEDIO:
AL-AMR Bi LMA 'RUt WA NAHY *AN AL-MUNKAR
Rispetto a quanto ricondotto ;u concetti di gihé4 maggiore e
minore, l'imperai ivo di ai-atnr hi I~nia'rùf wa nahy 'an al-muttkar
(letteralmente h '*i Riporre ciò che è bene e vietare ciò che è riprove-
vole") costituisce una sorta di situazione intermedia, iti quanto
intende una estrema varietà di comportamenti, che vanno da un
atteggiamento critico nei tonfronii dei membri della propria cerchia
familiare al feroce attacco contro un ìmiitn considerato ingiusto
[Cook»200l].
]_a fonte prima del principio c h ancora una volta il Corano:
"[",..] Colora che seguiranno ii Mio Messaggero, it Profeta dei
Gentili che essi troveranno annuncfalo presso di loro netta Torth e
nell'Evangelo, che ordina taro azioni lodevoli [ya'muruhum bi I-
rna'iìif'l e ir bhtiittterolì proibirà [yMinhmn 'adi l-inujikar| . che
dichiarerà loro lecite ir cose buatte e illecite le immonde e fi alte-
rerà dei tegami e delle catene che pesano su di loro; e Ciriaco che
crederanno in luì, che lo onoreranno, che lo asisteranno, e che
seguiranno ia Luce scesa con lui dui cielo: quelli saranno i forni*
natt*» (TASI).
32
muovete fa giustizia (la'murunabi 1-ma'riJf] e imitine t ingiustizia
[lanhauna 'ani l-munkar|, e credute in Dìo. Ché se fa Geme del
Libro anche credesse, meglio sefebiv per loro. Fra di forò vi sono
anche credenth ma i più sono empi™ (3: 1 10),
"E sst credono in Dio e netf" ultimo Riama, promuovono la gin*
sti^a e impediscono P ingiustizia \ya martino hi t-ma'rùfi mi yan-
hawna 'atti l-munkarì] e gareggiano nette opere pie: quelti sono fra
iÈumT (3:114),
""■Soccorrerà coloro che. quando Noi ii abbiamo statoliti nel
paese, osservano fa Preghiera e pagano la Dècima e invitano al
Bene e sconsigliano ii Male (amara hi l-rno 'tufi wa nahaw 'atti l*
munkan]; a Dia tutte tutte te cane ritornano al fine" (22:4 1 ).
"Ma i credenti e le credenti sono Vtm l'altro amici e fratelli,
invitano ad atti lodevoli e gii atti biasimevoli sconsigtian&fal-
amiruna hi t -ma' nifi iva l-naltuna 'ani i-munkarij. e compiono la
Preghiera e pagana la Dècima e obbediscono tì Dia e al Suo
Messaggero: di questi Dia avrà misericordia, ché Egli è fetente
sapiente" 19:71).
"Coloro che si convertono, che adorano, che lodano, che pre*
gano, che sì chinano, che si prostrano, che invitano al Bene, che
sconsigliano it mate {amari* hi l-ma'rufi wa nahaw ani i-munka-
ri}. che osservano i termini di Dio! Dà la buona novella ai creden-
ti (9:112).
Anche la sunna è generosiwiima con il principio at-amr hi l-
mn'rùfwa l-ttahy 'an elmunkar. Tanto per cilarc un esempio ecla-
tante: "i un %ihàd immenso dire la verità ad un sultano prepoten-
téC. Con la formula sopra riportala, intende affermare il princi-
pio per cui Ogni buon musulmano deve lodare |K=r il bene della
società, contro la corruzione e La decadenza, un vero e proprio
33
"Le ÈihM mordi rev&tit deux caractères t en pttrtic complémen-
latres, A Coté d'un gihad individue^ fonde sur tes règtes éthiques,
se dévetoppa un gihad mitrai d'esprit social, communauiaire, dam
le droiie tigne de cette "curctfefte &én$rvte' et 4e « privitègé di^
nvrrùrttt qu£ ttQus èvoquiits plus hauF (Morabia, 1991, p3l"ì].
Quésta lotia prevede perciò che ogni musulmano lavori con le
proprie capatila, intellettuali e materiali, per La realizzazione della
giustizia. Da. quanto dctio distende che chiunque sì impegni per
l'attuazione di una azione che conduca alla giusta moralità o,
comunque, permetta a terzi di porla in essere, oltienc una ricom-
pensa divina pari a chi rabbia materialmente compiuta, Àl-Gazall
individua nella specifica gli alti censurabili: tra Le altre cose» l'ab-
bandona t> il rifiuto delle prescrizioni religiose, il consumo di ali-
menti illeciti, il libertinaggio,, il sostenere idee eretiche, gli eccessi
comportamentali, ecc. |Morabia, 1993J. In un noto hod7[^
Mubarnmad afferma che chi commette un'infrazione in privato se la
vede direttamente con Dio, ma se l'in frazione c commessa pubbli-
camente, in maniera tale da incitane Ea comunità ad infrangere le
regole, Fautore subirà urta pena pubblica. Il concetto si riallaccia
all'idea che l'uomo non può sondare i cuori altrui. In altri termini,
l'essere umano non può constatare la vera intenzione {niyya) delle
azioni compiute dagli aliri.
IL CIHÀD NELLA TEORIA
HANAFITA
+
Gli GlEumAisi , carni: già i Se I giudi id i abitarono ufficialmente il
tnadhiìb banafna al punto che esso si impose su buona parte delle
(erre dell'Impero. Il nucleo della dottrina hanafita, storicamente la
prima tra le classiche scuole giuridiche ad essersi costituita verso la
fine dell' VII! secolo d£\, c il frutto de!l h elabonizionc dei suoi fon-
datori, abù tfanìfa (morto nel 150/767), abu Yùsuf (m. ] 81/798) e
Muhammad al-SaybSni (m, In panico lare quell'ultimo si
segnala come colui che ha dalo il via alla codificazione e alla siste-
matizzazione del li; nonne, disciplinanti i rapporti con ì harbt, gli
sbilanci dilla dar al kart. L/opeta attribuita ad al-Sayb5n? e
ed e disponibile pressoché nulla sua ime rezza, anche se
sono filili ;Hv; L n^:iU forti diligi ,,-.\\ t,uiu egli ;ibhi:i elTetlivmncn
le scritto tutti i titoli attribuitigli, posto che i suoi maesiri. abù
Han Ifa e abù Y&suf, hanno lasciato una quantità ridotta di scrini sul
jìqh (sono numerosi i testi attribuiti ad abu Yusuf, ma pochi sono
giunlt fino ad oggi). Va detto, infatti, che ìljìqk dei primordi si
35
basava csscn talmente sulla trasmissione orale della conoscenza e
che, con tutta probabil ila, aì-5aybartì rappresenta una. di quelle figu-
re che hanno segnato iL passaggio alia forma scritta. Le caraneristi-
che principali di al-Saybàni sono il rigore e la sistematicità nel
metodo t Egli cerca in ogni circostanza un fondamento tradì sionisti-
co per giustificare le diverse teorie di diritto. Anche se - va detto -
una delle critiche che più spesso gli È stata mossa è di non aver fatto
riferimento esclusivo ai ^adìt del Profeta, favorendo quelli dei
Compagni Uahubti) [Schacht, 1 959],
Un'importante opera composta da al-Saybànl, dal titolo kitàb urt-
asi (ma noia anche come ai-mabsùl) costituisce uno dei punii di
partenza di tutta la dottrina hanafita, tanto che molli dotti binatili ne
ritenevano indispensabile la conoscenza a memoria, final izzsitn
ali 'ottenimento della qualifica di mu^tahid. Tra le diverse opere dei
giurista iracheno, si segnalano, più. specificamente, per le relazioni
di guerra e pace, il kitàb al-siyar al-k<tbìrs\\ kitàb ai-siyar al*sa$r.
A fianco al voluminoso corpus di al-Saybiim, va segnalalo il kitàb
ut-harùg di abù Yùsuf, opera di carattere fiscale, scritta su commis-
sione del califfo H abbasidc, Harun al-Rastd ( 149/766- Un
altro autore del periodo antico che è spesso citato dalle opere poste-
riori e al-TahawJ, giurista egiziano morto nel 32 1/933. La tradizio-
ne gli attribuisce due importanti commentari t il kitùb &l-g$mi'al~
kubtr e il kitàb ai-gàmì' ai* f agir, vanno inoltre segnalati Vihtilàfaì-
fuqaha" e un Compendio {mithM.fiir) di diritto banalità, ma soprat-
tutto i formulari legali {iurui) sulle transazioni, il cui genere lette-
rario ha avuto uno sviluppo decisivo proprio graiie ad al-TahawT
[approfondimenti in Walkiiv 19721.
Piuttosto che a queste opere degli esordi del/^fc. gli Ottomani
avrebbero fatto riferimento agli sviluppi successivi del diritto hana-
ficàr Fn particolare, possiamo considerare come età classica del
madhab fondato da. abù HsmTfa i! periodo compreso ira i stuoli deci-
mo e undicesimo, È in questo periodo, infatti h ohe vengono prodot-
te due delle opere classiche per ce ce 1 lenza de! corpus hanafita. La
prima dì esse è il inu|fizgw di al-QudQrT (Baghdad, 362J12W73-
1037). già oggetto di purziali traduzioni in lingue occidentali
[Bercher, 1950 ci 954; RoscnmLillcr, Caposcuola della scuo-
la fanafita irachena, al-Qudfjrl si segnala anche per essere stato il
maestro di numerosi dotii famosi dell'epoca. Ma e appunto il
muhmsar (definito per eccellenza dai HanafilL al-kitàb) che lo fa
entrare nella storia e gli conferisce un certo grado di riverenza e di
"santità" (secondo fili aneddoti, una copia del testo- fu appesa da ah
storia del diritto nel mondo musulmano; al punto che il
hanbalita, ibn Taymìyya avrebbe usato il muhta^ar come testo di
riferimento per le posizioni della scuola hanafita. Nel eorso dei
secoli, numerosi dotti hanafiti auspicano che anche quest'opera sia
oggetto di studio mnemonico e critico (il metodo di apprendimento
delle madrasa prevede per i giovani sludcnli lo studio e la memo-
rizzazinne di testi base). Tra i lavori composti nella siesta epoca,
probabilmente SOLO la risàia di ibn abl Zayd al-Qayrawanl {m.
385/990^ giurista di scuola mali kita h ebbe pari impalio sulla cultu-
ra locale. Il tìiiihfitsar tratta oltre dodicimila oucR-tioni , affrontando
tutio il campo del Jìqh. Il testo non attua un'analisi relativa all'ori-
gine delle nonne. La fonte c la giustificazione del singolo caso*
attuala da al-QudOrT, saranno oggetto degli sviluppi successivi della
disciplina giurisprudenziale rjanafita.
Un altro testo fondamentale nella scuola banalità e il kìtub ai-
mabsUTÓi al Sarah si (morto in Tmnsoxiana nel 490/1090). Perl 1 in-
}7
fluenza esercitala nei secoli dal kitab at'ittabsut, non sembra azzar-
dato affermare che al-$ aratisi rappresenta, forse, il più eminente dei
giuristi hanafiti di tutti i tempi, In questo capolavoro del fiqh, egli
riprende, tjrjjiiniK^s c approfondisce* analizzandole, le regole
espresse da al-3aybiin7 4 tenendo conio dei punti di disaccordo Ira le
varie commi all'interno de) mv<Ihab, poiché qucs(o si caratterizza
proprio per fa varietà di opinione tra i suoi aderenti. Aurore prolifi-
co. al-Sarahsi compone anche ir stirh Aiiàò Gt-siyar al kabtr ii
al-£aybani.
Il muhwsqre. i] mabsui avrebbero costituito nei secoli a venire L
due archetipi di trattato àxfìqh per i Hanafiti; compendio il primo,
opera iTUjnvmentale e minuziosa ia seconda. In particolare, il
muhmfùT. insieme al gttmi'ai'iaglr di ai-àaybùm, fu ripreso e
ampliato dal faqìh al-Marglnanì (morto in TransoMana nel
593/1 196) con il I itolo di bìdàyatal muhtadl' che sarà da egli stcs^
so ripresa ed espansa con il titolo di ai-hidaya (approfondimento,
guida), immensa opera critica al lavoro precedente [Marginarti,
1965{ , La hidùya apre un nuovo capitolo della dottrina hanafita.
quello de] formalismo e del li sistematizzazione giuridiche rappre-
senterà l'opera base per numerosi autori di commentari nei secoli a
venire, compreso il periodo ottomano, ira cui segnaliamo quelli ili
al-Quhistanì (m. 95071543) e di EbQsu^d (abii 1-Su'ud) Efendl (m.
98 1/1574).
Nella folta schiera di dotti hanafiti del l'epoca classica, merita un
discorso a pane 'ala' al -Din al-Kasànl (morto in Siria nel
587/ 1 191), tanto capace da meritarsi Tepido di malik ei-'uiam&\
"re dei doni". Contemporaneo di a!-Mar£MnI, allievo del noto giu-
rista air al-Dtn al-SamarqandT (m, 539/1144) ed esponente della
florida tradiPione giuridica dell Asia centrale (come già al-Sarahsì).
al-Kasanì c l'autore del kitab bada'i' el-sartii' fi tarfib al-toràT
che, secondo i biografi. è un corneremo all'opera del suo maestro al-
Samarqandl intitolala tuhfai atfitqah&\ In realtà, il kìtab bada'V
non presenta le caralteristiclie proprie del commentario {Sarh) t ma
al contrario è costruite in maniera totalmente autonoma Cd Origina-
le. Gli Studiosi tonienirwancL, sia occidentali che orientali, consi-
derano il kìtab bada i asme uno dei lesti più importanti di tutta La
produzione hanafìta per via dell'alta qualità della trattazione, per-
fettamente sistemai i/v.at-a. come nessuno aveva mai fatto in prece-
denza e avrebbe fatto in seguilo . Tuttavia, il kitab badù"i\ non-
ostante il suo grande valore intrinseco, esercitò una scarsa influen-
za nel corso dei secoli; infinitamente inferiore rispetto a quei lavori
clie avrebbero costi tu ilo, al contrario, dei precedenti quasi obbliga-
ti per gli studiosi a venire, come il ktmz al-iLvqà-'iq dì abù al-Barafcat
al-Nasafì (m. 7 10/I3l0) < o l'opera, di Cui presediamo qui un capi-
tolo, intitolato tinnir ut-knkkuni fi furar at-ahkam di Molla Kilscev
(m, 885/1480), o> ancora, il iiurr al-muhtùr di al-Haskafi (m,
1088/1677). L'effettiva importanza de! kitab b&àà'i' si manifestò
soltanto in epoca Eardo-ottomana b esattamente ne! 1328/1909. allor-
ché fu data alle stampe la prima edizione deiropera H cos'i ehc il
madhab banalità La adottò come punto di riferimento I^o scarso
peso che il lesto di al-KSs&rn esercitò nei secoli anteriori al ventesi-
mo è dimostrato dall'esiguo numero di citazioni nei manuali poste-
riori a quello in discorso e dal fatto che 3 biografi non indicano alcun
suo discepolo. Infine .del le numerose Opere a lui attribuite non resta
quasi traccia, con l'ovvia eccezione del kìtab batfà'ì\ L'importanza
che è attribuita al giurista, in termini francamente eccessivi da parie
degli studiosi occidentali c mediorientali moderni, è il frutto della
.w
proiezione nel passato di una realtà assai più tacente.
In questa parali] issima rassegn a di dotti l^LiiiirLiL, rtìer-bia di ^se-
re dialo Patir al-DTn Qa^Than (m. 592/J L96), anerf egli animano
della TransoKÌana, Qàdihiin è autore di nu nitrose opere, ma deve la
sua notorietà all'opera fatami aMtàniyya. Il titolo fa riferimento
all'istituto della futwà (parere giuridico emesso da un giurcconsul*
10 la cui perizia e riconosciuta, in risposta ad una questione postagli
da un privato, da un qfiJi o da un governante), ma in realtà non con-
tiene opinioni giuridiche in senso ionico- c piuttosto un'opera di
jtqh leorica con riscontri praiici. 1] successo e l'influenza esercitata
dall'opera in discorso sono notevoli su tutta l'arca del mondo
musulmano di prevalenza banalità h soprattutto in India. Sempre nel
Subcontinente conobbe una grande diffusione un'altra compilazio-
ne di estratti dulie opere autorevoli del maditab banalità, dal titolo
faiàwà at'taiùrhàniyya* che fu composta su richiesta di Tatarhàn,
alto Funzionario ai sevizio del secondo sultano tugìucjidc di Delhi,
Muhanirnad (724-752/1324-135 1 ),
Una delle caratteristiche principali dei Hanafìti è l' uso del pen-
siero nell'elaborazione della teoria giuridica tanto che, non a caso.
11 loro illativo è a^hiik ùi-m'y {fautori dell'uso del criterio
umano [Ci lardo, 13901), formula yencrica clic ai primordi ilei ftqh -
a dire il vero - rìcomprende tutti quei giuristi, non necessariamenle
di impostazione hanafita h che accettano il principio del ra 'y. Tale
definizione è intesa in contrapposizione agli arìiab ui>htitt\i (asser-
tori della preminenza della tradizione}. A ben vedere, una contro-
versta sull'uso della propria opinione riflette una problematica che
va ben al di là dei ristretti confini giuridici: quella relativa alla dis-
puta sui contini da attribuire alla ragione e al libero arbitrio
[Ventura, l99 Q h p.lO Q ]. A fianco delle quattro fonti del diritto {u^ul
at-jiah) generalmente accettale (Corano, Tradizione, Consenso e
Analogia.), i HiLtiiLfui ittiribuiscono dunque un particolare valore a
delle forni ausiliari, ira tui il c Liala ra'y (decisione fondala sulla
ratio personale), Già al-£aybSnì aveva inquadralo i rispellivi campi
qiyas) e del fyadtt.
La dottrina l)artafLia accetta anche Vistifcan carne principio sus-
sidiario di interpretazione giuridica. Si tratta di un metodo interpre-
tativo, utilizzato in determinati cast, che autorizza I Interprete della
jionna a tare uso dei proprio criterio di scelta.
" 'htffhjiatìa' significa preferire, trovare buono \'h.asan'l ed
indù n Vtsiio fn-r cui il nittr t -ftm.MiItn pw/ivÌM-r unu StdttZ.Ì(»W eh,
considera migliore a quella che sarebbe (ima dall'analogia, o in
altri termini, fù prevalere alla logica rigorosa le considerazioni di
utilità pratica o di equità, che sarebbero offese, ove egli si amnes-
ie al rigore del diritte" |SanltlIana h 1926, 1. p.72J-
L'uso del ra'y e dell' istifyfdtt ha reso - per certi versi - la scuo-
la hanafita più flessibile risotto alle altre scuole. Anche se - a dire
il vero - la flessibilità è tutto sommato ridotta, poiché Vi.tiih.-ian
"[...), sia in teoria sia nella ma applicazione pratica, occupa una
posizione troppa subordinata per influenzare efficacemente il dirit-
to positivo" [SchacM, 1995» p,2l2t. Anche per iale grado di flessi -
bilità, in ogni modo, le popolazioni turcofonc, in generale, e
l'Impero Ottomano, in pari tediare, h anno aderito al madhab ftartafi-
ta. Nelle terre dell 1 Asia centrale c dell 'Anatolia, infatti, le esigenze
della £arf h £P dovevano tener conto dei costumi e delle tradizioni
pru islamiche di matrice turco-mongol Lea. spesso in palese conflitto
tra loro, come vedremo meglio nelle pagine seguenti. Per quanto
flessibile potesse essere, in ogni modo, un aito emanato seguendo il
■LI
principio ótìtoisfihsan non poteva costituire un precedente giuridi-
co, quindi non era sotioponibile ad analogia.
Altra caratteristica propria dei tfanafiti consiste nel l'attribuire
un particolare rilievo alla dottrina sviluppata dai maestri del passa-
to, al punto che ogni dotto, al momento di trattare un argomento
specifico, deve necessariamente citare la dottrina precedente, a par-
lire da abù Hanifa e Mghammad al^aybanì. L uso particolarmente
marcato del qtyùs ha dato origine, in ultima istanza, ad una forma di
letteratura giuridica caratterizzata, «scussamente o quasi, da cita-
zioni sistemale in maniera da dare una certa autoriià agii argomen-
ti dell 1 autore; ta maggioranza dei giurista ottomani ha composto
trattati di questo tipo, 11 principio ai centro di tale approccio teorico
e il riconoscimento della o^di/Jane giuridica come elemento fon-
dante della singola opinione di diritto, Quanto affermato è facil-
mente dimostrabile analizzando il corpus iuris liana fila, gli autori
del quale sono spe&ftO di diffìcile determinazione, trattandosi - con
lulta probabilità - dì opere collettive attribuite posteriormente ad un
unico autore, come nel caso ctiato dell'opera di al-SaybanT. Da un
certo punto di vista, questa caratteristica si pone come un vìncolo
par ulteriori sviluppi del diritto: il precedente dell'insigne dotto del
passato graverà sempre sull'analisi dello studioso hanafìla del pre-
sente.
Altro tratto caratteristico del tnttdfwb bau a foia b costituito da una
minore uniformità all' interno di esso rispetto a quanto accade nelle
altre scuole giuridiche. I dotti frananti, a partire dalla triade dei fon-
datori (abO hanifa, abù Yusuf e Muhammad al-àaybinf), &i trovano
spesso in disaccordo. Tale caratteristica ha certamente dato un tono
flessibile alle trattazioni delle singole fattispecie giuridiche. Il fatto
ette un singolo studioso t anche se gode di grande presagio, abbia
42
espressa un 'opinione non significa, di per &e\ che vada seguila daÈ
resto dei ^anafiti : anche uno stimalo giurista può commettere degli
errori di analisi tì non fornire una spiegatone sufficiente a gì usti fi-
care La propria affermatone, si pensi al caso di al-Quduri, spesso
criticato in questo senso.
GIHAD E SIYAR
Nel tratiare delle relazioni tra dar ai-isiàm e d<ìr al-harh. spesso
i lesti del mvdkab hanafita differiscono da! resto della dottrina giu-
ridica quanto ad uso della terminologia. Èssi infatti definiscono la
disciplina di cali relazioni con la parola siyar e spesso intitolano il
capitolo ad esse dedicalo kitàb al-siyar, piuttosto che kitab al-
gìhud, come invece accade generaimcnte nei lesti composti dagli
aderenti agli altri orientamenti giuridici. Nel caso del tesio di Molla
Husrev. su cui concentreremo ti nostro interesse nelle pagine
seguenti, il capitolo in questione prende il titolo più classico di kitab
li termine sìyar e, a livello linguistico, il plurale di sìra> che
significa "condotta", "comportamento". La radice trilitlera da cui
deriva , S-Y-R,* coranica ed t presente in sei versetti, nel senso di
"viaggi"' o di ' essere in moto", o ancora, nei senso di "forma".
"V'è la pesca e il cibo che ii mare cottitene perché voi e i viag-
giatori (al-sayaraj? possiate goderne, mavì è proibita la selvaggina
terrestre finché Siam in stato sacrate; lemetc quei Din tivami al
quaie sarete lutti radunati!" (5:9t>)
"Disse Dio: "Afferrato, e non lemure, che io monteremo al suo
slato primiero (sfratata al-ulà)" (20:21)" E un Divino Messaggero
suscitammo in ogni nazione, a gridare: "Adorate Dio ed evitate
TAÈHlf E di quegli uomini alcuni ne guidò Idàiv ed alami con
ragione furori® traviati. Viaggiate (fasirù) dunque suila terra, e
guardate quale jii la fine di quei che smentirlo Di/ìf (16:36)
Numerosi i riferimenti alla radice in questione net hadil. Buhari,
per citare un esempio, dà il titolo di khub ut-gihùd - bàb fadt ai*
gìhàd wa l-iìyar ad un capitolo de tic sue jumbi, lì termine sirn
doveva essere utilizzato già in epoca preinlamica nel senso generi-
co dì "condotta", "comportamento", spesso riferito a personaggi
con un ruolo decisionale. Nell'arabo del primo periodo islamico,
infatti, il termine significava anche "azione memorabile" e "reso-
conio (ti un'azione particolarmente importante", perciò comincio ad
essere usato estensivamente per indicare la storia, la biografia c il
resoconto delle campagne militari di sovrani ed altri personaggi
illustri, Così, tanto per citare degli esempi, riscontriamo che Aban
ibn 'abd al-Hamld al-Lahiqi (morto nel 200/S15) scrisse una .errar
Àrdasi* e Awan ibn al-Hakam (morto nel 147/764) compose una
stirai Mu'ùwiya wa tanti Umayyu- -Solo dal secondo secolo dell'é-
sjirn il iiinniiif comincio ad Indicare specificamente la "condotta
dell'Inviato di Dio 11 . L'attestazione più antica di lale accezione della
paiola sìra si ha con la prima biografia del Profeta, scritta da ibn
Hi sani (m. 21 8/833} intitolata, appunto, strat rssBi Aitati
("Biografia dell'Inviato (li Dio" o. più letteralmente, "la condotta
dell'Inviato di Dio") o sira ttabawiyya ("Biografia del Profeta").
Anche se - va detto - non tutti condividono questa opinione, ricon-
ducendo la prima attestazione ad al -Zìi tiri (m. 124/742) [approfon-
dimenti in Duri, 1957; Hinds, 1983].
Nel I[ scc. dell'era islamica, il temi ine comincia a conoscere
I 1 ampliamento del là propria sfera semantica. L'uso del plurale
coniinciò a presentare, in maniera più specifica, un carattere nor-
ma! ivo e non solo narrativo. In altri termini t da narrazione di even-
ti passali, esso inlese inquadrare giunzioni tipo. Tale muta memo si
ha già con Zayd ibn ali (m. 1 20/73$) che lo utilizzò nei suo kitàb
al-siyar - Mb al-gazw wa t-siyar. Il riferi memo documentato più
antico Jn vece, va fonie fatto ritti ire ad a(-3aybàni, che lo ha mutua-
10, a sua volta, dal maestro abu Hamfa. Ai-Sayhani imitala due delle
sue opere più importami kìtàb al-siyar al-k&bir e kìiàb al-siyar al-
sagir (rispettivamente, "il grande libro delle relazioni [tra gover-
nanti]" e "il piccolo libro delle relazioni ftra governanti l n >. Un altro
kiiàh al-siyar e stalo attribuito al giurista il quale intende-
va opporsi alle posizioni del suo contemporaneo al-^aybanT, ma il
testo sfortunatamente non è giurilo tino a noi e i riferimenti alla
polemica sono troppo vaghi per trattarli in questa sede. Il termine
continua ad essere usato nel senso meno tecnico di ' regole di com-
portamento", come si evince, per esempio, anche dal lilolo della
famosa opera in prosa siyar al-mtil&k (nota anche come
seyììsatnàma. Il libro degli affari dello Stato "J composta tra il
1090 e il 1092 d.C. (corrispondenti agli anni 4S2-4S4 del V ègira) da
Nizam ai-Mute, il celebre statisia e letterato persiano al servizio dei
Selgiuchidi. Lt Si tratta di un'opera in prosa, un manuale di ammini-
strazione dello Stato e di regole di comportamento del re" [tradu-
zione integrale in Nizam al-Mulk, 19991-
T concetti di srft&fedi siyar pur essendo sitamente intercon-
nessi non possono confondersi, Secondo lo studioso contemporaneo
Khadduri, non vi sono dubbi su questo punto in quanto non si trat-
ta di distinzione meramente terminologica, ma al conirario. sostan-
■i-
liale. Egli riconduce le siyar al concetto dì disciplina giuridica delle
relazioni tra diverse entità Statuali, in tempo di pace come in tempo
di guerra Isi veda Khadduri; 19661. Secondo l'autore iracheno, i
primi giuristi confinarono la trattazione delle siyar nel campo del
diritto di guerra» ma 3 giuristi banufiti diedero una nuova di mensk>
ite alla questione. In particolare, è aitomo al trinomio al~3aybanT -
al-Sarahsi - al-Kasanl (ma su quest'uomo amore vedi quanto scrit-
to sopra) che si perfeziona quella che costituirebbe una vera e pro-
pria branca autonoma del diritto, intese- in termini occidentali.
Un'affermazione simile sembrerebbe assolutamente inconcilia-
bile con la teoria hanafita, secondo la quale i settori di specifica
competenza dcll'/m^/H sono rigidamente delimitati dal fìqh. Fri veri-
tà, tale inconciliabilità della teoria è molto più sfumala se si tiene
conto che:
- il principio dello 'urf (diritto consuetudinario) è ampiamente
accettato dalla dottrina hanafita, che - in taluni casi - giunge a con-
siderarlo come parte del I 'i§tnà 'c, in quanto tale h perfettamente con-
forme e coerente con i principi sciaraitìcì e degli usui al-fiqh\.
- Yìmàm detiene - in ogni mudo - in considerazione della immu-
tabilità della SarVay uno specìfico potere regolante ntane (siyàsti
Jar'iyya) che gli consente di emanare delle disposizioni {qviìùk),
che, se pure teoricamente rientranti nei settori di competenza del
governante t di fatto comportano un ampio potere decisionale* spe-
cie net settori non direttamente trattati dai t uiamà\ 11 fine primo
della siyùsa consiste nell'eliminazione del ila corruzione per il
benessere (matfafyi) della Comunità;
- dalla funzione dì esecuzione delle pene jjrndtf tpena stabilita su
base coranica), attribuita aìVi/ttùnt dai giuristi, e intimamente con-
nessa al concetto di siyaw e di eanùn, deriva un corollario per cui
J6
l'imam gode di un'ampia sfera di discrezionalità relativamente
all'applicazione delle pene [a'wr (le pene stabilite dal giudice,
in quanto non definite nel Conino). Ili pascolare, egli può esercita-
re un potere decisionale (la siyàsa &ir'ìyy<t di cui sopra], che da un
punto di vista formale comporta un totale rispetto delta Zarì'a, ma
Che di fallo atlribuisce una vasta gamma di opzioni non vincolanti.
Secondo Baber Johansen [Johansen, 1979, p,56], a partire da al-
MargìnanJ, iQ'tlr e styasa sono divenuti sinonimi nel linguaggio
tecnico della dottrina hanafita.
Nel corso dell'era islamica, la maggioranza dei giuristi musul-
mani ha tendenzialmente attuato un tipo di analisi che spesso non
tiene in minimo conto la dimensione storica. Essi hanno assuntole
spesso assumono. L'esistenza di un'epoca d'oro, corrispondente agli
alhcm lIl-IHaI il iik e Un ijut-sca passano disirivul [amarne aÈI'upcit-:i
pressate, so uza considerazione alcuna per le cucinate spazio- tem-
porali H per le mutazioni avvenute c pej la loro incidenza effettiva
nella vita delle persone. In tal senso, i dotti hanno dimostrato una
scarsa capacità di prevalere concretamente nel corso della storia;
ma soprattutto, non sono siati in grado di individuare la relazione
esistente fra una concezione ideale c le sue applicazioni.
Nella teoria giuridica islamica, in particolare, manca un'intera-
zione continua tra teoria del diritto e prassi giuridica; e tale intera-
zione che ha consentilo ad altre tradizioni giuridiche di conferire ai
principi quel carattere esecutivo, che contribuisce, a sua volta, al
perfezionamento del la teoria stessa, la conseguenza principale, che
da tale carenza discende, è la tendenza ad evocare il principio senza
curarsi dell'aspetto atiuativo; non sì dà peso alle procedure e alk
norme positive essenziali per la sua applicazione. Proprio la lacu-
nosità in discorso ha consentito ai detentori del potere succedutisi
47
tubi tùriu dtì-i «tuli di iiticrprclurt in assoluta libertà ciuci detcrmi-
nato principio.
fn renici . quella di diritto positivo (^niii wed'iyya) e un Con-
silio per certi veni estraneo alla cultura dell'islam o. per Iti meno,
si tratta di una nozione adottata soltanto ifl tempi telai ivamentc
recenti, in seguito all'influenza europea. Manca, in altri termini,
]' in tcrazionc costante ira il livello ideale e il livello \| micio concre-
ta. Le norme religiose, perciò, mancaiio spesso di un risami™ poi-
lieo» non prevedendo alcun sistemi]) M^nziotiiduiiu cunei ciò in caso
ài violazione, come nel caio [li un sovrano chi: swina empiamente.
Le Mrsse pene coraniche [fymt4 t pi. 0-«rfwrf> hanno difficilmente
conosciuto un'applicazione compiila nella Teallà storica.
Olì stesi g iufitìi, perciò, al fine di giustificare faitisi^cir; clic
altrimenti non potrebbero essere ammesse dal fiqlt, a per evitare
situazioni inrharaizanii con le antririià. hanno spesso pento in esse-
re diverse strategie: una consiste, appunto, neil'ignorare una deter-
minata questione preferendo dissertare di situazioni teoriche plivc
di alcun riSCOrtlrO nella Afflila cOncrela; un'altra nell'ut ili zzare in
prevalenza il qiyàxSmy e lo inibititi rìspinio alk-: ultrf fonti. dando
preferenza ai fatti materiali; in ì tasi essi emettono una
jatwà (patere giuridico in risposta ad un preciso quesito), in cui uti-
lizzano delle arconte niaziùni giuridiche per ricondurre ad una trilli
specie ammessa dal figli tira fattispecie che, in «alla, non avrebbe
alcuna, giustificazione- di diritto.
Tenendo conio di questi putiti, sii desume clic il Ilenia $\ urali-
co islamico e molto menn ri nido di quanto si sia portoti a ritenere ad
un'anali-si letterale delle norme del fn/h, poiché, se nella icoria cene
.situazioni non dovccrjbero essere rilevanti, nella prassi CSS* lo SflnO
c gosliluiwomc- anclK un prt^deute uLimmliunlu una praiHi truro-
eretico-amministrativa che difficilmente i 'ulama* di principio
ammetterebbero, come nel caso di ciucile fattispecie di matrice
prcislamica sopravvissute alila conquista musulmana, e all'attesta-
tone della fede islamiche.
Fatta questa premessa, si può procedere ad una precisazione del
concerni di siyar attraverso una breve definì tiene della materia for-
nitaci da al-S&rahsl:
"[le sìyar] descrivono ìa Cùndvtta fsTra> dei musuttmni nette
relazioni con ì miscredenti, sia che provengano dalia dar al-harb,
sia con ie genti con cui i credenti hanno concimo in terra islamica
dei trattati (ahi aKuhdh o ancora con i beneficiari di un saivacon-
dotto (musta'mmìnj c coloro che franano un tributo fsthl iil-dimmaj.
nonché con gli apostati (fj^murtaddìrt), che costituiscono la peg-
gior specie di miscrederne, dato che hanno- rinnegato [h&làm] dopo
averlo accettato; o con i ribelli {ahi al-bagT), che miti rientrano
nella categoria dei miscredenti, sebbene si trovino in any? stata di
ignoranza (gahitiyyìtt) e pongano false auestionf\
A livello teorico, le ' relazioni intemazionali 41 nell'isiàm si basa-
no, come qualunque altro aspetto della vita terrena, sulle stesse fonti
del diritto {ttsid al-ftijh) primarie, vale a dire Corano, sunna , igma 1
(consenso) e qiy&s (ragionamento analogico), "t uttavia, nella prassi,
le sìyar sono scaturite principalmente dalla speculazione giuridico-
politica islamica [lesi sosu-rmin in Kliadduru 1966; Morabia, I993].
In altri termini, bisogna tenere conto del complesso di principi basa-
ti sulla consuetudine, sui costumi e sulle norme non scritte. I docu-
menti che testimoniano tale tesi Sono di matrice extra-seiaraitica,
trattandosi dei testi dei trattati,, accordi di pace , discorsi pubblici,
istruzioni ai governatori locali, ecc., posti in essere dai detentori
legittimi del potere, in primo luogo Virnàm. Jn definitiva, secondo
4V
divedi studiosi, principalmente Khadduri, la disciplina delle sìyar
ha assunto ben presto le caratteristiche di una sotto- bianca deL^fi.
giustificata principalmente sulle forili ausiliari che si basano sul
ragionamento, sulla prassi amministratila e sulle consuetudini. Il
gihàd in tale disciplina occuperebbe un posto di primo piano, ma
noti l'unico.
A differenza di quegli studiosi che ritengono la teoria de! te sìyar
come una sorta di "diritto musulmano delle nazioni" [per approfon-
dimenti vedi Khadduri, 1954 e \966: Krasc. 1954; Hamidullah,
ì9T?;Morabia, 1993, e altri), lo studioso inglese Colin Imbcr affer-
ma che il concetto di sìyar si riferisce più in generale alla condu-
zione del governo. "[.-,] a topìc whìch occupies an indipcndent
chapter in most Hattafi texts. Nere, ine concerti ofthejuri$t$ is not
io esiabfhh a theory of governatati, bui raiher to erecl « theory
which explaìns the legai status ojpersons t land and taxaiion in an
Islamìc sovÉreigniity" [Imbcr. 3997, P-G7] ■
In breve, se alcuni autori ignorano la questione definendo le
wyvr luì semplice sinonimo di gifiàd (tìcrcher. Ì954], si tratta, e
abbiamo cercalo di dimostrarlo, di un concetto che non può essere
confuso con il primo* pur avendo uno stretto legame con esso.
Generalmente nel capitolo delle sìyar troviamo arie rie due sezio-
ni speciali dedicate* rispetti vamenie, all'imposta individuale e alle
imposte fondiarie. Per i non musulmani residenti in Terra d'islam
(dimmi), Infatti, è prevista una lassa di capitazione (&izya) ehe fac-
cia da contrappeso alla zakùt dovuta dai musulmani e che risulti una
contropartita adeguata per la Protezione ottenuta (dìmma). Essi
devono pagare, ino) tre f un'imposta fondiaria per le terre di
cui mantengono il possesso. La collocazione di tali argomenti net
Libro delle siyur e spiegabile in modi diversi. Ancora una volta
Colin Imber c Majid Khadduri forniscono opinioni diverse.
Secondo il primo , *'The Hanafì jurists usually deal wìth land and
taxation under the general headìng of the 'conduci of gwermnent'
fsiyarj, immediaiùìy after the cpening section which lays out the
miss fot prosecutìng a holy war. fhìs juxtaposition is logicai since,
in Hanafi thevry, the ftw status ofthe land depends on its status at
the tinte of the fsiamfc tonquesr [Imber, 1597, p i I6J Khadduri,
invece, afferma che "taxation {..,}, strìclly speukiug, is net an inte-
grai pari o/the siyar. These chapters fan land taxationj are indù*
<led in a work on the siyar. mairtfy because they deal wìth the sta-
tus of the dhimmis (scripturaries-} and the taxes impose d upon them
by the state" (Khadduri, I960, p.55].
La transizione dei regimi fiscali, soprattutto in relazione alla
terra, occupo fin dagli albori (tei Jiah, una parte specifica nella
disciplina giuridica. Il primo amore a comporre un trattato specifi-
co sul tema, intitolalo proprio kltàb al-hara% t fu abil Yusuf.
Poco tempo dopo, un altro trattato del genere fu scritto da
P&wdd ihn Rusayd (rn. nel 23S/E53) con il I itolo di kitab ai-'uìr,
dedicalo più specificamente alla Decima,, ma necessariamente lega-
to anche ;d disborsa sul hurèg.
Altro kitab at-haràg che ottenne un certo prestigio fu quello
scritto da Yahyà ]ba Adam, come pure celebre fu il kitab ai-amwal
di aba l ubayd ibn Sallim o I "opera di al-Hassàf (m. 261/374).
si
LA SOVRANITÀ SECONDO I HANAFITI
Essali do il califfo preposto alla proclamazione e conduzione del
§ihùd.. e necessario a questo punto fare una breve digressione sul
concetto di sovranità, in particolare in ambito turco hanu fini .
Le teorìe classiche dtl califfato (o inìamato) e del potere costi-
tuiscono un genere letterario non propriamente riconducibile al
ftqh. L'estrazione degli autori di trattati relativi ali 1 amministrazio-
ne, e quindi alla conduzione dello Staio, è di varia natura.
Feriale ragione possiamo individuare diverse tipologie di opere
di questo tipo: una che sì riallaccia alla teologìa e vede nelle tratta-
zioni dì autori quali al-AS'ari (m. 324/935-345). tì-ÒWl (m.
504/1 LIDeìbn Taymiyya (m. 728/1328) i suoi esempi più illustri;
una seconda tipologia è propria della filosofia (falsa/a); si pensi, per
esempio, alte opere siili 'miam ideale, vera branca autonoma della
filosofia [tesi sostenuta in Najjar, 1984], di autori come al-Faràbi
(in. 338/9.10) e ibr. Rusd (m, 594/1 198); un'ulteriore categoria è dì
tipo più letterario e prende il via COrt il celebre ibn al-Muqaffa {ni.
140/757 C*a). Infine vogliamo segnalare quei giurisperiti ere si
occupano trasversalmente del tema, nel senso che scrivono dei trat-
tati che non sono éìfiqh in senso stretto ma. piuttosto, di dannivi
politica. L'autore più celebre di trattati sul governo di quest'ultimo
tipo è lo ìlafVita (ma il madhab* in questo caso, non e poi così ri le-
vante) „ al-MawftrdT £m. 449/K35K) che dedicò una ampia opera spe-
cificamente alla teoria del l'i marnato; fili aljkiim ai- sniffimi yy& ("ì
principi del potere").
In un'ottica occidentale, il genere in questione potrebbe essere
ricondueibilc, oltreché dottrina politica, alla scienza giuriti Ica.
S3
Tua - cóme detto - non e aggetto del .fa/r. il dirimi musulmano. A]
fine d i fugare possi bili equivoci , ci sembra quindi uti le ri prendere in
questo comedo le definizioni del concetto stesso di diritto musul-
mano k quale ^ evince dogli studi degli autori occidentali.
Tale concetto ha, infatti, diversi accezioni; un primo significalo
è quei lo ài fiqh. nei senso specificato precedentemente (p.2l); inve-
ce, "li secondo significalo intende [...] le parti dì fiqh che sono
veramente giuridiche dai punta di vista occidentale, e comprende
sia quello che per i musulmani $ siyasa sar'iyya. sia alcuni istituti,
tollerati solo in epma tarda [...]" [Cilardo, 1990, p.39]
IL concedo di fu/ir esclude molte parti de] diritto pubblico e pri-
vato perche ncjn vi sono riscontri sostanziali, nei lesti sacri; esempi
di questo (ipo sono la dottrina dello «tato e del suo capo, molta pane
del diritto ammiri istruivo (cioè la .uyusa Xar'iyya: amministrazione
dolhi l:h vì:i pubblica in modo non contraddicenle la Sari 'a), ecc. Le
tre branche del diritto in discussione {costituzionale, amministrati-
vo c internazionale) presentano un "carattere essenzialmente teore-
tico e fittizio" c possiedono una -'ìntima connessione degli istituti
che ie compongono più con fa Moria politica digli siati islamici che
con la storia del diritto musulmano" (Schacht, 1995, p. 121 ],
In teoria , il cà^àfimam "è rappresentante ed esecutore della
lègge ^ non può che osservarla quando essa è esplìcita fnatfj.
Quando la leg%c tace, ai contrario, egli acquista maggior libertà
d'azione; poiché il caligo non è un mandatario ordinaria, ma un
fiduciario, e l'esecuzione delia legge è affidala al suo prudente
arbìtrio fl£tih«dj in tutte ie materie che non sono tassativamente
determinate dalia Legge sacra, da cui dermi il suo mandato- £ per
questo riguardo, il sua campo di ùzhme e amplissimo" [Sani LI Ioti».
1926, [ H p.24], L'ìitìhàd, lata smm t non e un arbitrio, opini»™:
53
assolutamente personale, ma il prudente arbitrio, la coscienza giuri-
dica deirintcrprclc del caso specifico, affinala ed addestrata da una
intensa c profonda mulilazione della legge nel suo complessa
L'imam, peeciù, deve, in primo luogo, predispone la società affin-
ché si possano applicai le nonni: del fnjh c i qtuti possano svolge-
re La loro funzione giuridica; nei casi in cui non vi sin una discipli-
na sciaraitica, ricade sull'rjwdm la competenza esce ut iva. in parte
attribuitagli dalla Ijcggc in maniera ciplieita. laddove egli deve
attuare le sentenze fumiate sulle pene disCrezjonarie (fa'ar) emesse
dal qàip.c in pane ricollegata alla consuetudine locale, che va a col-
mare il vuoto normativo sciarattico. Si aggiunga che la maggior
pane del diritto penale relativo alte pene fuitltf (pena determinila su
base coranica) ha avuto una scarna applicazione, se si ceccnu-s il
caio di ifttiìf, c iue di falsa licltusìi di rappòrto sessuate illecito (;rrrd),
Nella dottrina polir Ica islamica, tale potere esecutivo diserezio-
nario, come precedentemente detto, è definito siy&sa tor'iyyo
(amminislTazionc su base sciami lica), principio che ha favorito l'a-
bitudine, da parte dei detentori dei polere, di emanale dei regola-
menti (qawùnsti) contenenli norme (annuit) di diritto pubblico e
pv'niilt- fi di imni-i r^<,il:nlKllUi ' ?i esprit rxilc die.
almeno a livello di dottrina giuridici, non e possibile che queste
soverchino Le norme àttìfiqh, che - in quanto di dteceadOtta scia-
litica - Stìaiu del Le norme di legge . collocale peietò su di un livello
gerarchico superiore. Kppure sioricamfcnic tmcsm scavalcamento e
avvenuto di conti n lo. Con lIl Ouoniain.in panicplai^, la siyfae (e
i relativi qAnàn che da essa dipendono) acquisisce nuovo vigore,
divedendo sempre meno lar'iyya (vincolala dalla Legge sacra), e
stmprt- più yusamah (reputa alle tradizioni non islamiche). Il termi-
ne^nfirt, perciò, indica ora degli ani che oltrepassano di gran lunga
il limite succitato della gestione airi min istruii™ e del din rio penale.
Fin dai primi secoli dell'era islamica, in ogni modo, nel mondo
i si era. andato delincando un dualismo [ni reggenza di
:. della norma discendente dalla safi'a, pro-
si ammirtislralivc, Sptsw) questo dualismo creò atlrili ira le due
parli, ma più spesso condusse ad unsi tregua, non scevra di proble-
mi. Come autolìnea al -Gazali. rt soccorrere nei tasi di marcato dis-
tacco tra la teoria e la pratica vi era il principio della darùm, in base
alla quale !a necessità esonera il musulmano daircwsscrva.ii/.a rigida
della Legge. Di fronte ad una resila che si dimostra, sempre meno
jiqk, i giurici -bii convinsero che la iari'a era sempre più un ideale
cui ispirarsi, pi uitoslo che programma poi ilico-rcligioso effettivo.
■Consìdercrrutv il rapporto tra ta teoria e la pratica nei diritto
ti ma. piuttosto, è necessario porre l'accenta sitila taro interazione
e interferenza reciproca, in questo rapporto la teoria mostrò una
. la capacità ili imporre il prò-
anche quando non era in grado di con-
trattare le situazioni materiali: ciò sì rivelò [...] anhe [...] nelle
ìstiluzimi del nmr fi l-mazalim e del muhtasib. nei <
ottomani e in molli altri casi. I governi musulmani, nei j
hannù sempre nominato i qàdT e fornito loro, in reetria. i necessari
strumenti di azione ed esecuzione: le funzioni dei qjdi (indorano
ben oltre la mira amministrazione della giustizia" ISchacht, 1995,
p,38-89].
Una pane tfclla dnttrina hatiafita ri i iene che la consucludinc
Curfì sia una forma particolare di ig~mà\ includendola, per ciò !
so H ira Le fonti «Lei diriiio faxiit ol-fiqh}. Ma non tutti condividono
questa punto di vista. Altri apparteresti ci al maffiab fjanafìta. infatti,
considerano, conformemente alle altre scuole giuridiche, due cate-
gorie di consuetudine: una prima, definita "generale" Camm), iti
quanto caratterizzala da un interesse collettivo. % era fonte di diritto i
l'altra forma di consuetudine» invece, è detta "particolare", poiché
presenta dei vincoli di carattere spazio-temporale e, perciò, non pUO
essere seguila al dì fuori della sua arca d'origine. La consuetudine
particolare, quindi» non e intesa come fonte giuridica, ma come una
semplice base del diritto {q&'ittat ai-fìqh) [Santillana, 19261. 11 dolto
hanarìta, può, attraverso \ k istsftsan r fHft uso dello 'arf: le conclusio-
ni su un dato caso cui possono giungere i giuristi hanafiti di diver-
sa provenienza ed estrazione possono variare notevolmente tra loro.
L'applicazione della Legge dijwnde sempre da fattori individuali e
locali r i costumi di una famiglia, di un quartiere Je tradizioni di una
città o di una regione, la prassi seguita da un sovrano o da un giu-
dice locali [Heyd, 19731.
La consuetudine {'tufi la prassi giuridica locate intimai) , Tesarne
delle doglianze {nettar Jt ì-maz^tim)^ ecc. hanno ben presto costitui-
to un fattore di distacco dsllo stretto modello sciaraitieo tanto per t
dotti musulmani che per gli ambienti dì corte, a conferma della dut-
tilità e varietà di cui si c delta in precedenza fpcr approfondimenti
sì legga Tyan, I960, pp433-650]. Già in epoca umavyade (41-
1 33/66 1-751), gli amministratori deIJa giustìzia erano i governatori
provinciali, che avevano un potere regolamentare, e i qù$ r che
dovevano assicurare l'applicazione della £ari'a t lenendo conio, a
loco volta, della tradizione locale. Per tale ragione» l f amministra-
zione provinciate conobbe uno sviluppo locale specifico, che spes-
so presentava forti differenze rispetto alla teoria giuridica» quale si
56
smva sviluppando nelle aree di tradì rione giuridica, come l'Iraq o lo
tfiÈaz Nell'Indro Oi tornano la pratica dei qammnàme (raccolte di
qaitfin, codici) si impone, in maniera sistematica, con Bayezft II
( 1 48 1 - 1 5 1 2). Ma già al I 'epoca di Mehmet U(m. HHtì/ I4KL) il su Lia-
ne adotta la prassi di emanare dei veri e propri udii ti, i qcinfmnume ^
appunto. In questo gli Ottomani erano gli credi di due diverse tradi-
zioni: quella vicinortentale dello 'urf e quella dei banali turco-mon-
goli t gelosi custodi della toro codificazione tradizionale (yltsà).
Nella grande iscrizione della moschea stambuliota della
Suieymimiye (completala nel 965/1 557 K il sultano SUleymàn avrà,
tra gii altri, l'epiteto di "diffusore dei decreti sultanati" (raSfJErfll*
A differenza di quanto si legge nelle opere di 'uiamù' apparte-
nenti ad altri nmdhub i Hanafiti non sembrano mostrare particolare
interesse per la teoria politica dello Stato e di colui che e preposto
alla guida di esso, vale a dire Viinà/ti. Questioni simili interessano i
giuristi hanafiti unicamente «ella misura in cui è Vimum che assi-
cura la coni inuitii del Tappi (emione della SurVa. Per tale ragione,
queslioni tipiche della dottrina politica, come il diritto di resistenza
al sovrano ingiusto e tiranno* o ì criteri di legittimità e di successio-
ne al potere, ecc. non rientrano tendenzialmente nel campo di inte-
ressi dei tfanaftti. La conseguenza più visibile di tale visione è il
riconoscimento dì qualunque sovrano che detenga, anche de fa<:iiK
il potere politico, al fine di rendere possibile l'applicazione della
SarJ'a e, quindi, per preservare il potere della categoria di eruditi
dell'islam [Imbcr. 1997]. Possiamo riscontrare, in osili modo, delle
eccezioni a tale di$inlCrcs$C> Come nel caso di ataQ Yomf , che in un
celebre passaggio del suokitàb al-harag sembra ammonire l'imam
affinché svolga le funzioni proprie di un sovrano temporale nella
S7
vita quotidiana (pur CO ri un'ampia discrezionalità Piti ragionamento
autonomi), rjgr/Adri)»
Due secoli dopo circa, al-Saeahsi avrebbe individuato specifica-
mente È quattro crampi in cui Vìmam può esercitare il proprio potere
esecutivo: ( 3 ) nella preghiera in comune del venerdì, che deve esse
re compilila da] l'imam in persona a da un predicatore da lui dc3e-
gato; (7) nell'esecuzione del diriito di procedura penale e, più pne-
ci&amcntc H per le fattispecie di reato per cui è prevista una pena
determinata (in quanto citata, nel Corano), definita tecnicamente
hactti (plurale, imdiid): (3) nella riscossione della z/nka (elemosina
rituale); (4) nella riscossione del quinto {hutw) del bottino llmter,
19971.
Con EbiisJUi'uil Efendi (m. 1574) si introduce una Innovazione di
non poco conto: implicitamente Vìmam è nel contempo esecutore
ed interprete della Sari 'a. Con tale innovazione si attua il supera-
mento, seppure soltanto per pochi decenni, della (radi rionale visio-
ne hanaftta secondo cui sc!o i faqìh sono i detentori del3e cono
scende giuridiche necessarie per interpretare 3a Sari' a.
IL GIHAD NELLA VISIONE
OTTOMANA
In seno all'ideo Logia ottomana il concetto di gìhàd occupa una
posizione centrale. Il primo secolo della dinastia di Osman non ci
ha tramandato molti documenti utili per ricostruire conte e quando
(ale concetto sia entrato a far parte della cultura ottomana. L'idea di
una lotta contro i nemici della fede, in ogni modo, Si riscontra pres-
so k popolazioni turche di recente islamizzatone già in epoca
pieoltomana. Il primo gìh&dtm<M m larga scala fu quello condotto
da Mahmud di Gazna (377-420/98 3- 1030), che giunse fino all'India
(secondo le fonti disponìbili, egli condusse con sd ventimila guer-
rieri della fede). Anche gli stessi Selgiuchidi» soprattutto con la loro
ramificazione anatolica h per esempio > ottennero grandi succedi del
gihad, tolta per la fede che i Turchi preferiscono chiamare gaza. Fu
con il primo conquistatore della Cappadocia* le miro Dariismend,
che l'aggettivo gay. guerriero della di venne un titolo [si legga
il classico MéJftoff, 1 960) Ma "ri gaza [sic] ebbe mito gii ottoma
ni. per ragioni geografiche e storiche, tm importanza maggiore che
sono i confratelli principi iurcomanni, e diventi? il catalizzatore
delle forze materiali e mortili che ne determinarono la straordina-
ria ascesa' [Bombati - Shaw, 1981 , p. 204].
In termini mallo generali, comunque, Jc fonti a cui possiamo
atti ngere per indi viduare 1 ' ideate della godi sono di di verso tipo, per
esempio k letteratura epica relativa alla fondazione c alla storia
de Lia dinastia degli Osmanli la letteratura giurìdica di ispirazione
sdaraitica, i documenti protocollari e burocratico ampli ini Arativi
detrajyparato statalo le epigrafi e le iscrizioni.
Con l'eccezione delia letteratura giuridica - che costituisce in
linea di massima una fonie senza forti connotati cronologici ed è,
per ciò stesso, avulsa dal contesto socio-storico di riferimento - la
prevalenza di un tipo di fiorite ris|ietu.] ;lIV altra rispecchia una deter-
minata fase storica dell'Impero, La letteratura epica, infatti , comin-
ciò a svilupparsi all'epoca in cui gli Ottomani si andavano costi-
tuendo in quanto enlilà statale urbanizzata, Solo allora sì senti resi-
denza di scrivere una storia della dinastia. Non storia in ^nuo tiret-
to, ovviamente, poiché prevalgono gli elementi leggendari ed epici,
principalmente discendenti dalla tradizione orale. A questo genere
letterario va affiancato il genere letterario mila vita del mistici di
frontiera {mmiùqib), in cuj il mistico guerriero combatte al fianco
del sultano ottomano con lo zelo del gazi [Imbcr, 19871.
La prima opera scritta sulle gesta della dinastia ottomana è attri-
buita al più grande poeta ottomano del XIV secolo h lag ai-Dm
A 1 1 n i ::dT ( n i . 1 4 ] i .■ k I - l ì . L .li C .all'ini crno Jl- I in sua opera su 1 1 a vi kid i
Alessandro Magno {Mandar-nòme), inserì una storia dell'islam,
alla fine della quale v! era una parte tutta dedicata agli Osmanli.
La narrazione in versi, non a caso intitolata gazavat-nante (lett.,
"Il libro delle ga&t"}, rende evidente le final ita propagandistiche j.
scapilo di quelle storiche, ma l'elemento che qui interessa, relativo
all' ideale del grfi^e ampiamente messo in risalto. Il fcMdfgaw di
cui parla Armadi non presenta ancora il carattere rigoroso delia
disciplina d&]fiqh t ma si colloca comunque in una posizione Inter-
to non mancano ioni genericamente islamici, Jl sàzi, infittii, h pre-
sentalo come "strumenta delia tzligiane di Dio. servitori: di Dio vlw
spam U sudicio politeismo* spada di Dio, prtìwturv é rifugio dei
credenti" [eh. in: Bombaci - Shaw h 1981].
Una delie figure dominanti nella tradizione dei primi ottomani
non era tanto Lo 'atìm ortodosso, quanto piuttosto Perni nenie misti-
co-guerriero che continuava a mantenere molte delle abitudini
preisl umiche. Esso è spesso presente nelle tradizioni ottomane e già
In epoca prcottomana appare con numerose denominazioni t tra Le
quali ricordiamo Saytt. baba v abdaU ecc.
Il gihiid/gazà, per ciò stesso, presentava all'epoca degli ole men-
ti epici foli; Larici, con tinte proprie de Lia religione popolare e dell'i-
dea di eroismo dei condottieri della ftiitiwet, 11 gihùd era privo della
rigidità che caratterizza i dotti 'ulaiita \ i quali prevalevano piutto-
sto negli ambienti urbani deirislam anatolico.
Nel comò del XV secolo, però, a seguito della sempre maggiore
istituzionalizzazione e urbanizzazione della casa regnante e degli
ambienti di governo. Tidea originale di gihydlgu&i fu notevolmen-
le emarginata da^Ji ambienti di corte, a tulto vantaggio deli 'ideolo-
gia di Stato che richiedeva una struttura stabile (un esercito a paga-
mento ed una burocrazia efficiente) e non più fondata sullo zelo dei
volontari del Ih gaza. I gazi [Iella prima ora continuarono ad effet-
tuare incursioni c scorribande al confine con gli Stati nemici (spes-
ai
so musulmani, va posto in evidenza), ma il loro ruoto divenne mar-
ginale.
L'Impero Ottomano si avviava a concepire una struttura i ma-
nale . urbanizzata e complessa, in cui il ruolo svolto dai ulama '
doveva divenire strutturale. L'opera di A limati! citata segna, dun-
que, un passaggio epocale nel la storia ottomana: V individualismo
tipico dei ruu cessa di esistere, l'abititi personale non è più al cen-
tro dell'ideale. Adesso la gazA e imo slnirnento della volontà divi-
na, assolutamente impersonale. L'unicità di Dio (awM deve cor-
rispondere all'unicità dello Slato, rappresentato dal sultano che
assicura la giusta via {SarTa), ponendo in essere dei regolamenti.
Per late rjgume. non si parla più genericamente di gati . ma dei sul-
tano guerriero, che dei gazi è il più nobile, sunito dopo lo stesso
Profeta c i quattro (tuia/a h al-ra&dUn.
Il primo di tfti WtèÉP 701 (27 luglio 1302), in occasione della
vittoria di Bafco, nei pressi di lzmit h Osman proclama la propria
indipendenza: la hutlta viene pronunziata in suo nome, elemento
incesto che dinwst« grò un certo grado di effettivo potere sovrano,
nell'accezione propria dell'islam imperiale. JL secondo aspetto che
suggella la sovranità di un sultano e la coniazione di monete con la
sua effige (sikke); con gli Ottomani questo si verificherà solo loci
Ohan e dopo Lo spostamento della capitale da Yenishchir a Bursa
nel 726/1326.
La più antica epigrafe ottomana di cui si dispone attualmente
risale al 737/1 337 ed è situata a Bursa: si legge che Orhan, secondo
sultano delta dinastia ( 1326-62 d.C ) è "ti mugahid, sultano figlio
del sultano dei gif zi, egli stesso gazi r JtgÌto dì %àzl* coraggio delio
Stalo e delia Reìigiofte, governarne delle terre estreme, testatare
S2
mondiate" {suitan ibn saltati al-guzat. gazi rbn al-gàzi, Sucà al-
devki ve i-itin h marzbùn al-ajaq, peht$v$n-i ahàn, Orkàn ihn
'a&màn).
Già in un documento attìbuito ad Osrnan, datalo fa'ban-
ramadàn 723 (settembre 1323), ma pervenutoci in una copia assai
larda. l'eponimo della dinastia designa Orhan alla successione e, nel
contempo, definisce un alno dei suoi figli, 'ala 1 ul-Dm, poten^fale
concorrente al trono,, con attributi di chiaro segno militare: Grande
Emiro e Sostegno dei i>au e dei muguhid.
Definizioni e accezioni
Una delle questioni storiografiche che ha appassionato, e comi-
mia ad appassionare, generazioni di turcologi riguarda la nascila
dell'Impero Ottomano, In questa sede non intendiamo riaprite que-
sto annoso dibattito, quanto, piuttosto, affrontare la questione sul
ruolo che la variabile &azù ha avuto nella storia ottomana. Secondo
una visione ormai impostasi a livello storiografico:
"The Ottantun sfare carne irto exìstartce uraynd 1300 as a stilali
frantier pritteipatity which devvted iiseifta ttteghaza, Holy War, on
the jrontters of the Seljtikirf Suhanate iti Asia Minar and ttf the
Byzftrtiitw h'ittpifi. Its ìttiiiai gazi frontier character influenced the
state* s historical existance fot six centuries: ìis dynamic, its batìc
rttiiiiary firacmre, and the predominante of the milUary class
within an empire tttai succfssfutty accomodated disparate reìi-
gious, atlturai. and ethttìc elementi" [Inaici k, I994 t p.i IJ,
6.1
In ambilo storiografico moderno, urto dei primi autori ad impor-
ro k proprie teorie e indubbiamente Mchmet Fuai Kopriilu {1890-
1966), importarne intclleuuiiLee uomo poi i ti-co turco, vìssuto duran-
te gli ultimi anni dell'Impero Ottomano e i primi decenni della
Repubblica. In un'importante opera del 1935, egli contrappone la
propria teoria sulla nascita dello Stalo ottomano a quella esposta
qualche anno prima da] lo storico anglosassone H A, Gibbons.
Questi sosteneva che l'immane impresa di creare uno slaro dal nulla
non poteva essere aurihmiu ":isì:ì1icì". Seco mìo Gibbone In l ritti
oguzide, che avrebbe successivamente fatto capo ad Ertugrul, era
eosti tu ila prineipalmcricc da noni adi pagani dell'Asia Interna. In un
secondo momento essi si convertirono all'islam, spìngendo alta
conversione i loro vicini bizantini della Bitinta; grazie ai quali il
nuovo stato acquisì l'indispensabile elemento amministrativo e
burocratico. Dalla fusione ira queste variegate componenti nacque
una nuova razza, quella degli Osmanli, KoprUld, invece, sostiene
che la fondazione dell'Impero Ottomano non possa essere studiata
come un isolato fenomeno bilirtico. e che gli storici non dovrebbe-
ro concentrare tutta la loro attenzione sui singoli incidenti politico-
ni il tlarL ma sulla conformazione sociale, sulle tradizioni culturali e
sulle si rotture 3 StiUlSÙOnal ì dei Turchi anato] ici in generale, e dL
quel ti più o meno stanziati at confine con l'Impero Bizantino, in par
lieo lare sul finire del XI LI secolo In breve, lo Sialo ottomano sareb-
be la risu Itante de I le d i namiche e dei princi pi organ i zzati vi che sono
stati importasi e si sono sviluppati nella società turco-aitato! ica nel
eorso di oltre due secoli. Osman seppe semplicemente trovarsi sul
posto giusto al momento giusto. Quanto allaitìjd, Koprillii la col-
loca tra i fattori costitutivi dell'Impero:
"Camme la positiva des marche* Oux cttttfins dtt tììandg masut-
64
man dannai t aux tutte a qui s'y défQulaiem un caractère plus ou
mvitis teìigieax, utte aurèole de guerre stórne, des groitpes de der-
miche s erronm ai aitasi toutes sortes d'hommes ayo/tt des trovai
ces diverses qui se itttve&ùssaient en derviches guerrieri, y
venaient, ert apparenze pourfaire ìa guerre aux injìdèies, etì réaìì
tépour chercher un ntoyen de subsìstàììCe, Une panie d'entre eux
ètaìt fomite de derviches ntrkmènes doni nous parlerans un peu
pius bas, qui se mèìaìenl à te popuiatiatt payseirtne et nefande et >
ftósaient une intense propagande h&erodoxe quìi* étendaient
mémeataChrétiem* [Kòprtilii t 1935, pp.94-95].
All'inurbi negli sussi anni in cui • • vi •. l:s :i (Cigolìi. tt-ifcviL k
luce uncina pitica miliare della storiografia relativa air Impero
Ottomano: the Ori sin a/the Orivimia timpire eli Paul Witiek, uffi-
ciale asburgico al servizio degli Ottomani durame la. Prima Guerra
Mondiale e. in seguito* dedicatosi alla carriera accademica.
Secondo Wittek, lo Stato ottomano nasce come uno stato gazi, vale
a dire come uno dea numerosi emirati turchi (beglik) anatolici, a]
confine con l'acmi insanie Impero Bizantino, totalmente desi ili alla
gatti, la Guerra Santa contro l'infedele. Egli parla di "tendan.ee
ghazs'" e la definisce nei termini seguenti:
LL Pour expiiùuer le desfin priviìége de la prirteipauté d'Osman,
dettx raisotis prìndptites peuveni itre invoauée, toutes deux ré$ui-
tant de sa position gecgraphlque. Sitate presqne en/ace de la capi-
tale byyanline eils mime, sa iutte fui la plus dure, ses progrès ies
pius ients, et ta ghata. ta guerre sainte r sa raisoa d^étre. resta ptmr
elle une tache perpétuelie, qua-nd ks uatres imi rais n 'avaient plus
ritti e cmquerir. aqffaibiissaient déjà par te manquede butìn et ies
discerdes, et voyalent i&trs guerrieri émigrer v?rs les drapeaux
attomam" l9}K\pp.3-4j
Iti termini paradigmatici, Wiltefc riteneva che la variabile indi-
pendente nel modello di costituzione dell'Impero Ottomano fosse il
pici» coinvolgi mèdio della Casa d'Osman nella gaza, la guerra
venata dal sentimento religioso, semplice, aggressivo e genuina-
mente pio dei guerrieri della fede. Lo zelo religioso e l'ardore pri-
mitivo di questi guerrieri, per certi versi, potrebbe essere paragona-
to a quello dei Compagni delle fatuìpat, piuttosto che all'islam dei
grossi centri urbani della tradizione imperiale islamica e costituisce,
ire un certo modo, un elemento di continuità con repoca remota del
gihad contro ì Bizantini, "[...) fef gb&l gardietts dei frontièra,
continuaient plutòt ies traditions de {'titàni primitif, stiri urdeur heì-
Uqueuse et son Janaiìsme religìeux; mais ih luì ressentbluient aussi
par léur ptwvreté citlturelte et par tofacilìté avec laquclìe ih sub*
issaititt ks wjlttences du tiriìicu où ih s'eiaient instaliér" [Wittck h
L93S', p.-ì].
L'appunto principale che può essere mosso alla tesi di Wittek è
l'eccessivo peso attribuito ad un'unica variabile. Li gazò.
D'altronde, come affermava lo storico Mare Bloch diversi anni fa»
bisogna sempre diffidare dall'idea di monocausaiitè nell'analisi sto-
rica [Bloch h 1950]. Non a caso qualche anno fa h lo studioso Lindner
scriveva "ihat Wittek pìaced far tao mucit étnpitasis ott the fioty
Wfir a$ n hijtttrriwil ftcì&r",
A livello storiografico „ comunque, il concetto di gìhàdtgaza
trova forse la sua più efficace definizione con Colin Imber, il quale
individua una mutazione nei tempo dell'idea. Egli parte dalla con-
siderazione che "from rhéir eariiest years, ihe Glioma tt stdiam con-
Sidéred them&lvex teadtrs of a reiigicms war again.\i lnfideliiy'"
llrnbtr. 1957, p,3]. Ma la gaza dei primordi ha, delle Caratteristiche
proprie, che Imbcr definisce gaza dei dervisci: Ll rfo? reiigìous ìnspi-
raimn uf the I4ih-gùtf scarne, itscetns, notfrotn the 'uiama leamed
in (he sharia, hui ftùm hoiy tnen and dervishes, who again figure
prominenti}* in eurìy Oitamuit chronictes" [Imber, I9&7, p.9|. Nel
XV secolo il concetto <lj Guerra Santa eroica rappresenta ancora un
importanti; ideale negli Strati popolari della società ottomana, ma
non è più tanto rappresentativo dell 1 ideale dinastico, kl the grawng
infitte/ice of the 'uiama in the state matte U ìnevitttble that the ffrtty
Wur ideotogy shouid come ta cenform wilh the ideais ofihe sharVu
and the werld-vi*™ afonhodax islam". È con il poeta AhmudI (m.
/SI414I2) che, secondo Imbcr, si avverte questo mutamento; da
quel momento prevali; una definizione conforme alla Sari' a, senza
sostanziali modifiche, anche se Lindtier intravede questo mutameli'
to concettuale in un'epoca anteriore al periodo in cui visse il poeta.
Proprio Lindner sostiene che La gaza non e inizialmente così
importante poiché "economìe ami sodai sympiasif, politicai
ctismapttiitanism. and relìgìous syttcreiìsm ali zombined io scinde
the aham ^.t tu\ effettive influence on the eariy Ottomani". Anche
l'iscrizione de] 731/1337 di cui abbiamo fatto menzione in prece-
denza non dimostrerebbe il molo statico dell'ideale della sazfi in
seno air ideologi a ottomana, quanto, piuttosto,, l'evoluzione della
struttura imperiale sedentarizzata irt senso sunnita ortodosso* quasi
un processo di purificazione dall'iniziale eterodossia di slampo
nomadico: ,4 Aj the Hoiy War, the jihad, mix inwked for the initial
bedouin vperutinns in eariy ftSSm, so was the eariy Ottoman nomad
predation justìfied by the ghaza- The ÌJ37 inscription, then, is a
commentary on the state of Ottantun hureaucratic devetopment and
not ihe key to Ottoman orìgùts, [...] the Otttnnan army was trans-
formed front a tribe of archers ìnto a sedentary svurce ofinfantry.
li wilt he use/ai first to summame some o/the relevant ch&r&ueri-
67
Stits vfsieppé ww/on. Nvmadk ivorfar? depends on speed, màbi-
J/fy, surprìse, and the tise of arehery to avoid the itttcertairtties &f
pitehed battiti. It foltews frnm this ihat the iwmml warrior o/Inner
Asian history i$ an archer ori horseback. His tactics resi an
ambiati, thefeìgtted reireat, the shower ofarmws toosed frtm a
distane?, and the. coa/mioit and canseqmni disruption of his
fs inarchine arder" [Lindner H L943]
L ìdea stessa di califfato ottomano, che si svilupperà negli
Sfai pcreeeellcnzà, il più valido «imbattente dai tempi del Profeta.
11 gihàd diviene anche una giustificazione per attaccare ali ri siali
musulmani; la frammentatole del l'Anatolia, per citare un esempio
signi fìcativo, nuoceva al miglior svolgimento del perciò era
lecito combattere le dinastie musulmane ivi regnanti.
NOTE SUI CONCETTI DI GAZA E DI AKIN
] termini gàtr e gaza derivano dalla radice trilittera araba <j-Z-
W H che in epoca pre-islamica presentava un contenuto eminente-
mente Luto; indicava una delle grandi norme consuetudinarie del
deserto arabo preislamico, in uso Ira i nomadi piuttosto che tra i
sedentari di Mecca, Medina e Tfi'iL finalizzata in origine alla cattu-
ri; <ti cammelli. La gazò si sviluppo come atto di aggressione a
scopo di bottino, di rappresaglia o di vendetta, effettuata da un
gruppo contro un lìtio, meglio se più numeroso [vedi Tyan lysftj.
E%%3 era regolala da un protocollo complicalo, che - in un'ottica
occidcnialL: - appare privo di lealtà o Ji cavalleria, ma che in rea Ica
presentava una gualche .sorta di codice di condotta, Essa *i forse la
principale manifestazione deH'inésisienza di un'autorità polisca nel
deserto dell' Arabia preislamica.
Nel Conino la radice G-Z-W ricorre in jn passo per indicare dei
miscredenti partiti in campagna;
L voi che credute, non state conte gli infedeli che dicono dei
loro /rateili parlili a viaggiar mila terra o a fare incursioni
[guzza]: 'Sé fossero rimasti qui con mti mm irebbero morti r noti
lì avrebbero uccisi'. Dio fa questo per metter loro triste rimpianto
nel cuore. È Dìo che fa vivere e uccide!. Dio fa questo per metter
loro triste rimpianto nel cuor*. E Dio che fa vivere e uccide, è Dio
che osserva futm ciò chcfaler (3: 156)
La sacralizzazione della radice G-Z-W risale alla prima fase
della storia dell'islam, Non a caso, il termine che indica generica-
mente le spedizioni militari al tempo dell'Inviato di Dio è magati,
derivante dalla radice medesima, come pure il termine &àzw. ma
soprattutto gàziya, da cui deriva il termine "razzia", giunto in
Europa tramite i francesi * dopo la conquista dell'Algeria nel 1830,
Salo in tin secondo momento si indicherà con il participio presente,
gazi, il combattente musulmano di frontiera, che attuu delle scorre-
rie in territorio nemico, anche in periodi in Cui il processo d'espan-
sione è Sospéso. I termini derivati dalla radice in esame si riscon-
trano copiosi nei hadit del Profeta, con riferimento esclusivo ai
musulmani, Tanto per citare un esempio, si legga il seguente hndi{
riportato da al-Buhan e Muslim, con riferimento al merito del jfiJOd
collaterale:
"Colui che finanzia un combattente mila vìa di Dìo Igiizlyy" fT
*9
sabTli Allah] otterrà ricompensa divina e colui che si sostituisce al
cotnbaflenfc l^ziyy'"] nei | sostegno della] famìglia di questi st<i
compiendo egli stesso la guerra mura [faqad gazaT',
La mislica della gaz/i deriva dal conflitto arabo-bizantino,
nel! ' Anatol ia ttei p" rti i .secoli della gloria islamica (i succèdi mili-
tari contro i bizantini cessarono virtualmente con il seconda falli-
meritai* assedio di Costantinopoli del 98-99/7 1 73- L'eroismo delle
fuuthat divenne cosi la virtù e il coraggio del In guerra di frontiera.
Due dei più celebri erui della gaza della prima ora sono 'abd Allah
al-Bat|iil e 'abd al Wahhab Ibn Buhi. Soprattutto il primo fu ne!
corso dei secali l'archetipo del gazi, dive Rendo protagonista di
poemi e racconii epici, di cui qualche traccia resta nelle innumere-
voli leggende popolari del Ih cultura araba odierna. L'idea che la
lerrn di predilezione del #jAarf + cioè della gaza, sia la parte della dar
ai-isiàm confinante con l'Impera Bizantino non è stata introdotta
dai Turchi, ma risale al giurista aK'awzS'T (morto in Siria net
157/774), il quale, in polemica con i giuristi iracheni, affermava che
KjKlUi.ne.ii dotti siriani trattare la di bei pi ina del gihad, in quanto era
la Si ria la (erra del gihàd contro B l&anzio . L'autentici tà di tale aned-
doto è stala messa in dubbio. Il primo a riferirlo è il dotto al-SanthsT,
ti quale scriveva nel suo famoso commentario, che "fa ragione
prima per cui \aÌ-Èayhànl] scrisse faie opera era che il siyar al-
saglr arrivasse ad al-'awzSX il giurista proveniente dalia Sìria.
Costui domandò chi io avesse scritto e gii fu detto Muhammud Ol-
'iràqt [aì^Saybant], Egli sfamò dicendo: "Chi sono queile genti
delV'ir&q che [sì permettono] dì scrìvere libri simili'/', in seguito
aggiunse che gli iracheni non hanno alcuna conoscenza delle siyar
poiché tutte le campagne |magìM| deli' inviato di Dìo ebbero ìuogo
nel Hi da? e non in 'Iraq. Tali parole giunsero fino a Muhantmad
[al-ÈaybiinJ ] , ii (futile fu culto da profonda ira e decise di sospen-
dere miti i propri impegni per scrivere ìt [d&fo\ libro".
Con iurta probabilità possiamo assimilare alle corporazioni di
jozi, pur con le loro specìficilò, le allrc corporazioni segnalale in
Transoxiana c nel Khorasan già in epoca samanide, che gli storici
classici di volla in volta denominano j?fya«, ayyar,(xs. [Métikoff,
19*01.
Un concetto per certi versi mollo simile a quello di gazà preisla^
mica è riscontrabile presso le popolazioni nomadi di stirpe turca in
epoca precedente alla loro islamizzai: ione: si traila (teH'ata.r etica
del saccheggio finalizzato all'ottenimento di un bottino in beni
mobili o in persone da condurre alla schiavitù. Colui che effettua
questo tipo di azione è dcEto akmci ed e visto positivamente nella
tradizione epica turca preislamica. Esso rappresenta, infatti, un
certo modus vivendi in un ambiente ostile come quello delle steppe
dell'Asia centrale t in cui si trovano ad operare i Turchi, Quando i
Turchi selgiuchidi divennero i principali avversari musulmani di
Bisanzio net corso del VI secolo del l'ègira, la gaia perse il suo
carattere arabo per divenire una caratteristica delle popolazioni lur-
cofone provenienti dall'Asia centrale , al punto che la stessa storio-
graila araba contemporanea considera i-ili Osmniani come ì giìti
eccellenza [Jandora, 1997|. Nelle frontiere arabo-bizantine l'ele-
mento turco comincia a costituire una maggioranza già durante il
regno del Califfo aUMu'tasim (218-227/833-42). Con tale muta-
mento, anche il leggendario aE-TìattlI diviene nella genealogia turca
un ante nato dei gii zi turchi, al punto che fu persino composto un
poema a lui dedicato, il cui titolo è proprio Sayyid Baftài.
Tale romanzo, vero prototipo del genere epico, riprende le tradi-
zioni epiche locali di esaltazione delle guerre arabo-bizantine
71
aggiungendovi elementi turchi e iranici turchizzati.
Nella letteratura epica ottomana è possibile rigori Imre un reno
mutamento nell'uso della Terminologia: il guerriero che in origine
era un akutct diventa un gù& e il lipo dazione che questi si trova ad
effettuare non è più un akm t ma una gazii. La soslitUfcicnc del ter-
mine non avviene improvvisamene dn un'analisi analitica dell»
letteratura risulta che nel XV secolo i termini gam e akitì venivano
spessa utilizzati simultaneamente [Lmber, 1995]. Solo nella secon-
da metà dello scesso secolo il termine gaza soppianta quello di akm:
il processo di sacrai izza? ione., e quindi di legittima/ione
dell'Impero Ottomano in una prospettiva islamica. riguarda dunque
anche la sfera terminologica.
None possici le , in questa sede . i rtsistc re i toppo sul l e analogie tra
la pratica della gaza prcis lamica della Penisola Arabica e Yakm
delle popolazioni lurcofone, anche perche", nonostante l'importanza
socio-culturale dei due concetti, sono pochi gli sludi dedicati, nello
specifico, all'effettiva condotta e alle tecniche adottale per attuare
tali incursioni. Un tentativo di definire la differenza concettuale tra
i termini gihad e gazà è stato recentemente traccialo dallo storico
turco Ccrnal Kafadar che. in un'opera jKafadar, [995} non mollo
chiara - a dire il vero - ha scritto;
"With respect ta gaza, the firsi thing io he note*! is tliai il is noi
synonymoua wilh jihad even rhough ali the schatars mentìoned in
the prevìons chapter use ihe two ferma itttercliangeably or use one
Engìish terni, "holy *var" for both as ìf there were no apprecìahìe
differente" I pol-
sino a questo punto le affermazioni di Kafadar sembrano par-
zialmente plausibili. Ci lasciano, al contrario, piuttosto perplessi i
segue ni l passi :
72
"But there cleùrly such a difference in both p&pular imma*
gination artd in canonici mrk$- \p.79\ [.„] gaza waf a tesser
z&iégory than jihad. Canonica! wmks diatribe ìt as a tesser
[sic] (nUgtous duty); that is, contribaiing io ir was noi iircumbent
upvn everyvne in the Muslim community, as was the case tviài
&ùd. i P m".
Ci sembra di poter affermare che quanto scritto <Ja Kafadar non
romandi al vero. In primo luogo, perche la differenti da lui ìncti-
viduftta ira giliuti e gaza non trova riscontro in nessun trattato flifiqh
di no&ir» conoscenza. Non di certo - per «siane in ambito hanafìta
- nel Commentano Qarh) di Sarahsl» ne nel Compendio (muittasar)
di aLQudurì né, tantomeno* nel radd at-irmhiar; tunmr at-ab§&r del
giurista di epoca larda ibn 1 Stàdi n (morto ad Istanbul nel
Sj può lutt'al più affermare die la gaià è una soitocatc&ori:! di
$ifrad con la spada, quella - come si e già acccnnatlo sopra - delle
incursioni e delle operazioni lampo frontiere. Per ciò slesso* incar-
na raspollo più dinamico del gifràri dei giuristi. Si potrebbe aggiun-
gere* volendo, che il concetto di gaza, a livello di tradizione popo-
lare e letteraria (non ceno óifìqhìì rappresenta meglio Tidea di glo*
rifrazione legala al combattimento in quanto, tale, elemento questo
che, per ovvie ragioni legate all'aspetto Fideìstico, manca totalrncn-
tc nelle fonli islamiche t nelle stesse opere di d tritio e che, al con-
IrartO, può trasparire nel genere leltarario delle fadà 'il Ql-sihaé e
nello spirito cavalleresco della futura (lurco, Jfrflvwr}. Quando
nei lesti riscontriamo simultaneamente i termini gihùd e gaza, essi
vanno intesi come una endìadi: un unico concetto espresso con due
termini congiunti con finalità rafforzative del concetto stesso.
Detto questo, ci sembra necessario introdurre molto in breve
73
un ulteriore tipo dì gìhàd. di cui non si è fatto cenno in precedenza:
quella dei rihai. Il ribàu (lerminc spesso usato, anch'esso, come
sinonimo di Ribadì indica, più speci ficamentc, un gìitad di frontie-
ra, per certi versi stanziale e statico, ma nel Contempo dinamico, in
quanto può prevedere delle incursioni in territorio nemico. I
muràbìu coloro che svolgono il rihai* sono dei guerrieri della fede
stabiliti in delle fortezze (chiamate anch'esse rib&t) costruite ai con-
fini tra dar al islam e dar at harb, in cui si attuano simultaneamen-
te il gihad maggiore e quello minore. Per i murati! il £ihùd divie-
ne, per ovvie ragioni, imfartf al- 'ayn. In realtà, i concetti di gìfiàd,
gaza e ribaf si confondono spesso nei diversi livelli discorsivi (giu-
ridico, popolare, letterario, ecc.) e distinguerli non e così agevole e,
al fine del presente Lavoro* nemmeno particolarmente rilevante.
IL SOVRANO OTTOMANO, SULTANO
GAZI
Lo sviluppo del pensiero politico ottomano, sotto molli punti di
vista, non si discosta troppo dalla teoria generale islamica, anche se
conosce degli sviluppi nel corso dei secoli. Esso può essere traccia-
to attraverso le nozioni di re guerriero c campione della Fede, di
diritto genealogico ed ereditario, e, da un certo momento storico, di
sanzione religiosa tramite il califfato per l'afférmazione di sovrani-
Li universale.
A partire dalla metà del XVI secolo» i testi islamici canonici e
14
una visione canonizza della storia islamica hanno sostituito la risi \-
gione popolare e la tradizione epica iurta quali (orti per la legitti-
mazione dinastica. Nel corso di questo periodo, si assiste anche ad
un sistematico tentativo di defittine e gì usi ifi tare il governo ottoma-
no in termini di tradizione giuridica islamica.
Questo sfoco dottrinario mira principalmente a dare una legii ti-
ri) ita alia pretesa di universalità del governo della dinastia ottomana
e rappresenta V apice di un processo sviluppatosi nel corso di due
secoli circa, che conosce momenti di forte spinta verso una legitti-
matone in senso sunnila ortodosso. Un momento di particolare
importanza è, senza dubbio. !a conquista di Costantinopoli ad opera
d i Mehméi Fasih ( 1444-46 1 145 1-I48I)* La tradizione musulmana,
nella forma letteraria del magati e dei futuh at-hufdan ("le conqui-
ste dei Paesi"), relativa al periodo d'oro della prima espansione
musulmana, ma anche nella forma pura del baditi affronta la que-
stione della conquista di Costantinopoli, La presi) della capitale
bizantina viene vista come il riconoscimento della supremazia della
dar al'isiàm rispetto ai mondo oistiniiu, p^r e io stesso assume
carattere emblematico, Dopo i primi vani assedi, avvenuti proprio
durante le fmùhàf, la conquista di Costantinopoli acquista una
dimensione escatologica. Anche perché contro l'Impero Bizantino,
con [a sconfitta nella grande battaglia navale del 678, sotto le mura
di Costantinopoli, il §ihùd conosce il suo primo vero insuccesso-
Numerosi battìi sottolineano il carattere escatologico della conqui-
sta della capitale bizantina. Si comprende cosi L'importanza che
acquisisce nell'i nimaginario musulmano il successo conseguito
dalla gaza di Mchmct nel maggio del 1453,
Ai toni musulmani Mchmct sembra aggiungere anche la pretesa
di successione ottomana alla sovranità universale detenuta prima
75
i
dai romani, poi dai bizantini e dagli arabi musulmani e, infine, dai
turchi. Istanbul (su questo aspcito irsi stono gli storici turchi di forte
impronla nazionalista), nel disegno imperiale di Mehniet, diviene
così il centro ilei] 'Universo e a capo di questo stanno gli Ottomani,
La teoria [egale classica prevede uno stato di guerra perpetua ira
dùr ut-isiàm e dar ai-harb , che può concludersi solo quando la dar
ai-isiàm dominerà il mondo, assicurando così una pace universale.
Può affermarsi perciò che fine ultimo dell'islam sia il raggiungi-
melo della pace - pax islamica -„ non già la perpetuazione della
guerra, Con laeonquisla di Costantinopoli gli Ottomani rivisitano il
concetto di guerrieri della fede degli albori dell'Impero proprio in
questi termini, Non è un caso che ira i primi provvedimenti di
Mehmct vi sia quello di nominare Gennadio alla guida del patriar-
cato greco-ortodosso, olire alla decisione di condurre ad Istanbul il
patriarca armeno ed un rabbi no capo.
La concezione della sovranità degli Ottomani discende da una
combinazione di diverse matrici; il sultano è onnipotente, senza
vincoli legali, come discende dalla visione persiana {già abbraccia-
ta dalle £i:;mdi dimisti^ musulmane a partire dagli H abbasìdi),rna ha
anche l'obbligo di rinvigorire e affermare il diritto degli antenati
t>itso) n come nella tradizione dei |>opoli nomadi delle steppe.
Queste diverse concezioni sono h pcrò> adottate da un sovrano che
aderisce all'ideologia islamica e che, per ciò stesso, deve tenere
conto della tradizione religiosa e slalale più propriamente islamica,
di cui il $ihad. nelle sue multi fornii dimensioni, costituisce un ele-
mento sostanziale: il dualismo tra il sistema normativo di stampo
scialitico e Quello consuetudinario sarà uno dei temi sempre pre-
semi nella storia ottomana. Il grado di conflittualità tra questi due
livelli varierà a seconda del Su Mano, e del suo rigore religioso.
Ti
Come avventie, per esempio* in occasione della successione di
BayczTt a Mchmct
Ma un altro clcrneriio fondamentale nel processo di legittimazio-
ne universale de^li Ottomani in senso islamico,, che non è stato sot-
tolineato a sufficienza, ò il ritrovamento delle reliquie da Àyyub (in
turco ,H EyUp">, Ayyùb è uno dei Compagni del Profeta, un grande
mti$àhid H e già questo lo pone Hi una posizione di rilievo agli oechi
dei musulmani. Si aggiunga, inoltre, che egli era il portabandiera di
Mtihammad- L.a tradizione musulmana vuole che sia perito durante
il primo assedio condotto da forze militari musulmane di
Costantinopoli nel 674.
L'aneddotica ottomana riferisce che, quando Mehmct si insediò
nella capitale dell'Impero Romano d'Oriente, in sogno vide il luogo
in cui e sepolto Avyùb. Su questo luogo venne eretta una moschea
che divenne, in seguito, luogo di pellegrinaggio (;^^, turco ziya-
rei) per tutti i musulmani d'Anatolia,
Da quel momento l'arca di Eviip diviene anche il luogo d"i»ve-
Sti tura del principe ottomano Che sale al irono: al momento di pren-
dere il intere, il nuovo sultano acquisisce sacralità solo dopo il
compimento della ziyaret d'investitura a liyup. Per ciò stesso, un
forte senso di devozione pervade l'area di Eyiip tutt T oggi c in epoca
ottomana contribuisce a legittimare la pretesa di universalità isla-
mica degli Ottomani [Vatin, 1995].
Nonostante la presa di Costantinopoli e 3a sua (ras formazione in
capitale dell'Impero Ottomano siano elementi che determinano il
mutamento dell'Impero Ottomano da un ruolo secondario ad uno di
primo piano nell'equi Librio geostrategico e geopolitico dell'area, lo
stalo ottomano resta una potenza regionale. La sua trasformazione
in potenza mondiale, in grado di esercitare la propria influenza in
77
diverse aree del piana*, runa distantissima dall'altra, avviene in
occhione del secando conflitto tra Ottomani e Mamelucchi e del
primo tra Ottomani e Safavìdi, avvenuti rispettivamente nel 1515-
17 e nel 1514-17 [Hess, 1973]
Gli Ottomani sconfiggo il Sultanato mamelucco e si sostitui-
scono ad esso in tutto ciò che riguarda il molo centrale nel mondo
islamico. 1 Mamelucchi, infatti, erano i custodi del Haramayn, La
Mecca e Medina, e possedevano i punti chiave nella via commer-
ciale delle spezie tra Oriente c Occidente passante per il Mar Rosso,
Custodivano, inoltre, le reliquie del Profeta Muhammad e ciò,
almeno a livello popolare, conferiva un enorme prestigio.
All'epoca l'Egitto h fin da lempi antichi spazio gcortraccgico fon-
damentale nel quadro geopohlieo de livrea, ricopriva un moto
essenziale nei piani imperiali dei Portoghesi ni fini della loro espan-
sione nell'Oceano Indiano dopo ti L4SS. Le popolatimi I arabe, in
particolare quelle soggette ai Mamelucchi e quelle residenti nella
costa occidentale della Penisola Arabica, erano a conoscenza del
pericolo incombente e perciò vedevano l'Impero Ottomano come
l'unica speranza di b-alvez^.a, runico in grado di attuare un gthàd
difensivo. Non è un caso, infatti, che lo fari/ at-Makka abbia subi-
to riconosciuto Sei ini come ti nuovo protettore dei Haramayn e
abbia, a tal fine, inviato suo figlio al Cairo per la consegna delle
chiavi della Ka'ba. Gli Ottomani divengono così coloro che devono
assicurare l'agibilità delle vie del ha$$ e, per ciò slesso, si attribui-
scono il titolo, risalente agli 'ayy fibfdi ( 1 169-1250) e in uso presso
i Mamelucchi, di h&dim al Haramàyn Anche questo impegno
costituisce di per sé un xìhM.
La pretesa investitura ottenuta da Selim ad opera dell'ultimo
califfo abbaside al-Mutawatai] nei 1517 è. invece, una finzione
ri
Storica: non risulta da nessun documento che Se lini abbia voluto
attribuirci il titolo di califfo. L'inani™ ira Selim e al-Mutawalddl
È„ perciò, frutto di leggende popolari che cominciarono a circolare
negli ambienti ottomani soltanto sul finire de] I7O0- Àl-Mutawakkil
i effettivamente rapito da Selim che lo porta con si ad Istanbul, in
cui vive segregato e soltanto durante il regno di Sùleyman potrà fare
ritorno al Cairo per morirvi nell'anno 15*$ d-C- In ogni caso, al-
Mutawakkil poté esercitare le sue funzioni califfati solo episodica-
mente, anche perché fu coinvolto nelle vicende relative alta ribel-
lione del governatore d'Egitto, Ahmet Pasha, episodio che lo rese
inviso alle autorità ottomane.
ne del califfato da pane di Selim t proprio legata al titolo, ereditato
dai Mamelucchi, di hittiim itl-Haramayrt. D'altro canto, in linea di
massima, la dinastia ottomana non ha fatto uso del titolo di califfo
si Livello ufficiate ITyan, 1956; Arnold, 19241. 1 titoli più ricorrenti
usati nei documenti di cancelleria, nelle monete o nelle isermoni
sono quello di sultano e di hàqàn. Certamente in tempi anteriori ci
furono vaghi cenni alla titolatura califfale, come nel 1421 d.C,
quando su un lesio Mehmel 1 ò definito con l'appellativo hetffùt
àmyrìm, i%n.
L'unica eccezione alla realtà del fatti si verifica all'epoca del
sultano Siileyman (926-974/1520-66). quando il dotto Ebtiàtai'Dd
FJendi si impegna nel più imponente tentativo di dare una giustifi-
cazione scialitica al potere regolarmentare del Sovrano ottomano
e, per ciò stesso, all'ideologia imperiale. In quegli anni il sultano
diviene il sovrano universale, il più grande dai tempi del
Profeta: la titolatura califfale si può riscontrare in epigrafi e in
79
documenti Lij'1ÌLÌuLi die ila tossii 1 ud dipendono. Ma il valore dot-
trinata c retorico del Califfato di Sulcyman muore con EbùssiTud
Efendi net 1174 e sarà ripreso solo molto più tardi [Irnbcr, 1995 e
1997],
Nel corso dei secoli XVl-XVlh furono i Mogol, piuttosto, ad
avanzare prerese al califfato in maniera più sistematica. È con
Akbar che si ha la prima attestazione in tal senso: l'appellativo della
capitale dell'Impero indiano, Delhi, diviene <tór al-hìlàfa. vale a
dire "la dimora del Califfato" e Le monete e ]c iscrizioni defluisco-
no Afcbar "il grande Sultano, il magnifico Califfo". 1 Mo£ol man-
ie n nero lalc qualifica fino all'epoca del sovrano sah *alam U (morto
nei 1760 c\C), anche se non è noto in che misura e in che termini.
IL RETROTERRA CULTURALE DEL
MOLLA HUSREV
Da un punto di vista ottomano, l'Impero coincide con risiami
stesso, è il frutto della diretta volontà divina. Tale ferma convinzio-
ne trova riscontro anche nel faEto clic l'Impero ingloba il Cuore del
primo islam, I sultani ottomani erano pervasi da un marcalo .senso
ili ti licione, da una dose di messianismo» per certi versi T non meno
intensa di quella dei sovrani cristiani, come, per esempio, i re por-
toghesi [il sovrano D. Sebastiuo de Braganc^ scomparso nel 1578
in Marocco, l'eroe e la rovina del Portogallo, il sovrano "nascosto' 1 ,
non e che l'apice di questo messianismo). Questo elevato senso
della fede uova la sua massima espressione e il suo estremo rigore
nel campo formale del Diritto. I sultani, intani, diedero alla Sarra
un altissimo grado di efficacia reale, rendendola strumento di
governo, anche tramile la creazione dì un apparato di 'uìamìi h gerar-
chico e subordinato al sultano. In qucii' epoca i 'ulama' diven-
gono parte effettiva dell'apparalo statale ottomano. Cosi, a mo" d'e-
sempio, all'epoca della seconda guerra contro i Mamelucchi
d'Egitto (1516- 17) -quella che porterà poi alla conquista ottomana
del Vicino Oriente - Selim I ottiene dal muftì (mùftìì) di Istanbul, lo
Sayh aì-ìsiam l alT Cernali, una/anvi ifetva) che stabilisce il caratte-
re ripensiti te dei sovrani del Cairo,
[ principi elementari della filosofìa politica ottomana sono tutti
fondati sul concetto di tawkìd (unicità): un solo Dio. una sola legge
- che da Lui discende - una sola ymmn, il gihàd un mezzo per raf-
forzare l'unirà. Gli altri grandi stati islamici del XV-XVJ secolo,
quello mamelucco d'Egitto in un primo momento» quello mogol in
India , ma soprattutto quello safavide in Persia poi, sono illegittimi,
perche lutti devono sottomeitersi all'unico governante l!egitlimo h
dotalo di un potere assoUilu SU tutti i membri della (far ùl-ijlàitt, in
vista di un allargamento territoriale the abbracci tutto il mondo, per
assicurare la pace perpetua a tutto il genere umano. Per questa
ragione, i valori acuì il sultano deve informarsi sono l'ordine soda-
le e la sicurezza della giustizia. Come corollario, va ricordato qui
che il sovrano ha l'autorità di emanare regolamenti a complemento
della tort y a\ i sultani ottomani, come detto m precedenia, adottano
il principio giuridico dello 'urf (diritto consuetudinario).
Questo potere regolamentare (vedi supra), almeno in teoria, può
essere esercitato esclusivamente nel campo amministrativo e del
benessere pubblico (tuaxinha)^ non dovrebbe assolutamente ollrc-
Nt
passare i limili imposti dalla fari'a, Nonnsiante la resistenza di
parte dei 'tìtemtf, gli ottomani adottarono sempre questo sterna
normativo dualista. Fu Bayezìt 11(1431-1512) che diede il cantite-
le della si stuoia! Leila a mie processo legislativo con L'emanazione
regolare di codici regolamentari {qùnùiìname). Uno dei primi
qanùnnàme giunto fino ad oggi è quello di Bursa de] 1436 c per-
mette di intuire la ratio dell'editto: uno strumento per realizzare una
disciplina sicu™ delie relazioni tra signori "feudati", i ttmarioti, e i
soggetti fiscali. Con tale pratica amministrativa si attuava una codi-
ficazione in ambito ottomano dì una prassi di matrice ''feudale' 1
preesistente.
Siffatto sistema ufficialmente non inficia mai La completa appli-
cazione della Xari'Hi ed anche quando un atto pud sembrare ad essa
contrario! il dotto burocrate di stato fornisce sempre una dimostra-
zione teorica di conformità alla f-Cggc divina. La via adottata dai
sultani ottomani per perfezionare questo loro potere normativo fu di
potenziare l'ufficiò dello Soyh ai-isiàm e di strati arare gerarchica-
mente la classe dei 'ulama.
L'ufficio dello Xayh ai-islam cresce di importanza nel corso del
XVI secolo, al punto che colui che lo presiede Requisisce un potere
e un carisma paragonabili, per molti versi, a quelli del Gran Vizir l
viaggiatori europei nel L'Impero Ottomano spesso lo descrivono
come una sorta di "Papa musulmano"*. Per quanto questa definizio-
ne possa sembrare azzardata, è pur vero che lo Sayh ai -islam e uno
dei personaggi politici più importanti del panorama ottomano,
In concomitanza con il mutamento di ideologia da parte della
dinastia regnante - da mi litanie t scmian&rCòidc ed eterodossa a
Strutturata ed ortodossa - si assiste al sorgere di una nuova tenden-
za che coinvolge i ulama', che sono stipendiati dal Tesoro ottoma-
na
no. Essi fino al XV secolo erano siali principalmente interessati ad
elevarsi stello studio dello firn, cioè nel campo delle scienze (reli-
giose), e tendevano a non ingerirsi sislemalica mente nelle cose
dello Staio Due secoli dopo, invece, la slessa categorìa di dotti
avrebbe mirato ad ottenere una carica, in seno alla struttura statale,
che lì elevasse socialmente, con un aumento dì salario e di prestigio
[approfondi memi in fcepp* 1936]. Di fallo, sembra che fino all'epo-
ca di Mehmcl II, diffidi! mente possa parlarsi dì gerarchia di dotti dì
slato in senso stretto, in quanto non si era ancora radicata, o perlo-
meno era in fase di radicamento, la pras&i di insediare uomini con
una competenza specifica nei posti chiave dello stato, si trattasse di
schiavi del Palazzo o di burocrati di diversa origine (kuiemiy.e). Solo
dopo la conquista di Istanbul cominciò ad imporsi la tendenza di
nominare alla carica di Gran Vizir qualcuno che in orìgine era uno
schiavo e T nel contempo, si potè intravedere un nucleo di gerarchia
scelta tra i 'u!amti\ in particolare, per la carica di mawtamyya
(iHevteviyei). Con tale lermìne si soleva intendere un ufficio tenuto
da un nwwfù titolo onorifico che concedeva aleuni privile-
gi, utilizzalo genericamente per indicare le più importanti cariche
religiose -, per esempio, per il kcnttlik di Edirne, vale a dire l'ufficio
del qùeti (in turco kacti e Hu) o per il kazaskertik, l'ufficio del giu-
dice militare . il pri mo dei qua! i , in ambi to otiomano , fu nomi nato da
Marat I a Bursa nel 13 63- [."importanza della carica si desume dal
livello salariale ad essa corrisponderne, variabile tra i uecento e i
cinquecento aspri {aftpe), la moneta d'argento standard in corso
ncll'Impenj Ottomano. La disciplina dell'organizzazione dei
'ulama' viene sviluppata, per la prima vol ta, sotto Mehmet 11 con la
promulgazione di un qatiùntiùme che prevede l'esistenza di vari
grad i di 'utama ' , suddi vi si per 1 ivel lodi insegnamene nelle madra-
fU
sa. Verso la fine del sultanato di Mehmct I! raJe ufficio venne; divi-
so in due su base territoriale. Si ebbero, da allora, il kamskeriik di
Rumelìa (la parte europea dell'impero, Hstmeli kazaskertigi),C quel-
lo di Anatolia {Anad&lu kazaskerlìgi) [Kopriilù. 1956).
Il momento in cui la gerarchia dei dotti conosce una crescita del
proprio potere coinciderà essenzialmente con l'ascesa del gii citalo
EbussiTud Efendi (1545-74), jl grande $uyb ai isiàm contempora-
neo di Sulcvman Ilmbcr, I997|. Con Ebussii'ùd Efendi l'ufficio
dello Iay% at-istam acquisisce potere nel processo decisionale poli-
ti», come dimostra, peraltro, il forte incremento del salario.
Secondo AlTT, noto biografo del XV1T secolo, "gli effetti dei loro
[di EbflsstTucJ Efendi e Kcmalpasiizadc] igtihad consisteva nell'ai
monizzare (tatblk) i qSntln con iti nobile Sari' a e nel mettere ardi*
nenegii affari religiosi e statali (divaniye) net miglior modo possi-
bile".
[j caratteri slka principale del dotto ottomano è stata quella di
avere fatto sistematico uso di una delle forili giuridiche ausiliari del
mattimi* luna fila, vide a dire il ra'y (v. saprà), supportando l 1 ideo-
logia olio roana attraverso lo strumento della/efwi.
In tale processo, che coinvolge in prima lìrica la categoria dei
'ulama'* Molla Htfsrev costituisce una fase di passaggio di una certa
importanza per gli sviluppi posteriori: dall'epoca in cui i 'ulama'
Operano in assona della struttura gerarchizzata al periodo della
forte organizzazione su base statale.
MOLLA HUSREV
LE FONTI BIOGRÀFICHE
Per ricostruire a grandi linee te vicende della vita di Molla
Husrev è necessario fare riferì mento alle grandi opere biografiche
sui titemà'. In termini generai, possiamo affermare che le notizie
riputiate 5n tale genere letterario ^no, con particolare riferimento ai
primi setoli dev'Impero Ottomano, assai vaghe e, non Ji rado, in
contraddizione l h una con l'altra. Esse, perciò, vanno studiate e veri-
ficate alla luce di dati iterici inequivocabili. Si pensi, per citare un
esempio, agii anni in cui ti sultano Mehmct è costretto ad abbando-
nare il irono: la confusione che caratterizza k vicende polìtiche del-
l'epoca coinvolge necessariamente anche le vite di coloro the rico-
prono delle cariche importanti, quindi lo stesso HUsrev.
Lungi dal voler affrontare uno studio dettagliato delle diverse
forili biografiche disponibili, che non rientra nell'obiettivo del pre-
sente lavoroni limiteremo a riportare, pur con i limili sopra espo-
ne
sti. in biografìa del dotto ottomana quale discende dalle due più
infunanti opere a nostra disposi itone: la prima, ifiiilolaia nt-
Saqà ìq al-mrniàmyyu fi 'ulama' ùl-dawta et-Utmàniyya, è in
arabo ed e attribuita a! Molla ibn Halil Taskòpriiiadc (901/1495-
968/1561), membro egli stesso della categoria dei dotti e, per ciò
stesso, autore consideralo tradizionalmente affidabile, anche perché
visse negli stessi ambienti in cui operò la famiglia dì Molisi Htisrev,
Sì tratia di un "opera ori gì variamente composta in margine al testo
wafayai al-a'yùn, di ibn Hai ti kart [morto nel 6S1/12-S2). La secon-
da opera di cui ci siamo servili e ti riadattamento in turco dell'ope-
ra precedente, Hado 'iq tit-Satjii 'iq, effettuato da Molla Muhammad
Ma£dl a I -Ed i rnewl (morto nel 999/ 1 59 1 ) b mcgl io noto come Meedi ;
oltre a fornire la traduzione del lesto di TasktìprUzade,egli aggiun-
ge un gran numero di dati inediti sulla vil-a dei doni ottomani,
Un'ulteriore fonte usata è l'opera Storica di Hoc a Sa'deddin (morto
nel S0Qft/l599> dal titolo tà$ at-tawarilt* in cui e presente una sezio-
ne dedicata ;ti 'utam<Y duil 'epoca di cui descrive gli e verni.
Quanto agli autori occidentali contemporanei, due in particolare
hanno svolto degli studi sulla figura di Molla Hiisrev, Si tratta di
Franx Babinger (Babinger h EI J ; Bahinger, ]967 h pp.525-28], come
abbiamo già sotto! inculo, e di Richard C. Rcpp [Repp. 1936, pp.
129-144 c 154-1661,
HA
CENNI BIOGRÀFICI
ì dati sul primo periodo della vita di Molla HUsrev sono piutto-
sto incerti, tanto che non è dato sapere con sicurezza neppure la sua
dala di nascita. Le biografie riportano informazioni relativo al pud re
del Molla, anch' egli un doito nelle scienze islamiche.
In particolare, in alcune versioni manoscriite del testo eli
Taskopriizade leggiamo che Mehmet haramerz, padre de! futuro
Molla Husrev, è un emiro "francese" di origine rumi (probabilmen-
te greca); mentre nella versione a stampa dello stesso TaSkopriìza-
de il Molla e definito un emiro turcomanno di origine rumi, Se fosse
vero che Molla Hiisrcv e di origine francese si proverebbe la vero-
simiglianza dell informazione, tramandala sempre da TaJktìprilza-
de, secondo la quale egli sarebbe un convertito al L'i slam. Secondo
Babinger l'idea del V origine europea di Molla Husrev sarebbe il
frutto dell'errata interpretazione del ìcrniine r£m, che può indicare
la provenienza dall'Occidente europeo, ma fa anche riferimento alle
popolazioni dell'Anatolia. Perciò, è più probabile che Molla Hiisrev
sia musulmano di nascita, anche perché egli firma alcune copie del-
l'opera di cui qui si traduce un capitolo con ii nome di Mehmet ibn
Faramere ibn 4 ali. Il nome "'air dimostra con chiarezza che già il
nonno era un musulmano. Un'altra tradizione, riconducibile a
Mccdi, atiribuìsce a Molla Htisrcv un'origine curda e riporta che, in
seguito, si stanziò in un villaggio (forse Karkm) tra !e citta di Sivas
c Tokat. nella provincia (vilayet) di Varsafc,dove avrebbe castra ilo
una xiviyc. Tate i riformazione trova parziale riscontro nell'appella-
tivo QÌ-tvwut attribuito a Molla Husrev dal biografo posteriore
Ismail BeligCm. M42/I729).
87
Al hi mortt del padre > il giovane Mehmet ibn Faramerz, il futuro
Molla Hiisrev. viene affidato al marito ite] la sorella, arresegli chia-
mato Htisnev. Il periodo formativo del Molla è pure caratterizzalo
dalla scarsità delle notizie: e noto che fu allievo dei maestri Burhan
al-Dìn Haydar Herevj, c Molla Yegan (secondo muftì m\ periodo
&34-S4C/I431-3?}. Negli anni Sl9 S23 (1417-20) seguì a Bursa le
leeoni tenute d;j Molla llamya fenari (prohabilmcnte il padre di
Molla Fenari. il celebre primo muJTu nei periodo S27-33 1/1424-31).
Egli ricevette il primo incarico ufficiale presumibilmente nel
834^1431 h allorché gli fu affidato un insegnamento nella prestigio-
sa madrasa di sah Melek ad Edi me. In seguito sostituì il defunto
fratello che aveva prestato servizio fino ad allora presso la madra-
sa Halcbw sempre ad Edirne. A quel tempo la sua grande erudizio-
ne era diventata nota negli ambienti colti dell'Impero, dato che le
sue lezioni erano mollo frequentate. La svolta nella carriera di
Molla HEisrev b però b e rappresentata dalla nomina alla carica di ijàdì
'iìsknr (turco "katfjsker") contemporaneamente all'ascesa al trono
di Mehmet LI nel #48/1444. Va detto, che già Murat II aveva nota-
to le qualità del dotto al punto da nominarlo precettore del figlio
Mehnict; ed: è probabilmente con questa nomina che Molla Hiisrev
segna il proprio destino.
La confusione che circonda gli eventi che riportano Murat II sul
trono - secondo le ricostruzioni più ette adibii i avvenuta nel mese di
gwrmda di-(iwwui (agosto 1446) - si riflette anche sugli eventi della
vita di Molla Hiisrev. In generale, si riporta che Molla H&srev fu
assai onorato da Mchmct 11 al momento della seconda, ascesa al
trono nel 855/145 1 ; alcune notizie, infatti, sostengono che allorché
Marat si reinsedio sul trono egli avesse rinunciato al l&ttiskerììk,
È possibile che solo successivamente egli abbia tenuto per qual-
che tempo t) kudiltk di Bursa, all'epoca ancora capirle dell 1 Impero,
anche se non vi è certezza se questo e verno sia accaduto prima o
dopo che Murat li ai reiiiscdiasse stjlI trono. Non è certo se egli abbia
seguilo Meli mei II nell'esilio di Manisa. come afferma TaSScòprii*
zade, mentre è sicuro che quando Mehmet II rioiteiwe il potere, ii
Molla beneficiò di una paga (una pensione o uno stipendio) di cui
non si parla nelle biografie,, ma che è ben documentata nei docu-
menti d'archivio.
Altro momento topico nella carriera di Molta HÉìsrev si ebbe con
la conquista di I&tanbuL a wenula net maggio del 1453 {gumada af-
awwaf 857) quando ottenne la docenza presso la madrasa
Kalcndcrhanc. Nel 863/1459 successe poi a HiUaf Bey alla carica di
Kdth dì Istanbul, ollemiemlo in seguita anche \ foniti & di i.la^iiss
(Eyup)„ dì Calala e di Uskitdar e rinsejmamcnto presso la madrosa
di Avji sofia. Secondo un aneddoto ripullulo per priuiodu Ta>.k^prLi
/ade, ali 'epoca in cui Molla Hiisrev era foait di Istanbul (probabil-
mente nel 867/1463) il Sultano Mehrnct organizzò un banchetto
d'onore in cui mostrò una particolare prudi lezione per il dotto Molla
G urani ( 1 4 1 0- 1 488/8 1 3-893 ) Sentendosi trascuralo ed in parie ira-
dito da un gesto simile Molla liusrev decise di non prendere parte
al banchetto d'onore e di migrare a Borsa per dedicarsi air insegna-
mento delle scienze islamiche.
Come spesso accadde all'epoca del Conquistatone il Sultano
Meli mei ritornò sulle proprie decisioni e richiamò Molla Hiisrev
con l'offerta del più importante incarico per gli 'ulama' al servizio
del TI ni pero: il miiftiUk. Tutte le datazioni relative a questi episodi
sono* in ogni modo, assai controverse.
Egli mantenne la carica di muffi fino alla morie, a wenula ad
Istanbul nel S85/I4SO-S1; fu però sepolto a Bursa, nei pressi della
locale madrasa, come da tui deposto.
La celebrità di Molla Hilsuev e dovuta, oltreché alle funzioni
pubbliche da lui ricoperte, alle numerose opera sulle scienze isla-
miche, in particolare sul Jtqh, scritte in lingua araba. Tra queste
segnaliamo l'importante trattato .sul regime fiscale fondiario intito-
late ai-duna ai-yaftma fi I-gamma e lopcra sugli usui intitolala
mirqat ai-wujùl iià ilm al unni, di cui esiste un altrettanto celebre
commento scritto dallo stesso Molla HUsrev, il mìr'àt sf-usfti.
L'OPERA IN TRADUZIONE
In arabo con Sarfy (pi. Saniti) si designa genericameruc il com-
mento al margine di un tcslo più o meno lumio: ivsiv che può appar-
tenere ailc diverse discipline scie nei fiche tome la grammatica» la
filologia, la poesia, la filosofia e le scienze più speci fìcamente reli-
giose ('ilm iil-xifsìr , 'lim al-fjadit, e ovviamente il fsqh). Poiché si
presenta come un approfondimento, lo Zarh presuppone necessaria-
mente l'esistenza di un lesto anteriore che diviene l'oggetto dell' a*
nalist e del commento svolto nello Sarfy stesso, scritto al margine del
testo principale. Nel caso del Libro del fèihùd proposto in traduzio-
ne, si tratta del capitolo di un manuale sul fìqh di Molla Hiisrev, inti-
tolato guràr al-fyukk&rn , lo sarfy incluso* il cui titolo completo e Sari}
durar ul-abktìw fi guràr al-hukkùm. Fu scritto d al Lei stesso Molla
Hiisrav qualche anno dopo il manuale, L'Opera del Molla presenta
lutti i tratti tipici del genera manualistico con le argomentazioni
affrontate secondo io schema delle citazioni: ogni pensiero e sup-
portalo dal riferimento ad uno dei più autorevoli giuristi frananti
anteriori. Nel manuale vero e proprio, Molla Hu&rev utilizza due
modalità di citazione: una che riconduce direttamente ad un autore
del passato* con formule del tipo "seconde abù tfattìfa" [*an ahi
Haiììfa) o "come dice abù Yusaf (lettera! meri ce "disse abù Yùsnf" t
in arabo qala abù Yft.ìuj). L'altra modalità, in vece, fa ri feri merito ad
un cesio del passalo, senza citare il nome dell'autore, con fuso di
formule tipo "cosi in lai lesto" Jl ai-kitab àth); si tratta di Ecsii
che, come già accennalo in precedenza, hanno raggiunto una
dni^n.HKKtL: ,|l^lsì miiit* nel lu visione dei giuristi posteriori.
Destino questo che spetterà anche al manuale di Molla Hilsrcv, il
quale: sarà oggetto a stia volta di ulteriori ìarh di epoca successiva t
i più famosi dei quali sono indubbiamente quelli di 3urunbufalu
giurista egiziano morto nel 1069/1658, c di 'abd al-HalTm, compo-
sto pochi decenni dopo quello di £uru fibula-li.
[n particolare, da le opere più citale da Molta Husrev vi sono d/-
kàp, erudita sintesi del pensiero di ^l-Saybjini seri Eia da àl-l^akim
al-5ahìd (morto nel 334/945); aUgti whara at-na§gira, Xarit di uì-
mulitajùr di al-Quduri composto da abii lìakr iU-fiaddadi (morto nel
300/1397); il kam al daqà iq di al-Nasafì (morto nel 7 10/13 IO);
oltre, indubbiamente, ai celeberrimi lesti al-màbsul di al-SarahsI
(morto nel 490/1090)* ai-ìùdaya di al-Margmant (morto nel
593/1 196) e tahiyyln at-haqu'iq di al-Zayla'I. Molla HUsrev conce-
de qualche spazio anche al manuale bada 't' di at-Kasànl (morto nel
587/1 191), la cui importanza - si e detto - non è ancora considera-
la determinante all'epoca in cui il dotto ottomano scrive.
Sono numerosissime le copie manoscritte dello iarh duràr al-
vhitó"t figurar ot-ffHkkam mVùgp reperibili nelle diverse bibliote-
che sparse nei paesi un tempo parte dell impero Ottomano. Fino a
9i
qualche tempo fa se ne segnalavano diverse copie anche nelle
biblioteche dell'ex Yugoslavia, ma al momento non siamo in grado
di sapere se esistono ancora o se sono andate distrutte in seguito ai
terribili eventi degli anni scorsi. Per la presente traduzione abbiamo
fatto riferimento alle numerose copte manoscritte custodite nelle
Biblioteche Ra£i]> Pasha e Sùleymaniye di Istanbul „ facendo una
seledone, in particolare, di tre copie della Biblioteca Ragip Pasti».
Abbiamo tenuto confo anche anche di alcune versioni a stampa:
un'edizione cairota dell'inizio dei secolo e un'edizione presumibil-
mente stamburata, priva di luogo e daia di edizione. Non è possi-
bile svolgere in questa sede un'analisi dei diversi manoscritte delle
leggere differenze che necessariamente si sono riscontrale nel tesio.
Si rimanda, perciò, ai lavori degli anni scorsi di autori come
Brockelmann o Schacht.
NOTE SULLA TRADUZIONE
In base alle conoscenze a nostra disposizione possiamo afferma-
re che non vi sono traduzioni dell'opera del Molla in lingue occi-
dentali (ne esistono, invece, in turco). Le difficoltà ohe si sono pre-
sentale in fase di traduzione sono di diverso tipo, In primo luogo, il
linguaggio del jiqh è esiremamente ripetitivo. Lo stesso concetto
viene espresso ripetutamente^ a volle utilizzando esaltamente le
stesse parole (spesso si traila di errori dei copisti). Inoltre certe frasi
sono riprese testualmente dai testi anteriori. È necessario, perciò „
stabilire preventivamente dei criteri di traduzione. Per esempio, va
91
stabiliio se vanno riportate in tradurne mite le frasi ripetute: se la
traduzione deve risultare apulamente letterale o. al contrario, se
va adattata al linguaggio moderno in uso nella lingua del traduttore,
in ntodo da evitare I» pesantezza e le difficoltà di un Sìngu aggio che
risulta arcaico, inquanto sostanzialmente immutato in secoli di sto-
na. In quesl 1 ultimo caso , però, i rischi di tradire i contenuti del lesto
originale sono forti.
Nel prese me lavoro abbiamo cercato di tenerci in una posizione
intermedia, per cui abbiamo mirato a rendere relati vamenle scorre-
vole il lesto, pur cercando di rispettare lo spirito e, per quanto pos-
sibile, lo stile dell'autore hanafjta.
Relativamente allo JorA in senso strcito, va sottolineata in primo
luogo 3a difficoltà di resa in italiano, anche a livello tipografico.
Poiché lo ìarh è scritto ul margine del testo principale in forma
sinottica* sarebbe slato opportuno presentare la traduzione nella
slessa forma grafica. In realtà, un lavoro simile i risultato di diffi-
cile realizzazione, perciò abbiamo deciso di presentare lo Sarh alla
fine di ogni sezione,
Per urta più semplice comprensione è necessario tenere p re seme
che nello torli il Molla riprende dal testo principale un paesaggio,
una frase o anche una singola parola introducendola con la formula
tjtwiutiri, che abbiamo liberamente tradotto con "si
Va detto anche che abbiamo adottato la Stella di omettere dalla
traduzione le ilà&siehe note a pie' di pagina scella che probabil-
mente determinerà una sensazione di fastidio in chi legge. Tale scel-
ta, però, si e resa quasi d'obbligo per due ragioni principali: la
prima, perché la scarsa scorrevolezza del temo e del Commentario
avrebbero rese ulteriormente pesante la lettura; la seconda, perché
Molla Hiisncv ha dato ampio spazio a quello che tecnicamente è
93
definito fytitàf, vale a dire l'analisi dottrinale del confronto tra le
diverse opinioni dei giuristi, con quasi esclusivo interesse per le
interpretazioni all'interno della Hanafiyya. Inserire le noie a pie 1 di
pagina, perciò, avrebbe costituito un'inutile ripetizione per ciò che
concerne L'opinione dei giuristi hanaftli de ti 1 epoca anteriore a quel-
la del Molla.
Per l'epoca posteriore, carenza indubbiamente riscontrabile, ci
proponiamo invece di presentare in futuro la traduzione del capito-
lo sulle -iiyar dellopera radd al*tmthtàr 'atà I durr al-muhtùr di
Molla Muhammad Àmin ibn l ÀbTdIn, dotto di epoca tarda (m.
1252/1 836) che ripropone un'interessantissima surnrna del pensiero
banalità di epoca ottomana, riprendendo e commentando il celebre
Sarh di al-Haskàfi (rn. 1088/1677) all'opera lanmr ai-absiir di
Muhamrnad ibn abd Allah al -TimurtfST (m, 1004/1 55J5).
LIBRO DEL GWÀD
PARTE I
L LL GÌHÀD
Completata l'esposi/ione delle prime quattro 'ìbadài dell Islam.
L'ulti delle quali è il Ifaè^tói quanto ad esso legalo, come per
esempio i sacrifìci, la caccia, lo sgozzarne rito delle pecore, comin-
ciamo in questa sede a trattare una quinta 'ibuda, che è il £ihù<t.
Diciamo che il $ihM e un farti ai-kifiiya, vale a dine che si deve
cominciare a combattere il nemico, anche se non ha preso T inizia-
tiva di combattere, perché 11 Profeta inizialmente ha ricevuto l 'ordi-
ne di perdonare c di ignorare coloro che associano altre divinità a
Dio [mu^rikV. "Perdonati di btu»t perdurivi "lasciali perdere". In
seguito* Dio ha ordinato di invitale alla religione attraverso la
ab Va, che dovrebbe essere attuata con le buone maniere. A tal pro-
posilo Dio ha detto: "ChUwv sulla strada del tuo Dio «sn la sag-
95
xezza, con la buona predicanone e discutine con foro con le buone
maniere"; in sv£uit«. perà, ha ordinalo di combattere in risposta ad
un attacco dei miscredenti, dicendo "Edam permesso di combatte-
re a colóro che combattono perché sono stali Oggetto di tirannia:
din, certo, è ben possente a soccorrer!?' (22:39). In aliri termini, in
un primo momento Hgli ha permesso ai credenti di difendersi; suc-
cessivamente pero gli ha ordinato di prendere l'inizi uliva in dcicr-
minati periodi dell'anno, cioè al lermine dei mesi haram, dicendo;
"uccidete gli idolatri dovunque ti troviate.." {9,5), Infine, ha
ingiunco di combattere senza porre vincoli, in tutti i tempi e in tulli
i luoghi, dicendo; "Combattete coloro che non credano in Dio *f nel
Giorno Estremo..:" (9:29) : vi sono antlie altri versetti al proposito.
£ ciò dimostra che si (ratta di un fard al'kìfaya.
Tale farti non è stato imposto individualmente [li 'aymhi] perché
combattere costituisce di per sé atto di corruzione, ma è divenuto
oggetto della Suri 'a al fine di innalzare La parola di Dio e quindi per
potenziare la Sua religione e respingere la corruzione dai servi di
Dio. È perciò sufficiente che alcuni adempiano al] 'obbligo in ogni
momento perché la collettività ne sia esentata. L'obicttivo comune,
infatti, e considerato soddisfatto , come per esempio nel caso della
preghiera dei defunti [salat id-ganaza]: se l'obbligo del rito funebre
e staio eseguito da una parte della comunità, decade l'obbligo per il
resto dei credenti. Viceversa, se nessuno dovesse adempiere all'ob-
bligo del gihàd sui Luoghi dell islam [dìyar at-itlàml il peccato
ricadrebbe su luiti i musul mani, perché hanno trascurato un obbligo
[fanti che grava su di loro, cosi come é un peccato se la collettività
intera tralascia il compimento del rito funebre, o il seppellimento, o
la risposta al saluto. Non è invece peccalo nel case, in cui si traili di
bambini, servi, donne, ciechi» invalidi t monchi, perché essi sono
06
incapaci d'agire, infatti l'obbligo e proporzionato alla capatila di
agire,
È un farti 'vy* fie j miscredenti |fci#irl attaccano uno dei luoghi
della dar af.fjfcim. Il gifàtf quando viene dato l'allarme [So' a #1*
nafir] dì\knefard alayn percolalo in grado di fato che si tiov^
no in prossimità del nemico; invece per coloro che stanno nelle
retrovie, lontano dal nemico, «sia nnjartf at-kij&yQ- Essi non sono
tenuti a partire in battaglia se non vi è bisogno. A! contrarlo, se sì
verìfica, una situazione per cui vi è bisogno di loro, in quanto colo-
ro che sono micini al nemico hanno fallito la guerra difensiva o, pur
non avendo Fallito la resistenza, sì fossero impigriti o, ancora, se si
sono rifiutati di compiere i9 &md, allora diviene un obbligo com-
piere il gihad per i musulmani dei territori adiacenti, così come e
obbligatorio compiere il digiuno e la preghiera. Almeno unì parte
delta gente dell'islam t obbligata per lutti, ad Oriente come ad
Occidente, secondo la successione degli eventi, così come nel caso
della preghiera sul defunto Vaiò ahmayi\. Eie! atramente a colui
che muore in una località del paese, compiere i rituali funebri e un
obbligo che ricade sui suoi vicini di casa e le genti del quartiere
\mahaìlatìh~i\. Al contrario, non è un obbligo per coloro che si tro-
vano ad una certa distanza dal luogo in cui giace il defunto.
Tuttavia, sì colui che è lontano dal morto viene a sapere che la
gente del quartiere del morto non rispelta ì diritti de! defunto o è
impedito dal farlo, ricade su di lui L'obbligo di compiere le onoran-
ze funebri rituali, tosi come nel caso suddetto. In questo caso per-
sino la donna e il servo possono uscire senza II permesso dato
rispettivamente dal marito o dal padrone perche l'obiettivo non può
essere raggiunto senza il sostegno di lutti; ragione per cui l'atto
diviene obbligatorio individualmente. Tuttavia, se i musulmani
47
rispondono in numero sufficiente alle necessità <J1 guerra, allora j
diritti del marito del padrone non sono sospesi.
In generale, il * riprovevole, makruh. Generalmente con
Ju'l si intende ciò che è destinato in più al lavoratore come ricom-
pensa per la sua efficienza nel lavoro, ma in questa sede e riferito a
quella quantità di danaro che Vim&m richiede per sostenere ti Rinati
a coloro che possiedono ricchezze, obbligatoriamente, senza possi-
bilità di scelta; se vi è un bottino .fay\ questo atto non e consideni-
to makruh, mentre se non esiste Jay' è consideralo nmkrSh,
Se i musulmani circondano il nemico, devono invitarlo all' islam
presentandogli Ja Jd'wu, ma se questi rifiuta i musulmani lo invita-
no a pagare la sizya- Se il nemico dovesse accettare, gli spetta di
diritto la protezione in modo da distinguere tra ciò che è del nemi-
co e ciò che è dei musulmani. Questo significa che nel momento in
cui dovesse verificarsi uno scontro armato, entrambe le parti devo-
no rispettare i termini dell'accordo. Questo vale sia prima che dopo
aver accettato la jfcìzya, sia nel caso in cui i musulmani spargano il
sangue del nemico impossessandosi dei suoi beni, o viceversa, se è
il nemico che attacca per primo i musulmani; come e confermalo
dalle parole di H al! - la bened iiionc d i Dio su di lui - qu andò d issc:
"foro hanno accettato e hanno pagato la £>.ya per rendere ti loro
sangue come ti nostro, ì loro beni come f nostri, per avere sicura la
foro virer e i loro possedimentr. I musulmani, perciò, non combat-
tono i miscredenti che non sono stati rajigiunti dalla da'wa. In ogni
modo .colui che li combatte prima dell 1 arrivo della dami commet-
te s;ì peccato, ma non deve pagare alcuna sanzione perché i miscre-
denti non godono di nessuna garanzia in la! senso, Laifcyu va rin-
novata nei confronti del nemico se ò g ià slato raggiunto dalla da 'wct .
Dopo, se non dovesse accettarla, va combattuto con qualunque
mezzo h cernie il mangano, il Fuoco, U annegamento, le frecce H anche
se il remico si fa scudo tori dei musulmani prigionieri . In quest 'ul-
timo caso, il combattente musulmano che dovesse uccidere uno
tifigli ostaggi musulmani non sarebbe tenuto a pagare Lsl drvyj né" ad
espiate la kaffàra: è sufficiente nmenzionc di risparmiare il corre-
ligionario. Non e lecito (agliate gli alberi o rovinare le piantagioni,
né il tradimento \gadr) a l'inganno \$utiil}, perché il Proreta - Iddio
lo benedica e gli assicuri etema salute - ha proibito tali atti, ma
soprattutto ha proibito di appropriarsi indebitamente di beni facenti
parte del bottino [twènaml fu modo più generale, il concetto di
sadr si riallaccia all'idea di mancalo rispetto degli accordi presi. Vi
e anche il divieto della mutla; (ale termine indica Tatto di hìtlerire
sul cadavere, gesto questo considerato spesso esemplare per il
nemico, t considerato azione dì multa y per esempio, l'amputa/Lonc
di organi da un cadavere o r annerimento del viso di un defunto.
Nello Zarh di al-BuhiirT la ttmijci è proibita soltanto se compiuta suc-
cessivamente alla vittoria dei musulmani, ma non prima perché si
(raita di un atto esemplare al fine dell' umiliazione del nemico.
Ann-rie d giurista banalità ahZayla'I sostiene che sia opportuno
tenere questa condotta.
Non è consentito uccidere l'incapace di agire, come il fanciullo,
la donna, il demente, il vecchio decrepito, il cieco e l'invalido,
secondo quanto riportato nei katft r, a meno che non si tratti di coni"
battente, o di persona, ricca che usa le proprie ricchezze per finan-
ziare il nemico oppure di qualcuno che abbia delle conoscenze spe-
cifiche di guerra [rtìy'jì ai-harb] o, per finirceli un sovrano. Solo
e soltanto in 1 ali circostanze, perciò, il miscredente incapace di agire
può essere ucciso
Non è lecito che il figlio uccida il padre miscredente, con nf^i-
mento al principio coranico "comportali con foro nella vita con
bontà" t poiché i genitori rappresentano l'origine della propria vita
Perciò, non si può essere causa tic Ha loro eli mi nazione e precisiamo
"essere causa" polche se il padre avesse luì l'intendane di uccidere
il figlio e questi non avesse altra possibilità di salvarsi se non ucci-
dendolo, allora diviene atto lecito per il figlio ucciderlo poiché vi
sono gli estremi per considerane l'uccisione un gesto di autodifesa.
È lecito che il padre musulmano uccida ih Tiglio miscredente se egli
Pha colpito per primo Tuttavia, il miscredente non può essete ucci-
so da un altro figlio musulmano, il quale, per converso, non può
nemmeno impedire che il padre uccida il figlio miscredente. Non è
lecito portarsi dietro in una azione di squadriglia [sariyyù\ né il
Testo Sacro né una donna. Bisogna temere per il Corano perché
potrebbe essere compromessa l'integrità della copia. Per la donna,
invece, tale gesto può comportare che essa sia perduta con lo scan-
dalo Icioe, stuprata).
L'imam può concludere un accordo di pace con le genti della
guerra [ahi aMtarb], a patto che la pace comporti un vantaggio per
i musulmani, in particolare, se tale accordo prevede un tributo.
Tuttavia, se non si riscontrano le condizioni di necessità. questo non
e consentito perche altrimenti si trascura l'obbligo del $ìhàd nella
forma c nella sostanza. Invece, se l musulmani accettano un tributo
dal nemico, e considerato come una RÌzya perché viene preso con la
forza, proprio come la gìzya in senso stretto, salvo il caso in cui i
musulmani arrivano a combattere nella dar vl-harb> in tal caso il tri-
buto va considerato gamma* non gizya. La giurisprudenza rispetto a
questo punto è concorde. L'imam cion può richiedere la pace ver-
saudo un tributo ai cai i scredenti neanche quando i musulmani sono
in stato d'assedio, sia perché questo comporta Tu m illazione dei
100
musulmani, sta perché secondo il tfadit non è ammesso, salvo i]
caso iti cui si riscontri il reale timore di un massacro a danno dei
erodenti: respingere la mone con ogni mezza è, infatti, un dovere.
In linea di principio, sarebbe meglio che Vimiim non concluda una
tregua con 11 nemico Se però la concludesse, ma poi dovesse accor-
gersi che i musulmani non ne tmggonn vantaggio, allora deve noti-
ficare al nemico la rottura dell'accordo.
Viimm può combatte» i nemici senza inviar loro alcuna noti-
zìa T seil nemico per primo non rispetta gli accordi- Quindi, il nemi-
co va combattuto anche prima della da'wa se u.li atti di tradimento
sono evidenti, hlmùm può cercare di concludere una pace con gli
apostati {muriadd} c i dissidenti {Mgì) fino a che non si ravvedono h
in quanto essi cessano gli scontri per il bene comune IwayfaJwl dei
musulmani e ciò -t consentito nia senza il tributo richiesto agli uhi
al'harb. Anche perche riscuoiere un tributo da muriadd e basì
sigili ricc-Fchfce li [1 u l l r" un ri conosci matto fli I-lli lì l: questo non i:
assolutamente lecito, Tuttavia, un eventuale tributo riscosso non
andrebbe restituito perche" costituirebbe un sostegno Finanziario alla
loro guerra [ an al*qii3l]. Non possono essere acquistati daL nemico
armL cavai h <> ferro, nemmeno dopo un trattalo di pace [ba 'da $utft\
perche questo comporta un aiuto alla guerra. K valido Tamari del-
l'uomo a (letta donna liberi concesso agli abitanti di una fortezza o
di una citta. Dal momento in cui Yùmàn entra in vigore nessuno dei
musulmani può uccidere un miscredente munito di amen. Se questo
trattato si rivela sfavorevole ai musulmani, YamSn contesso va
revocato.
Non e valido Vamùn concesso da un dimmi, mentre è valido se
concesso da un musulmano ribelle. In quest'ultimo caso, se la pace
si rivela in un secondo tempo sfavare voi iì, l'amati è revocato e giu-
dicato decaduto* come sostenute da aì-Zayla'I, Non è valido Vam&n
concesso da un dimmi musulmano perché ritenuto colluso con il
nemico t egli infatti vive in una terra nemica il cui re miscredente
esercita la propria autorità su una popolazione musulmana [wiUtyat
'aià vì-muslimin]. Nel caso in cui Vimàm conferma V&mStt del
4im*n1 musulmano il miscredente è riconosciuto munta min.
L'imam non può concedere Vammi ad un nemico che ha un prigio-
niero musulmano, nemmeno nel caso in cui il prigioniero sia un
commerciante musulmano.
Questo perche ss pensa che il harhì non sia in uno slato dì sog-
gezione nei confronli dell'autorità musulmana. Infatti, VamSu pre-
suppone un» situazione di soggezione e di ti mure da parte di ehi ne
beneficia.
Ancora h non possono concedere Vamàn coloro che hanno
jLtibniLXUlu j":xlnrn l3;l ;in:o ili Uiraipn n-ilx'tlu e poi non non
hanno compiuto la htgra verso la dar ai-isfàm. Tra coloro che non
sono abilitati a concedere un amati vi sono il ragazzo, il servo e il
demento in condizione di cattività.
Se un ragazzo minore d'età non è capace d'agire il suo omùn e
nullo; Lo Stesso va detto per il demente, Vamàn del ragazzo e
conni nquu nulki se gli e staio vietato di combattere nonostante
abbia raggiunto L'età della ragione, questo è il pensiero di abD
Hamfa, al contrario di M uh ammari |al-Saybfmi|.
Se invece cosili è munito dell'autorizzazione dei genitori V opi-
nione prevalente è che Vamàn sia da ritenersi valido previo accordo.
Quanto al servo, se egli ha il permesso di combattere del padro-
ne il suo amàn è considerato valido; in caso contrario non può esse-
re consideralo valido, sempre secondo il parere di Muhammad fal-
SaybanìJ-
102
SARH
Il significato del temine gihad ponitene in se" di verse accezioni,
ma nel senso inteso dai faqlh. si limita al gih&d contro ì miscreden-
ci [til-kuff{sr\, i quali vanno invitati [da'watìhìm] od abbracciare la
vera religione altrimenti vanno combattuti.
Relativamente alle styar* si tracia di un termine al plurale deri-
varne ria tira. Nel linguaggio degli esperti della Legge [ahi al-ìar']
prevale un senso riconducibile a( concetto dì strada predisposta per
l' invasione dei [erritori dei miscredenti. Il ricnllegamenlo alla stra-
da deriva dal fatio che per sconfiggere i miscredenti è necessario
attraversare dei territori; e camminarvi.
[n altri testi sul f\qh il titoto del capitolo su questi temi non e
kitàh iìt-gihàd) ma piuttosto khàb ai-magati, definizione che pre-
senta anche un significato generale, in quanio £ il plurale del termi-
ne magàza. In grammatica, esso è un masdar sama'ì derivante dal
verbo g5i5, e indica r termini ^nv'e fruiva, nel senso di nemico
da combattere e, nello specifico del tosiumc [ 'wtf], la Lotta contro ì
miscredenti. Il merito \finft] per il compimento del gìhM l immen-
so, come risulta dalle parole dell'Inviato dì Dio - Iddio io benedica
e gli assicuri etema salute - che secondo quanto tramandato da al-
Hakim + disse: "il gìhàdèpìù meritorio /afdalu/ di sessantanni di
catto ribada]".
Secondo at-Buhari il rìbaf (lo stanziamento in uria località di
confine a difesa di Dìo l'Altissimo con l'intenzione dì respingere i
nemici, se dovessero sferrare un attacco) presenta i tequìsiti del
gihàd. Anche il ribàfi un atlo meritorio [wa min fa$ihi\; secondo
quanto riportato nel sahth di Musi ini in un hadit attribuito a Sai man
- Dio si compiaccia di hli - egli sente dire ali Inviate di Dio - Iddio
lo benedica e gli assicuri eterna salute - "un giorno di rib it sulta via
di Dio vaie più dei d'Aimo di un mese e se chi sta compiendo it rihai
dovesse morire, ha diritio a continuare a recepire ciò che otteneva
dal suo lavoro per iti soddisfazione dette sue necessità ". A3*
Tabarìifi] aggiunge che "etti muore da muràbit si risveglerà U
Giorno dei Giudizio netta condizione deìlo SahTd e non dovrei teme-
re ii Giudizio Finale". È invece attribuito ad abfl A marna il hadit
secondo cui il Profeta - Dìo lo benedica c gii assicuri eterna salute
- disse "io Preghiera di un murabit vote cinquecento Preghiere c in
spesa dì un dinaro di un dirham spesi per ìi ribàt vate più di set*
fecenio- dinari spesi per aUrxT.
Si diceva: C- un fard 'ayn se dovessero uttacuare. Come appare
nel manuale ai-kanz e in altri testi , è stabilito che il dovere ricade su
lima la gente, sia sugli abitanti del luogo posto sotto attacco che
sughi altri individui n ed è un precetto espresso con chiarezza clic non
è suscettibile di interpretazioni diverse. In un auspicio di un muffii:
riportato che e mi dovere di lutti i musulmani che ne vengono a
conoscenza rispondere : 1 1 ] :> mobilitazione generale ]af-najtr ai-
'amm]r Essi hanno diritto al vitto c alla bestia per il trasporto.
Q3dìha"n dice clic se ['imam richiama alla guerra in seguilo alla noti-
zia che il nemico ha fatto ingresso in una delle città dell'islam, tutti
gli uomini devono andare in guerra Anche senza il permesso dei
genitori , quando si ha paura per la sorte dei musulmani, dei lóro
averi e dei loro discendenti, Se si riscontra la necessiti, chiunque sia
in condizione di combattere deve aderire a late richiamo; qualora
fosse in grado di soddisfare le proprie esigenze alimentari e di tra-
sporto, non avrebbe scusanti se non dovesse partecipare :il &ihéul.
104
salvo il caso in cui vi sia un'altra giustificazione valida. Il discorse,
dunque, è generate ma in oJtatyEimw/ Si specifica che di venia un
fanj. 'vyn per coloro che stanno nei pressi del territorio sotto allae-
co c sono in grado di svolgere il gìh&d. Al-Kamàl riporta anche
quanto e sialo detto poco sopra; a segui», però, attua un'anali sii che
fa riferimento al carattere della continuità dello scalo di guerra; così
egli stabilisce la quantità di tempo necessaria alla persona più lon-
tana rispetto al luogo da cui giunge la notizia del richiamo al gìhàd
pei arrivarvi Ir: contrario, di venterebbe jii carico ccc-nssivo
che difficilmente le persone possono sopportare. Contrariamcnic al
caso della salvaguardia del prigioniero, è un dovere che ricade su
lutti, sia che giungano dall'Oriente che dall'Occidente. In sintesi,
per chiunque ne venga a conoscenza, lì musulmano non dovrebbe
commettere peccato facendo di lutto per non partire in guerra
restando seduto con scuse come la passività altrui, la pigrizia o l'in-
nati vita deL sultano 0, perfino, il divieto del sultano stesso a parte-
ciparvi. Il più esperto giurisperito dui paese \<if<fahu\ non deve
prendere parìe alla gif&vu quando i musulmani sono attaccati.
Si diceva: ... con il Joy', cioè con resistenza di qualcosa. Qui si
spiega il concetto di/a/ dicendo che è costituito da un dato bene e
aggiungendo che t beni dell'Erario non derivano esclusivamente dal
fay\ si pensi per esempio al beni smarriti. Si diceva: e un atto
mnkriih elargire una ricompensa \$tt m l] se non vi è nnfiiy'. Noi rite-
niamo che si tratti di un allo sahih h ma e stato detto anche che è
makruh Si lascia, Infatti, liberta di adesione al Ih gasa senza porre
ali re condizioni. Siamo giunti perciò a questa conclusione, rifacen-
doci ad un detto dell'Inviato di Dio - Iddio lo benedica c gli assi-
allattava .tuo figlio
e contemporaneamente riceveva dal Faraone timi ricompensa ài
due dinari ai giorno".
Si diceva ... se rifiuta i musulmani lo invitanti a pagare la gìzya.
Essa spelta a coloro che possiedono un libro rivelato [ahi al-kirub] ,
agli zotoastriani e agli idolatri non arabi . Contrariamente a quanto
avviene nói caso degli idolatri arabi e degli apostati, per i quali non
vate altroché il principio "<j L 1 islam o la spada \ come detto nel testo
tìi-tabiyyìtt.
Si diceva;... non è leciio tagliare gli alberi o rovinare le pianta-
gioni- Al -Kainiti dite che e permesso soltanto se non si è sicuri di
sconfiggere il remico senza arrivare a questo tipo di azione. Al con-
trario^ se appare possibile prevalere senza compiere lali ;lMì, il Iciro
eventuale compiine rito è considerato un atlo makrfth perche' la rovi-
na e ingiustificata; un atto simile è reso ammissibile solcamo in talu-
ne circostanze giustificale dalla necessità. Si diceva: ...nello Sarh di
al-Buhari. Riportano così anche i lesti, at-fath e ai-masttir. Al-
Zayla" i sostiene la stessa opinione, come pure le- Sarh di al-muhtàr,
ecc. È evidente che il divieto di deturpare i cadaveri \«t-tam&l] è
assoluto, sia durante un combattimento, sia su un prigioniero defun-
to. Ma al-Kamul specifica che e tollerata la mulilazione prima della
vi! tona, se dovesse verificarsi in occasione di un combattimento,
come, nel caso di uno sfidatile che è \mm colpito, a curi viene taglia-
to un orecchio, una mano, un piede h o cavato un occhio od altro.
Si diceva; ... il vecchio decrepito. Al-Karnal dice che e definito
in tal modo chi non è in grado di combattere , di gridare nel monten -
to in cui ì due eserciti dovessero incontrarsi, né di procreare altri
potenziali remici dei musulmani {mttMrib at-muslinan], come si
afferma nel testo al-daMra. Lo Sayh abù Bakr al-RazT nel kitab al-
!nitria(Ufin k dallo torh di al-Tahàwi, aggiunge che se comunque il
vecchio è ancora dotato delle proprie fato Lia, i combattenti musul-
mani lo uccidono, specialmente se rinnega rislam. Al contrario,
non lo uccidono, anche se dovesse rinnegare l'islam, se è un demen-
te [magmìn]. Invece, relativamente ai mutilati, su decisione det-
i*im&m anche loro potrebbero subire La sorte medesima dei vecchi
decrcpili testé citati: possono cioè esseie uccisi se si conciata che
sono nel pieno delle loro faeoiià, special mente se rinnegano l'islam.
Secondo al-Kamal , colui a cui è stata tagliata la mano destra ù una
mano c un piede non va ucciso, mentre va ucciso colui a cui. è stata
tagliata la mano sinistra o entrambi i piedi, Vi è una controversia a
proposito dell'uccisione del monco destro, principe! utente perché
costui non e meno valido del vecchio in grado di procreare o di lan-
ciare T allarme.
Si diceva: ... secondo quanto riportalo liei fiatiti. Nonostante il
divieto, la persona che uccide coloro che non dovrebbero essere
uccisi non paga i danni, perche il fatto di sostenere che essi non
vanno uccisi non significa che automaticamente godano di un
ama». Tnfatti, la sola ingiunzione di non uccidere non comporta il
pagamento di un risarcimento, cosi come appare nei testi at-fasft e
aì-tabtyyìn.
Si diceva- ... a meno che non si tratti di combattente. 11 ragazzo
e il pazzo, cioè, vengono uccisi qualora combattano, invece altri
soggetti , come per esempio le donne e i preti e simili , possono esse-
re uccìsi dopo essere stati arrestati, Chi dovesse impazzire e poi rin-
savire sarebbe uccìso anclte se non dovesse prendere parte ai com-
battimento. Anche una donna regnante va uccisa, anche se non
dovesse combattere, come pure il figlio del re e il pazzo: tale gesto
potrebbe sortire l'effetto di demoralizzare il nemico,
107
Sì diceva: . ..non è lecito che il figlio uccida il padre miscreden-
te. Questo vale anche se raggiunge le fila dei combattevi.
Diversamente, fi combattente lo può uccidere jìer impedirgli di
combattere contro j musulmani, ma notiamo se non v'è ai Eri che Jui T
il figlio, in grado di farlo. Al tri menci, il combat tenie colpisce le
zampe del cavallo del padre e io sorveglia fimo al momento in cui
giunge un altro mu filmano eon i requisiti utili per ucciderlo. È con-
sideralo mokrùh anche che siano i di scende nei ad ammazzane la
madre e nonni miscredenti. Non costituisce però peccato per noi
Hanafiti se ad ucciderli sono coloro che hanno $\ mi grado di paren-
tela, ma non in linea dircela. Non posso™ essere uccisi i genitori dei
bàgi e dei frangiti, come scritto nei testi at-tnbiyyln , ai^awhara e
Si diceva: ... squadriglia [s<iriyya\, Al-Kamal lo afferma nei suo
testo, Ittfatwù di QadTrjan citano abù Hanlfa - Dio si compiaccia di
lui - secondo cui la squadriglia dovrebbe essere composta ai massi-
mo da quattrocento unita militari, mentre sono su ffìc Lenti quattro-
mila uniìà perchi: un corpo militare sia defunto "esercito™ \al*
'askar]. Secondo QàdThàn abu IJantfa - Dio si compiaccia di lui -
definisce il limite minimo della squadriglia in centi» unii a, quello
deircserciio \ai~$ayf\ in quattrocento. Abii 1-Hasan bin ZivSd
sostiene invece che il limile minimo delia squadriglia sia di quat-
trocento unita mentre deircserciio [af-guyò] di quattromila.. Quanto
afferma ibn Ziyad e sialo ripreso nel testo dello wyh Akmal a! -Din
quando dice che secondo aha yanffa - Dio si compiaccia di lui - il
limite minimo della squadriglia è di cento unita.
Si diceva: ... compromessa Firucgrità della copia del Corano, È
questa l'interpretazione giusta cosi come appare in nf-hìdttya; que-
st'opinione è stata assunta anche da Fahr al- Islam, che l'ha ripresa
1CIN
<Ja abO J-Hasan àl-Quittmi e da al-$adr al-Sahìd che, a toro volta,
facevano riferimenio ad al-Tahàwì. Secondo coloro late impedi-
mento era dovuto al fatto che inizialmente vi erano poche copie del
Corano, perciò forte era il timore die potessero essere distrutte.
Oggi, invece, (ale alto nnn e rnakruh, Secondo il commentatore di
iii-hidàya tale interpretazione è stata ripresa da Màlik, il quale ripor-
ta un hadir che dice "temo che il Corano possa finire nelle mani dei
nemici ", per la verità queste sono parole da attribuire al Profeta
Muhammad - Dio lo benedica e gli conceda eterna salute - come
riportato nel testo ai-fati}.
Si diceva: ... egli deve notificare al nemico la rottura de! l'accor-
do. Dico che non e nufficienle rendere noia la propria intenzione,
ma e anche necessario che passi un periodo di tempo che permetta
al re dei nemici, dopo che e venuto a conoscenza della notizia, di
dì [fonderla anche nella periferia del suo regno. Non e perciò
ammesso che si cornpittriO delle incursioni nei loro paesi prima che
sia trascorso tale periodo. Per non comportarsi dn vigliacchi, sareb-
be necessario permettere che il nemico tomi alle proprie postazioni
per renderle agibili, qualora le fortezze fossero in uno stato di deca-
denza, come conseguenza ùvW'aman ormai decaduto r Quindi è chia-
ro che se si stabilisce con il nemico una pace per un dato periodo,
ma in seguito Yìmùm decide di rompere la tregua prima che sia
decorso il tempo stabi li to> allora egli non deve inviare al nemico
una dichiarazione, come detto in al-fath e in aì-iabìyym.
Si diceva: ... se il nemico per primo non rispetta gli accordi,
Allora i musulmani combattono senza preavviso se questo era pre-
visto nell'accordo, come conseguenza della trasgressione, non
riscontrandosi la necessità di dichiarare che si sta violando l'accor-
do, come detto nel testo at-kàfi. Così, se un gruppo di nemici entra
109
nella dar a! -islam con il permesso di un Loro re e inizia a combatte-
re apertamente i mus-ulnianL vale quanto appena delio. Tuttavia, se
il nemico fa ingresso nel territorio musulmano senza il permesso di
un re, allora li trattalo viene meno Solo nei confronti del gruppo Che
ha violato la (recita, non per t] resto dei miscredenti; diventa perciò
lecito attaccare loro e soltanto toro, nonché farli schiavi, poiché sì
sono autonomamente proposti come combattenti contro i musulma-
ni: i! trattato viene meno nei loro confronti non nei confronti di altri,
perché il loro comportamento non riguarda eJut Se non hanno
alcun potere, raccordo [at-'tihd] non si considera rotto, come rife-
rito nel testo ul-tetbiyyin.
Si diceva: ... oppure ferro. Come appare in aUhktaya perchè tale
materiale fe elemento base per la fabbricazione di armi, e questo è
ciò che e evidenziato nello terh testé citato, mentre Fahr al-lsllm,
nello ìarh del gami' al sagir, sostiene che non si tratta di un atto
makruK perche" la disapprovazione riguarda le armi in senso stret-
to, non ciò che e usato per fabbricarle, se non dopo la lavorazione,
in tal senso, quindi, non è un male. È makrùh anche la vendita di
oggetti di culti diversi dall'islam [mazattàr], mentre È assolutamen-
te proibita, haràm* la vendita di alcolici, ma non quella dell'uva.
Non e un Mamakrùh, perciò, il commercio di legname c simili.
Si diceva: ... nemmeno dopo un trattato di pace. Come appare in
al-hidaya* Tatto e giustificato per il fatto che avviene in periodo di
tregua {sui lì) non se il nemico è in guerra contro di noi: in relazio-
ni: ;il cÈ'noL.: :il v^Li;iri(i,i[OL-\[iL intejprd azione discende dal criterio
del qiyàs, ma è noia soprattutto grazie al Testo, perche il Profeta -
Iddio lo benedica e gli assicuri etema salute - ordinò a Tu marna di
distinguere la gente della Mecca quando era in guerra contro di lui.
Si diceva: ... è valido Vamàn dell'uomo e della donna liberi.
no
Cito, tra le frasi dì amàn che si possono pronunziare ad un nemico,
le seguenti: "non avere pa\tru\ "non essere spaventate?* o, alixi-
menli h "stai in trincea" oppure "siete sotto la protezione di Dio" o
"siete nei riguardi di Dio". Citiamo le parole scritte in at siyar al*
kabìr, attribuite ari al-Natift ' ho chiesto mtab-n #mìfa dell'uomo
Che Sfa ad! indicar/? ti deh con ti dito di frante od un nemico, secon-
da fui non si tratta dì un amfìn". Mentre abO YOsuf fa uso dell' i-
sùhstin, <-tmsidvuu\ilu tute t>emt carne un unta il. Così dito uriL- he
Muhammad [al-Saybànj]. E si dice anche iti ai-gawhaw.cue se gli
ahi aUharb dicono "al-amàn, ai-amtìn" c un musulmano libero
una musulmana libera pronunziano delie frasi tipo "non preoccupa-
tevi, non abbiate paura" oppure "siete sotto la protezione di Dia" o
"venite ed avallale ic parole di Dio", tutto questo può essere con-
sideralo un aman valido \$ahih].
tu
II. SEZIONE DFX BOTTINO
E DELLA SUA SUDDIVISIONE
Se i combattenti musulmani conquistano un paese a seguilo di
una capitolazione [suWH Amarti deve attenerci alle condizioni sta-
bilite dall'accordo; ne lui, né i suoi successori modificheranno il
regime fondiario risalente all'arrivo dei musulmani, ^rció Ut terra
rimarrà di proprietà dei conqui stati, Ma se i musulmani l'avessero
conquistata con la forza 'anwaf* Vimiìm Ita il diritto, se vuole, al
suo quinto [hurm] e suddivide la terra tra i musulmani, che cosi ne
acquisiscono la proprietà, come fece il rumi a Kaybar quando sia-
trìD la decima ( 'u$r) perché non e consentito imporre l'imposta del
tjaràg sui musulmani, come si vedrà meglio dnpo. Oppure, conce-
de agli abitanti la libertà e il possesso del le loro teme in quanto dive-
nuti ahi at-dìnmm. protetti dell'autorità musulmana, previo paga-
mento rispettivamente della fcftya c del Cosi come fece
umar quando conquistò il S*wS4 al-IrGq, il cui possesso del le terre
fu concesso agli abitanti previo pagamento della, gìzya non permet-
tendo che venissero suddivise ira i vincitori. È stalo detto che ia
prima soluzione e riferita al dirilto alla ^animai la seconda, invece,
si verifica in caso non vi siano ì requisiti della gan'mm polendo
comunque essere una riserva per i musulmani in un secondo tempo
Vimàm, inoltre, può scacciare gli abitanti originari dalle loro
terre sostituendoli con altra gente .imponendo loro il haré& qualora
si tratti di miscredenti, come statuiste il testo tuffa. In altri termini,
Vimùm impone loro un herufr sulla terra e una $ÌZ$Q sull'individuo
(maschio, adulto e capate d'agire]. Pone La condizione della
miscredenza serve a stabilire una distinzione, perché se gli occu-
panti la terra sono musulmani devono pagare soliamo la decima, e
questa è un'imposta dei musulmani, hlmam, nei con fremi delle
persone sottoposte a conquista, ha diritto di scegliere se uccidere i
prigionieri (il Profeta in certe occasioni lì uccise) in quanto con que-
sto aito si ottiene 9a soluzione al problema dello firk- È possibile,
inoltre, schiavizzarli per L'utilità dei musulmani. Oppure concedere
loro la dmwui tranne nel caso del politeisti arabi e dei miirtadd per-
che per eosIOro vale soltanto il princìpio "o l'islam o la spada".
È proibito lasciare libere il prigioniero miscredente senza pre-
tendere niente in cambio (o soldi o un altro prigioniero musulma-
no), a3 contrario di quanto sostiene al-SafiT Nel periodo prima
delta fine della guerra, tale riscatto, secondo i 'aiamà ' kanafici, è
consentito gii'ÌL in cambio di soldi, ma non di un prigioniero musul-
mano. Al contrario, non e consentilo dopo la fine della guerra: ne in
cambio di soldi ne" di popolazione tenuta in cattività. Questa è l'o-
pinione di abil Hamfa.nondi Mubnmmad [al-5ayb£nr], mentre abù
Yasuf sostiene che le due possibilità sono ugualmenie accettabili.
Secondo al- Siiti' i la restituzione ai rispettivi terriiori di provenien-
za e consentita in assoluto in quanto comporta un rafforzamento a
vantaggio dei musulmani. Se l'imam vuole tornare nella dùr al*
isìàm portando con sé delle bestie il eui trasporto e reso difficile
dalle circostante egli non può ferirle , contrariamente a quanto
sostengono Màlik e al -Sa fi' T per i quali e preferibile non abbando-
narle. Per i HanafitL invece, {'imam deve sj-oiiarle e bruciarle.
Quanto- alla prima modalità, cioè lo sgozzamelo, esso e consentito
per la ntaslufjà al fine di causare sconforto nel nemico. Per quanto
riguarda la seconda modal ita, cioè Tatto di bruciarle, si tratta di un
atto permesso in quanto cosi si impedisce che il nemico tragga un
tu
qualche beneficio h come nel caso del saccheggio ^ abitazioni e
della distrazione di piantagioni,
Ma è vietato bruciare le bestie prima di sgozzarle, poiché solo il
Signore può punire gli esseri viventi con il fuoco. Le armi [af-
tttfiha}, invece, vanno distrutte con ii fuoco; ciò che non può esse-
re bruciato - come il ferro - va seppellito. L'imam deve impedire
clic la suddivisione della gam^ro avvenga prima che essa giunga
nella dar al-ìsfàm: un atto simile è consentito sc-1 tanto dopo che i
musulmani si sono assicurali della sconfitta del nemico. La ratio di
inle nonna, secondo la dottrina hanafita, giace sul fatto che la pro-
prietà del bene si perfeziona soltanto dopo che i musulmani hanno
raggi unIO la itiir aS-isffim.
Gli Safi'iti, invece, ritengono che racquisto della proprietà
avvenga anche prima che i beni siano portati al sicuro [ihrS z}> In lai
caso, sulla base del testo ai-siyar ai-kabìr, affermiamo che &c
Vimàm non reperiste i mez^i finanziari nel bityial-miìi per traspor-
tale i beni del bottino nella darni-ìxi^m, può suddividere i beni con-
quistali ira i proiage-nisti dell 1 anione militare, attuando- una suddivi-
sione ed. di deposito (fl/-rrffl'] per portarli verso ta dòr Qt-iaUnn,
dove egli richiederà tale deposito indiclro. Se i tomba! Lenti si rifiu-
tano di restituirlo Vimàm può obbligarli a farlo. Secondo l 'analisi
del xiyùt ùl-ktibìr un provvedimento simile permette di evitare un
danno generale \darar *ùmm\ a spese di uno particolare [darar
/rara ] , cosi tome nel chso in cui si noleggia una bestia per la durata
di un mese, ma non ne fa uso restando questa per Hitlo il periodo
dentro una slalia. Lo stesso discorso vale per il caso i cui una nave
presa a noleggio resta tutto il tempo in mezzo al mare, allora è dovu-
to un diverso costo di noleggio con la slessa moda! ila. Non vi è
costrizione in tat senso > come risulta dall' analisi del siyar al-jaglr.
114
Non è dovuto l'ammontale- ini zi al munii: previsto nel contratto di
locazione, analogamente al caso in cui la bestia muore nella, stalla
ed il contraente non è costretto a rispettare i termini del negozio,
essendo venuto a mancare roggio dello stesso. Prima della suddi-
visione è vietato vendere il bottino perche e stato proibito nel /putii
e perché prima di giungete nella dar ai-isiàm ì beni non sono anco-
ra assegnati, così come si è vislo in precedenza. La parte del co ru-
ba it ente non t riconoscibile, quindi non e vendibile,
L'ausi liane |raJ'J.cioè colui che giunge come rinforzo [madad]
a bui tagliti in torso e considerato sul io stessa piano del combatten-
te al momento della suddivisione del bollino \at-$anlmal Non vale
to stesso discorso per un arruolato che non combatte o per un com-
battente motto prima di aver acquisito la proprietà a seguilo di spar-
tizione del bottino. Al contrario, se è già avvenuta l'acquisizione di
beni, essi vanno legittimamente in eredita agli eredi dell'ausiliare
perché egli ha acquisito la proprietà, È lecito impossessarsi di un
bene di prima necessita» cioè un bene disponibile nella dar ai-harb
(cibo, mangi ciie, legna da ardere, grasso e armi non ancora suddivi-
se), qualora 3o richiedessero le circostanze. Slando a quanto Si tra-
manda, 'umar e suo figlio — Dio Si compiaccia di entrambi - disse-
ro "dura nff i nastri attacchi riuscimmo a ìwjwxsswtirci di miete e
di uva che mangiammo seaziii fugare" . La testimonianza è riporta-
ta da al-BuharJ ed è ri feri la ai] 'abitudine di usufruire dei beni dis-
ponibili secondo necessità- Non è invece consentilo dopo avere
abbandonato la dar nt-fyarb, perche in tal caso decade il requisito
della iltiriira. Anche perche i diritti su teli beni si accertano sollan*
lo quando la propria quota di bottino può essere considerala un bene
ereditabile quindi non e possibile usufruirne senza il ConScn sodagli
eredi. Non sono ammessi nemmeno la vendita e l'utilizzo di tali
MS
beni, cioè del cibo e di; ciò che gli attornigli a perché non sono sufi
ottenuti coti un alto di forza ed e legittimo prenderli esclusivamen-
te per via della necessità. Quindi, se qualcuno vende parte di questi
beni costui deve restituire al bottino il valore corrispondente.
Va restituito anche ciò che è stato assegnalo nella dar aUharb,
affinchè" dopo essere usciti verso la dar at-isfàm possa essere consi-
derato un bene facente parte del bottino, in quanto viene a mancare
la circostanza della dura™. Se il twaa unti elìsie piCi e il combat-
tente che tia preso la quola di bottino nella diir ai-kart è ricco, allo-
ra deve versare un quantitativo di pari valore i ri donazione |. vedaci,
11 povero ha diritto ad usufruire di questa parte stessa \bì f- ayn\
e non deve niente se muore. Chi si converte all'islam delle genti
della guerra Udii al-h(irb\ nella dur al-f}((rb ha diritto alla sua euho-
nomia perche è divenuto musili mano, di conseguenza, non è possi-
bile né ucciderlo né renderlo schiavo, li musulmano e il dimmi
hanno il diritto di preservare i propri beni o i soldi che depositano
in custodia presso un garante, Stesso discorso può asscrc applicato
a proposito del figlio grande, di sua moglie e dei suoi eredi futuri,
in quanto essi sono nelle mani della gente di quel dato territorio. Lo
schiavo combattente e le sue ricchezze depositale presso un nemico
(barbi) presi loti la forza o depositai i sono considerali beni da sud-
dividere.
Al momenio della suddivisione di tali beni T per stabilire la quota
spettante si tiene conto delio status del combattente, vale a dire si
considera se si tratta di un cavaliere o di un fante al momento del-
r ingresso nella dar al-ftarb. Colui che entra nei territori nemici
come cavaliere, ma successivamente perde il cavallo partecipando
così agli scontri armati come se fosse un fante, ha diritto alle due
quote spettanti al cavaliere. Invece, colui che enlra neite dùr td-hùi'b
116
con lo status di fanle, ma in seguito si procura un cavallo con il
quale combatte, ha diritto alla quota di un fante e non acquisisce
diritto al quantici ivo aggiuntivo per il cavallo. Non si può inoltre
avere una quota aggiuntiva per due cavalli, per Ufi cammello ù per
un mulo, nemmeno per un servo, un ragazzo, una donna o un dimmi,
i quali possono al massimo beneficiare di. un quantitativo ridotto
detto radh. Con questo termine si intende anche quella quantità sta-
bilita àatì'imfirti per sollecitare i guerrieri non musulmani al com-
battimento, Egli quindi offre loro una quota supleitiva se comincia-
no il combattimento. La donna» invece, ne beneficia se È giunta al
seguito dell'esercito per medicare 1 feriti e provvedere ai loro hiiìo-
gm: tale atto può essere considerato un gìitàd adeguato allo status
della donna.
È ammessa Iti concessione al dimmi del premio suddetto quando
indica la direzione in cui si trova il nemico, perché anche in questo
caso i musulmani ne traggono un beneficio, LI premi" in discorso
non può raggiungere la stessa quota spettante ai combattenti perché
i dimmi non sotto eguali ai militari che eseguono ^ jiihfut, Egli può
recepire quel La quota di sollecitazione al combattimento ma anche
la quota ordinaria se nelle indicazioni che il dimmi dà si riscontra
un'utilità particolare alla causa musulmana. In verità, r indicazione
non e Un atto contemplato dal gìhad c in termini generali il premio
non può essere pari alla quota corrisposla a chi esegue il gihiid.
Infatti, ciò che il dimmi prende come ricompensa per la sua indica-
zione in genere deve essere una quota corrisposta forfaittariamente.
Dio ha detto che il quinto va air orfano, al povero Indigente
[mhk~w\, al viandante» ai parenti poveri e niente è dovuto a coloro
che sono ricchi. Quando Dio l'Altissimo disse che a Lui spelta un
quinto lo intese soltanto come pio esordio dell'islam, a titolo di
117
benedizione del Suo nome. Infoili, ludo È dovuto a Lui c Liti non ha
bisogno di nienti;. Quanto alia quota del Profeta - Dio lo benedica
e gli conceda eterna sai UIC - essa va considerala decaduta dopo la
sua mone: egli di solito sceglieva un oggetto (il sajì) facente pane
della gamma come privilegio concessogli grazie al Messaggio e
non vi sono Messaggeri dopo di lui; il resto della quoia era utilizza-
la per risolvere i problemi dei musulmani.
Chi si introduce nella dar nemica per perseguire la Vittoria ha
diritto al quinto, hums. Sono esclusi coloro che non hanno il per-
messo o sono impediti per qualche ragione 11 hums viene preso
dalla gamma ottenuta con la fona da un gruppo dì musulmani mili-
armente forte a danno dei miscredenti, anche se Vim&m non ha
autorizzato la missione. È concessa facoltà lÙVimam di prorneitere
al combaltcnle una quota supplementare di bottino, nafaL Egli può
consentire al combattente il diritto alle spiali e dui sichiìld ihtlìmi hi
battaglia, salah. Tale sua prerogativa discende da un ingiunzione
divina; Dio infatti disse: Profeta, sollécita i credenti al combat-
timerìto" TI nafal e più che lecito in quanto chi uccide il suo nemi-
co ha diritto a impossessarsi delle sue spoglie.
L'imam, invece, non può avanzare pretesi; sul wfai con affer-
mazioni del tipo: "'L'ho ammazzino io, quindi ho diritto a impos-
sessarmi delle sue spoglie" perché così riserverebbe un più a sé
slesso, e ciò non c lecito.
Il nafal può essere concesso àiìVìmam anche a chi risponde
air invilo "chi tra dì voi uccide, riceverà ia quota suppiementare"
perche' an clic i u q ucsto caso 1 1 autore- del gesto si è distinto dagli ahri
mujfcrthUL quindi si merita di avere il premio supplementare rispetto
agli altri, ovviamente se l'uccisione è lecita.
Ai contrario > il combatterne non ha diritto al tra/al se uccide
114
donne, ragazzi o pazzi perché la concezione del nafnl serve a solle-
citare il combattimento leale, atto considerato lecito, mubàh, non
L'uccisione di gente inerme. Me ha diritto, invece, se li a ucciso un
ragazzo di costituzione robusta, perché in un combattimento il ver-
samento del sangue e muhah. Lo stesso può dirsi nel caso dell 1 uc-
cisione de! malato, del servo, del commerciante, del dimmi inadem-
piente, o, ancora, di combattenti in via di guarigione, se sono di
costituzione adatta al combattimento. LI combattente non ha ugual-
mente diritto ai nafut nel caso in tu i late promessa Aia rivoli a ad un
esercito intero o ad un numero di combattenti di pari d intensioni.
È valida la concessione del mi/ai se Vìiniim pronuncia una pro-
messa di ricompensa a favore di un'intera squadriglia, seriyya
{gruppo composto da un numero di combattenti variabile tra le
quattro e le quattrocento unità). Nel testo ul-nihayyu > su! l 'autorità dì
tìt-siyar &l-kablr, i Hanafiti sostengono che non È consentito, gà'iz*
che lì ma tri permetta ai soldati successivamente all'assegnazione
del quinto di impossessarsi delle spoglie del nemico ucciso Uaiab\.
È consentito» invece, nei caso in cui la promessa sia stata fatta ad
una squadriglia prima del rilOm.0 alia dàr at-tefum come incitamen-
to alla battaglia rivolto Specificamente ad alcuni, non alla general i-
là dei combattenti. Questo perché l' appiattimento dello status del
combattente comporta l'annullamento della scelta preferenziale a
vantaggio del caliere rispetto al fante e può comportare perfmo la
dilapidazione del quinto. Non è certamente consentito promettere
una quota suppletiva dopo che la feanlma è stata portata al sicuro
[ììyraz] nella dar ai -isiàm. Se i miscredenti attaccano la diir af -isiàm
non vi e diritto al quinto poiché" il diritto dei combattenti ad otte-
nerlo sì reala^a esclusivamente con Vihrùz nella dardi provenien-
za. In tal modo si realizzano anche tutti gli effetti del caso, perciò
114
gli eredi detr avente dirigo al bottino possono ereditai i beni del
bottino stesso qualora lui morisse,
TI principi» si applica anche nel caso in cui sussista il diritto al
smlab [composto da ir armatura, dalle armi e dai beni del nemico
ucciso in battaglia). Perciò, la avs pensione dei diritti del combat-
tente defunto non è èà'iz.
L-l.
SARH
Si diceva ... se vuole, al suo <|um|o h f)unis. Cioè Vimam deve
efretuare la suddivisione in quinci: un quinta per i poveri e il restò
per gli aventi diritto alla gnAimii, come vedremo in seguilo. Si dice-
va: ...e la suddivide tra ì musulmani. Significa che egli ha diviso- il
resto, cioè i quattro quinci ira gli aventi diritto alta gtininui
\g(iiwmn} l in seguito spiegheremo in maniera più approfondita il
concetto di Harris, Si diceva; ...concede alla gente del luogo di man-
tenerne il possesso. È un passaggio che si riferisce ai falco di lascia-
re gli abitami Originari nelle tene conquistate, in quanto essi sono
dimmi e perciò continuano a man Cenere il possesso delle loro lem,
a patio the paghino il ijaràg t secondo quanto stabilito dal far'.
Se l'imam concede ai conquistati delle liberta personali e di uti-
lizzo delle terre deve pretendere pane del prodotto che deriva dal
Lem lavoro, perché non tarlo è un atto materia. Come fece untar -
Iddio lo protegga - secondo quanto riportato jn at-rabiyyia e in firi-
hidùyya. fv lecito \£ùj&\ anche che Vimam non conceda quanto dclto
sopra dividendo tutto tra i $3nim ma è un atto makruh, perche" 'umar
- Iddio lo protegga - non lo fece essendo impossibile poi coltivare
le terre senza gli strumenti necessari come detto in al-kafs. lo stes-
so ho scritto un trattato a la] proposito dal titolo ai-duna al-yeiftma
fi t-ganìma Ila pietra preziosa orfana sulla ganiitm).
Si diceva: ,.. Vimam ha diritta di scegliere se uccidere i prigio-
nieri. Ci si riferisce al fatto che questo accade se il nemico non si
converte air islam, mcnirc chi abbraccia rislam non viene ucciso.
Questa decisione spetta all'intoni perché nessuno dei combattenti
121
\gu&\ musulmani ha Ih facoltà di uccidere un prigioniero per sed-
ia. Se un ComballenEc musulmano decide comunque di ucciderlo
per paura del male che questa prigioniero possa fare, Vhmm appli-
ca una pena ta'zìr e l'omicida non deve risarcire il danno, come
dello in ai-fatìj, In ugni modo, non è lecito far morire L prigionieri
di fame di scie o tramite altri melodi di tortura, come affermalo nel
testo ai-hadà'i'.
Si diceva: ,. .ino! tre, schiavizzarli. Il fatto di renderli schiavi non
contraddice il fatto che un prigioniero si converta ail islSm. perche
la conversione avviene dopo che l 1 acquisto della proprietà e avve-
nuto,
ÀI contrario, se i miscredenti abbracciarlo T islam prima di esse-
re catturati si applica il principio opposto, perciò L prigionieri non
possono essere ridotti in schiavitù., come si vedrà meglio in seguito.
Si diceva: ...lasciare libero il prigioniero senza pretendere soldi in
cambio, Il concetto qui espresso e ripreso da diversi trattati h come
aì-ntaShùr, al-muwahìb, ai-fath, appare anche nel 'Versetto della
spada" [9:29 k nif.f J< e trova conferma nel riscatto del giorno della
battaglia di tìadr.
Si diceva: ,„ oppure- un prigioniero musulmano in cambio di uno
di Loto. E grosso modo questo che è stato affermato àùlVim<ìm fabQ
HanTfa, nAi.J, da aJ Qudurl e dal commentatore di al-iudaya. In
particolare, nel secondo dei lesti e itali 6 considerato lecito [yagiizu]
scambiare i prigionieri musulmani con quelli nemici, come dicono
abfj Yiisuf e Muhammad [abSaybSnT] e come appare anche nei testi
(il-mttwàhik e in al-iabiyyìn. Al-Kamal afferma che questo |>[JIILÌ-
pio va accettato perche" salvare un musulmano è prioritario rispetto
airucei sicnc di un miscredente, la gente capirà. Argomento a favo-
re dello scambio è che un musulmano (ornerà utile ai musulmani:
112
salvargli la vita è un fatto importante, Ciò che si potrebbe obiettare
sul male derivante dalla restituzione del prigioniero ai suoi va rifiu-
tato perché un musulmano viene liberato dal nemico. Ad ogni
modo, un individuo in più ai nemico sarà bilanciato dal Est liberazio-
ne di tiri musulmano. Inolile, il bene che deriva dal salvare un
musulmano è quelle di permettergli di adorare Dio I ìbactat Attutii
conte egli vuole. È confermato che il Profeta - Iddio lo benedica e
gli conceda eterna salute - effettuò lo scambio di due musulmani
per un mtfr ik. Nello .imit del testo al-inagnra 1 appare che raccordo
di scambiare i prigionieri nemici con prigionieri musulmani è leci-
to, come risulta anche dal testo al-maihitr.
Si diceva; ...nel periodo prima della fine della guerra tale riscat-
to e lecito. Il principio ammette anche il riscatto in danaro se
subiste la necessità [boga], come supportato da ahZa\la L T. Non è
lecito, però, nel caso non vi sia necessità di soldi. Ma se avessero
necessità, in definitiva, sarebbe lecito. Si diceva: ...in seguito non è
lecito in cambio di soldi secondo i nostri ulaiw ' banafìti. Questo
perché non vi e, necessità come sostenuto nel testo al-ma^ma', che
afferma che lo scambio con i soldi per accordo non e lecito. Ma se
dovesse essere generalizzato CtO Che appare nel testo citalo si del er-
mi na una contraddi itone con l'opinione di al-Zayla"T di cui si è
detto in precedenza, secondo cui sussiste la liceità della situazione
in condizione di necessità, come in caso di guerra , non dopo.
Si diceva; ...la restituzione ai rispettivi territori di provenienza è
consentita. Su questo non aggiungiamo nulla rispetto a quanto
affermato nel testo. Tale divieto e relativo al caso del miscredente
prigioniero Liberato senza riscatto alcuno. Nel testo tìt-kant si ricol-
lega il concetto di elargizione [man\ alla restituzione [radd\ alla dar
aì-hurb. lì cesio ùl-bvhr fornisce una spiegazione del concetto di
in
man riprendendo il significato del dizionario: ' è fatto di donare
qualcosa a qualcuno buona azione". Ma vi sono opinioni che
non accertano tale definizione generica: nel testo al-fatb alqadir si
definisce it termine più specificamente: "concessione della libertà
ai miscredenti prigionieri, con il ritorno nelh dar al-harb settm
rìii-attr". Nei lesti gSyat al-bayan e ut-nihuya. invece, si legge;
"concessione ut miscredenti deìla libertà senza alcunché in cam-
bio: essi non sono neanche tenuti a sottostare alfe leggi musulma-
ne sull'accettazione dell'islam che prevedono l'uccisione, la schia-
vitù ol accetazione delia dimma"
Nella definizione di aì-muhtasur tale ano e. consideralo proibito
perché lo ricollega al ritorno dei prigionieri nella dar at-harb, come
si legge in al-bal^r.
Sì diceva: ... ferire delle bestie, ecc. Quesio principio va distinto
da quello relativo al trattamento da riservate alle donne e ai ragaz-
zini poiché condurre le beslic fuori daLhi dar td-hurh comporta dif-
ficolta insormontabili, pernio vanno abbandonate in terra àrida a
morire dt fame e di stenti perché sono potenziali cavalcature per il
nemico. Anche le donni; cagionano danno ai musulmani quando
generano figli che sono i futuri nemici dei musulmani, ma Vanno
risparmiate.
Se possibile, i combattenti musulmani non devono ammaliare
serpenti e scorpioni trovati durante L'incursione nella dar al^harb
amputandogli la coda di o staccandogli i denti L perche' in tal modo
si preserva un potenziale pericolo per i miscredenti, come riferito in
aì-bahr.
Si diceva: ... è proibito dividere il bottino [nmènam\ nella dar al-
frarb. Questo passaggio e in contraddizione con ciò che diremo
circa le controversie sulla certezza della proprietà, secondo quanto
134
avvalorato da al -Sa fi' T H non secondo i rjanufiti. In ogni modo, l'im-
pedimento alla suddivisione non impedisce la validità della pro-
prietà, Nella Formulatine di al-hidàya^cìm trova conferma già in
aì-QudOrT, il bottino [al-gmuma] rlOrt va suddivìso nella dar Ql-horb
fino a che non si raggiunge la dar at-ist&m. Si traila di specificare
perche" tale suddivisione non è valida prima di averlo messo al sicu-
ro [ìhraz\ . A proposito della morte dt uno dei j>ùnim che non eredi-
ta la quota di gauima, al-Kamàl dice anche che tale suddivisione
non è valida se non in base niVigtikàd. Se fosse un mugmhìd a con-
sentire la suddivisione nella dàr ai-hiarb, allora non vi &arcbbc dub-
bio sulla liceità \ft ìèwuz] c sulla certezza dei principi, e cosi se i
musulmani dovessero avere necessità per tempio di vestiario o
altri Oggetti quando si trovassero ancora nella dftr ni-lfitrb, anL-he
allora sarebbe consentito tale suddivisione.
Si diceva: ... su questa premessa vengono trattate diverse que-
si ioni. Si dice in at-kaji che se uno dei gfmim dovesse avere rapporti
sessuali con una donna della dar al-harb,*: lì lei dovesse partorire T
egli può decidere di attribuire al neonato ia propria discendenza, Iti
tal modo la donna risulterebbe legalmente madre del figlio avuto
dal gùnim. Mentre dai punto di vista banalità la discendenza non
pui> essere soggetta al riconoscimento da parte del gànìm se costui
non ha diritto al possesso del bene [cioè la donna schiava parto-
rietital, pere ii) va jkiyatsi una penale specifica | 'tiqr\,&ù suddivider
si poi tra i %àmm. Condividono tale opinione al-Zayla'i e al - Kaoni 1
che che la riportano nei capitoli sul gihàdde'i loro trattali.
Al contrario, conformemente al lesto uf-kop , divergiamo rispet-
to a quanto detto sopra e neghiamo che vi sia la necessità \laiBm\
delio 'uqr per le relazioni sessuali avute. In tal modo, però , riscon-
triamo una contraddizione [ninàq<fiid\ quando diciamo che non e
125
dovuto risarcimento per i rapporti sessuali avuti con donne facenti
parte della jonfoia, ma esse faranno parte della quota del combat-
tente che ha avuto relazioni con la schiava. In lai modo è attribuito
un diritto sul bene al combattente the lo ha posseduto, ma abbiamo
anche detto che l'acquisto della propria avviene soltanto con
Vìhrùz, fatto questo che non è sicuro, L'arto sessuale va considera-
to come un danno parziale, quindi non è dovuto il risarcimento per
la distruzione totale del bene. Va comunque punito \taqtassn] per
impedire che ì combattenti reiterino tale atto. Uopo Yihràz, se la
puruEÌone è obbligatoria, al combattente viene detratta una parte
della quota. A questo punto ci sembra opportuno stabilire: a quanto
deve ammontare il risarcimento. In al-btut&'i\ l'autore |al-KasamJ
si e limitato a specificare questi punti che sono apparsi anche in ai-
kùfi e che bisogna seguire: rifiutare la dote, w/r, come corrispetti-
vo per la relazione sessuale avvenuta ptecedentemente all'univo
nella dar aUìlàm, con la giustificazione del danno parziale di un
hene facente parte della fannia. Se si rovina un bene, infatti, non è
dovuto risane irmcnto, conformemente a quanto detto sulla gamma
nella dar tii^harb, cioè che la proprietà del bene non è ancora per-
fetta. Se, invece, dopo il ritorno nella dar ai-isiam l'avente diritto
alla quota di bottino [gànim] dovesse mettere incinta una gariyya
| schiavai facente parte del bottino, prete ntlendo la paternità de!
nascituro, in base aiVìstìfean egli non può disporne perché' il rico-
noscimento del figlio e della maternità sono legati al concetto di
proprietà privata, il cui acquisto avviene soltanto dopo la suddivi-
sione. Poiché la proprietà generale va risarcita soltanto quando si
rovina un bene collettivo, si dice in at-mtthìt che non vi è impedi-
mento se un combattente dovesse avere relazioni sessuali con una
schiava, ma in tal caso egli non avrà la dote in caso di matrimonio
nella dar ai-islam. 1/aulore del testo al-bahr, citando al-muhli,
afferma che ha ratio della norma giace sul fatto che le relazioni ses-
suali avvenute nella dùral-harh non sono considerate lecite. Questa
Opinione trova consenso nel testo nt-tatffritàniyya e h riscontra già
nel pensiero di Muhammad (aE-Saybani}* divenendo perciò Finler-
preraztone prevalente dei Hanafiti. Allo stesso modo se abbiamo
uccìso uno del bollino o e stato consumalo un bene della sanima
nella dar alharb, non e dovuto risarcimento. Non vi è differenza se
colui che consuma sia uno dei gdniM o altri, come detto dall'autore
di al-bahr. avendolo ripreso dallo teyh al-ixiàm Kamàl a3 Din. Egli.
però, non ha fornito ulteriori dettagli di rilievo su questo aspetto.
Nel testo at-baaa'i' si legge che I' attribuzione della maternità
deT infante giace sul concetto di proprietà privata, citando ciò che
aveva detto al-Kamàl. Non va schiavizzato il figlio se sono pochi,
vale a dire cento o meno, mentre per altri autori "pochi" significa
quaranta.
Non ci sembra il luogo questo per approfondire ("argomento e ci
rilasciamo perciò allo igtìhad dell' imam.
Si diceva: ... è proibito \httrìma\ vendere il ma^rtam prima della
spartizione. Sia nella dar al-harb. sia dopo il rientro nella dar ai-
isiàm \ihra\z\-. come c maU> ^j: gerito ndlo .<urh. Questo è palesa nei
caso delle vendite eseguite dai gazi, mentre le vendite dùWimam
seno saiiiff. lo afferma al-Tahàwì che è un mufctahid nella materia.
Egli ritiene che la vendila dcWimam sia compiuta per un interesse
generate, consistente nel!' alleggerimento dell'onere che ricade su
persone e bestie di trasportare il pesante bottino. Perciò, alleggerire
Il carico dei gazi e dovuto allo ìjtiihvd legato alla ma^laha\ non può
cioè avvenire senza giusta causa, altrimenti si compie un aito
makriih, come detto in ai- fatti.
Si diceva; ... per il fatto che e impedito nei f uniti. Così è detto in
at-fiiilùyct. Mentre al-Kanial aggiunge che i] hadit del Profeta the
impedì La vendita del] a gamma nella dar ai-harb è un hctiTu molto
strano. Si diceva: .,.e at-rid' [3 1 ausiliario! . Termine vocalizzalo cori
la kasra nella lettera rà^W stintiti sul àùi e dopo di esso la *ram#r.
Si diceva: .... colui che giunge come rinforzo, anche se dopo il
combatti mento. Questa opinione appare già nello larh di ai-
magnìa\r\Q\ testo nì-h&hr e iiello^A ili ^jJiiiJ/ftqwr. Secondo tali
lesti il diritto al botti jw> per i rinforzi dell'esercito, madad, non sus-
siste:
1) se essi sì presentano dopo il ritorno dei combattenti nella dar
ai-isiàm;
2) nel caso in cui la suddivisione del bottino sia già avvenuta
nella dar ai-harb;
3) nel caso della vendila del bottino nella dar ai-harb da parte
deiV imàm.
Nel caso in cui dovesse vefiearsi uno qualunque di questi atti,
perciò, decade qualunque pretesa alla gamma da parte del madad
perche ormai la proprietà si è già costituita e la costituzione della
proprietà determina il decadimento di qualunque vincolo. Quanto
detto in ùt-mu$ann<if Q'traL l'arrivo del madad nella dàr ai-harb con-
ferma l'opinione In base alla quale se l'esercito f al- 'astiar] conqui-
sta un paese nella dar ai-harb supportato da dei rinforzi, essi non
hanno diritti su! bottino perché il territorio è divenuto ora dar ai-
isiàm, e conseguentemente t come detto nel testo al-ihtìyàr, è avve-
nuto Vibrai della gamma nella dàr ai-isiàm.
Si diceva; ...non chi e morto prima che il possesso si sia costi-
tuito. Questo passaggio fa riferimento al fatto che ]a ganima non è
«aia ancora suddivisa perché se lo fosse il combattente potrebbe
128
lasciale in eredita la ma parte, come affermato nello forty di iìl-
mvgma' 'an <il-f?aqà'ìq. Dicotile e così, se Vìmam l'avesse vendu-
ta nella dar aMiarb perché ciò fornirebbe il lilolo dei possesso. Si
diceva: ...è lecito \xahhu\ impossessarsi di beni di prima necessità.
Quindi per colui a cui spetta una parìe nella gamma e per coloro che
sono a suo carieo 1 come donne, bambini e schiavi, è un diritto con-
sumare del Cibo disponibile nella ttòr vi-fctrb, Non possono invece
cibarsi in tal modo il commerciante e la persona assoldata, a meno
tilt le cibarie non siano costituite da pane- di grano oppure da carne
colta. Per quanto riguarda questi alimenti, non vi è prescrizione
contraria poiché' il combattente se ne è impadronito per cibarsi. In
caso di cibo per il vitto, non fa differenza ira quello che è prepara-
to per essere mangiato e altro, al punto che è considerato jHà*ìz io
sgozzamento delle bestie- Non è invece lecito impossessarsi delle
pelli di beslic uccise in quanto queste vanno a far pane della
gariima. Cosi si pub mangiare anche la fruita secca ed ogni alimen-
to composto da zuccheri, grassi olii, come appare nei lesti ai-
tabìyyìn* at-ifiiiyar. tee.
Si diceva: ...e legna da ardere [haiab], TI legname diventa lecito
come materiale da ardere, ma se si trattasse di manufatto di valore,
come bicchieri e contenitori per cibo,, allora non sarebbe Ice ilo fame
uso. come detio sopra e in al-muhta$<ir nl-^sihìrsyya- Si diceva:
...mangime. Cioè, anche il grano se non dovesse essere disponibile
l'orzo > come dello in cl-muhtamr al-pthtriyya. Si diceva: ,.. grasso.
Ci riferiamo qui a prodotti come grassi e olii che il combattente può
utilizzare per ungere e curare la propria bestia. Egli h però, non può
fare altrettanto con altri derivali,, come quelli della viola, dei gigli,
come in ttt-&hìriyya e in at-hidoyd,^ meno che non sia necessario
per via di una malattia; in tal caso e utilizzabile, 1,0 stesso discorso
12?
vale per gli indurne mi, tome appare in aì-fmh.
Si diceva: ... armi qualora te circostanze lo richiedessero. 11 ricOl-
legamcnio alle circostanze è riferito particolarmente alle armi per-
ché tutte le interpretazioni a tal proposito sono concordi (si veda il
muhiasar at-iahiriyya), perciò l'utilizzo delle armi e degli abiti c
altro noti è lecito se non a causa rie! bisogno. D lesto ul-fatfy riporlo
the utilizare gli animali, come la eavalla, e Lecito solo se richiesto
dal bisogno, come la morte del cavallo o La rottura della spada. Non
è lecito che il combattente conservi la propria spada o il cavallo pre-
ferendo utilizzare altre armi e beni laceriti parte del bottino. Non c,
comunque, dovuto aleun ri sarei mento neL caso egli faccia uso di
delti oggetti. In vece, relati vaine me a quei beni diversi dalle armi di
cui si è detto in precedenza, e cioè cibo e grassi, secondo quanto
detto in ai-iiyar at-mgir è un elemento necessario il bisogno, in
base al qiyàs , Al contrario, il testo ai -siyar at-kahìr non pone 1aLe
condizione, sulla base dello isùhaùn. Su questo concordano i tre
imam [abu Hanìfà, Malik, al-Safi'T] H quindi: è lecito tanto per il
ricco quanto per LI povero fare uso di questo cibo c dei grassi, come
detto in al-fattj. Tuttavia, se Vìitiiim proibissi di consumare tali beni
i combattenti dovrebbero attenersi a quanto comandato, come deito
in muhtn^ar al^ahìrìyya.
Si diceva: ,.. nemmeno la vendita c l'utilizzo di ia]i beni.
Riguarda ciò che non era di proprietà degli ahi aì-harb t per esem-
pio il miele che si trova nella montagna, o Le pici re preziose come il
rubino \yàqtu\, il turchese [fayrrwg], lo smeraldo \zumnrruti], V ar-
gento [ft(J<fa]< Voto, tutto questo è proprietà collettiva dei soldati h
quindi il combattente non può icncrlo come proprio e se to dovesse
vendere, Vìmtun valuta il caso: se il prezzo è conveniente suddivide
il ricavato dalla vendita nell'ambito delia saturno-. Se il prezzo non
1»
è particolarmente vantaggioso, egli interrompe l'atto dì compraven-
dita e riprende il bene venduto inserendolo nella kuriima. Se qual-
cuno dovesse raccogliere l'erba « r«cqim c venderla ai $otdaii n tia
diritto di godere del suo prezzo h come detto in al-bah-r e in nJ-
latarìjaniyya.
Sì diceva: ... chi si converte air islam, ecc. Questo passaggio fa
riferimento a quattro questioni;
L) un barbi si converte all'islam nella propria dar e non si uni-
sce ai musulmani se non quando i combattenti musulmani conqui-
stano il luogo ove egli si trova, in questo caso La dottrina di riferi-
mento ì quella del testo «t-mujanwf.
2) un neoconvcrtito si uniste ai musulmani nella dar ai-isiàm e
fa ritorno nella dar ahharb insieme ai combattenti musili mimi nel
corso di una spedizione militare: lutti gli averi da lui lasciati nella
dar al-hurh faranno comunque parte <telfay\ Fanno eccezione a
questa regola:
- i suoi figli minori . in quanto vanno considerati musulmani
per ti principio secando e ni il figlici minore aderisce alla religione
del padre;
i he ni in wùdì"a [ deposito) presso un musulmano o un
dimmi, perciò essendo beni nelle loro mani h Tatto di wadì'a è con-
siderata valido , sahxty.
3-) un msista'min si trasferisce nella dttr ai-islam e, successiva-
mente, i combattenti musulmani attaccano la sua terra dirigine
situata nella dar ai-harb. In la! caso* tutti i suoi beni rimasti nella
d&r dl-htìrb divengono parte del Jay" in quanto non sussiste la con-
dizione di Vernai per tali beni.
4) v» trorti mere Lante musulmano o un dimmi muniti dì attuiti
entrano nel Ih dar ut-hurb e comprano del beni presso i miscredenti;
131
a quel punto i combattenti musulmani attaccano la d&r ai-hùth. in
tal caso il diritto di proprietà permane, con l'eccezione delle case
edificate per i re, considerate parie dtlfay*. per approfondi memi sul
caso si veda il leslo ai-folk.
Si diceva: se si traiti di un cavaliere. Vale a dire, con il cavat-
ici attrezzato per il combat! imcnto^ quindi sano, di grande slazza:
infatti se la bestia fosse troppo giovane a troppo vecchia e maiala,
non potrebbe sostenere il combattimento, Il combattente, perciò,
avrebbe la quota del fatile, tome appare in oltahìyym e in ai-
ihtìyàr, sciita attuare distinguo se si trovi per terra o per mare, come
detto in ai-hùhr e in ul-iktìytir . Non fa ugualmente differenza se il
cavallo e preso in prestito o a noleggio per il combat! imcnto, il com-
batlcnte ha comunque diritto alla quota spettante al cavaliere.
Anche se la cavalcatura fosse rubala ed egli arrivasse in groppa a
cavallo idoneo il combattente , avrebbe comunque diritto alla pane
dei cavaliere, anche se in questo caso si verifica un atto peccamino-
sa L quindi egli prende una quota ma poi la offre in sadaga, come
detto in al-§awhara.
Si diceva: ... entra come cavaliere 1 ... | ma perde il cavallo, Se il
cavallo del combattente dovesse morire ed egli combattere a piedi,
avrebbe comunque le dite quote riservale al cavaliere. La quola
spettante al cavaliere è prevista anche net caso di combattimento
svolto a piedi a causa del luogo angusto, in seguilo al furto dei
cavallo prima dell 'inizio del combattimento: cavallo che il combat-
tente riesce poi a riprendersi nel corso del combattimento a terra.
Allo stesso modo, il cavaliere avrebbe comunque d tritio alla quota
del cavaliere se altri dovessero combatlcre [dottata dar al-hùth\ a
cavallo della bestia di sua proprietà, o se il cavallo dovesse fuggire
o smarrirsi e il cavaliere combattere a piedi ritrovando il cavallo
durante il combatti mento. Ma non accade lo stesso per un cavallo di
proprietà comune, a meno che uno dei proprietari non premia a
noleggio la parte del cavallo degli altri soci; prima de] combatti-
mento, cioè, la può noleggiare per combattere. In tal caso, la quota
spettante al cavaliere va a chi ha noleggialo il cavallo. Il testo ai-
mu$QMi(if afferma che non Sarebbe ja£7fc attribuire al combattente
la quota del cavaliere nel caso in cui egli vendei il cavallo prima
di un combattimento o lo desse in pegno, o lo noleggiasse o lo
donasse t perciò darebbe dimostrazione che egli non aveva inten-
zione di combattere a eavallo, a meno che egli non sia stato costret-
to a venderlo, come detto nei testi al-bvhr e al-iùtàriyamyya. Dico
allora* a meno che non sia stato costretto a qualche altro alto che
non sia la vendila h come 11 pegno [rahnuhu] o altri negozi [àgr\
simili, perche anche ìn questi casi egli avrebbe diritto alla quota
Spettante al Cavaliere, Gli spetterebbe la parte riservata al cavaliere
anche se dovesse vendere il cavallo a combattimento finito, come
riferito in ùl-giìhyvtirù e in uì-lti&iyyjn.
S i diceva' .,, uri oggetto (il jafì) facente parte della ganìitm. Si
legge nel manuale sui termini tecnici dai titolo talihai u t-tuiaha {di
al-NasafT] che il Profeta - Iddio lo benedica e gli assicuri eterna
salute - non considerava il safì un'aggiunta alla quota speltanlegli.
Si diceva: „, dietro autorizzazione dell 'ìmam.Tt an ne ne] caso in
cui il combattente sia penetrato in territorio nemico senza l'autoriz-
zazione deH'uir/im. Nel lesto Gl-$vhwvry si dice che vi sono due
opinioni differenti a seconda che ['imam abbia autorizzato o meno
uno o due musulmani [ma non un groppo], a compire un'azione in
territorio nemico: per l'opinione prevalente t riconducibile al testo
al-ma£hur e riscontrabile anche net testo aì-Mft, il quinto va prele-
vato sul hot! ino ottenuto perché Yimòiti aveva autorizzato rincur-
133
sìone culminata con la vittoria; per ciò stèsso, I beni ottenuti a
seguito dell'azione andrebbero considerati una gantmtr, secondo
altri, invece, vale l'opinione contraria.
Si diceva: ... cioè e concessa aWirttàm facoltà di promettere una
quota supplementare ad uno dei combattenti. Ne] corso del combat-
timento tale atto è persino raccomandato, mandùb, come riportato
nel tetto aS-mu^onnaf. La quota ottenuta come nafaì può essere tra-
smessa agli eicdi anche se il combattente dovesse morire nella dar
al-harb. Secondo abù Hamfa anche una schiava può essere consi-
derata come oggetto del nafaì, come confermato dalie fatnà di
Qadìbari.
Si diceva; ...l'imam può perciò consentire al combattente di
impossessarsi delle spoglie del nemico, fe compreso in tale princi-
pio Vìntam stKSO, come riportato in un auspicio [/nuflvfl] del muftì.
Si diceva: ... Vimini non può però autoconcedersi il nafal. Nel
testo al-#dfiriyya è chiaramente spiegato che il nafaì ildìTimam è
soggetto al] "accettazione dagli altri combal tenti- I-a facoltà di con-
cedere il nafaì è valida per tutti t combattimenti diesi verificano in
quella daiM missione, a patto che il gruppo ritomi indietro; il diritto
al nafalrnsn si estingue nemmeno con la morte del tutore testamen-
tario [<iv(ifì\ ocon la sua destituzione, come detto nel testo al-baìp.
Si diceva; ... pronunci una promessa di ricompensa a favore di
u iTinlcra squadriglia [sarìyya] ecc. Quanto riportato in questo pas-
saggio del testo ò ripreso da at-siyar ai-kabìr, e fa riferimento alla
tendenza a mettere tutti i combattenti sullo stesso piano In realtà,
tale principio dovrebbe essere riferito esclusivamente ai comporterì-
ti la singola squadriglia, jwrryytf, non alla totalità dei soldati [ai-
'ojJtorjÈ riportato, infatti, da al Starnai e nei testi aì-bafjr e aì-siyar
nl-kabìr che non è corretto mettere sullo siesso piano l'esordio e la
singola squadriglia.
J34
È delta che non e ammissibile che V imam, rivolgendosi senza
d riglia, pronunci successivamente alla spartizione del quinto frasi
come la seguente: ' Tutto ciò che ? stato preso è vostro". La ragio-
ne deità proibizione giace sul fatto che la promessa dell 1 intùiti com-
porta l'annullamento delle due quoie previste dallo far' a favore del
cavaliere, con conseguente livellamento con il fante.
Discorso analogo vale nel caso in cui Vimam pronunzi prima
della spartizione del quinto un« frase lipo: "rio che avete preso in
biitiugtia è vvsiru'\ infaui tale concessione comporta un impoveri-
mento del quinto stabilito dalla normativa,, come riportalo in ai-
siyar al kùhlr.
Secondo al-Kamal l'opinione succitata e in contrasto con quan-
to da lui detto precedentemente, relati vo al fatto che colui che riesce
ad impossessiansi in battaglia di qualcosa ne può diventare proprie-
tario. Questo comporterebbe Va vanificazione della distinzione delle
due quote spettanti [saknmyn), libili te per legge al cavaliere, non-
ché l'aumento della privazione di colui che non aveva ottenuto delle
spoglie dì guerra fjeitafi* 1 ]. Se l'atto decisionale è nullo, sono nulli
anche gli effetti del l'alto slesso in quanto non lutto ciò che e stato
preso dal combattente e legittimo, salvo il caso in cui i'mitfm veda
un'utilità particolare per i musulmani nel concedere il no fai. Egli
deve comunque tenere conto che con questo tipo di concessione vi
è c'è anche un aumento della privazione dei beni spettanti agli altri
combattenti e ciò potrebbe determinare una disputa alt 'Interno de)
gruppo.
Si dtcevai ... non è certamente consentito promettere una quota
suppletiva dopo che la gnnìma è stata portata al sicuro [ifcrfizì nella
dar ai-isiàm. Sembra, comunque, che rientri nei beni della gamma
1*5
quanto è nelle mani del combattente prima del ritorno alla dùr ai*
hfàm. Attribuire quote suppletive [mnfill su ciò che ^icne preso da
coloro che sono entrati nella dar aUsìàm, sarà trattato come ne]
caso dei cornbaltenti musulmani che fanno un'incursione nella dàr
nemica, seguendo la giuri sdizione in uso nella dùr ai-isiàm.
J3tì
IIL SEZIONE DELLA CATTURA
DEI MISCREDENTI
Se gti ahi aNjarb dovessero attaccare gli ahi al-dimma residen-
ti nella dar al isiàm non ne acquisirebbero leg itti miniente la pro-
prietà, in quarto costoro sona da considerare uomini liberi [ahrar\ t
tóme sostenuto nel testo at-sadr al Sahìd,
Principio analogo si applica Al taso in eui alcuni tra i harbi attac-
cano altri harhi sottraendogli dei beni o dei camme Ili o, ancora, si
impossessano di beni di proprietà di musulmani portandoli in luogo
sicuro presso il territorio di provenienza, e tra questi beni sottratti vi
è uno schiavo o una utnm walad di Fede musulmana, come nei casi
indicati in cl-kajìe in altri testi.
Se un musta'mitt acquila uno schiavo musulmano e lo porta
nella dar at-fjarb ecc. va specificato che si tratla del caso in cui il
nemico e riuscito a portare lo schiavo al sicuro nella dar ai-isiàm,
perché prima di tale momento la proprietà non È perfetta. Se un
commerciante acquista Qualcosa di ciò che i nemici sono riusciti a
portare al sicuro nel loro territorio c un uomo riconosce il proprio
bene in mano a (ale commerciante ha il diritto a riavere il bene
senza dover pagare un corrispettivo.
Si discute qui del caso in cui gii ahi al-liarb si introducono in ter-
ritorio musulmano dove catturano un musulmano libero dalla nasci-
ta o un mudabhar, o una ttmm walad o un nmkùtah e riescono poi a
portarli al sicuro nella loro dvr\ \ musulmani, però, in seguilo
riescono ad attuare un'azione di controffensiva in territorio nemico
e 11 trovano le prede dell'incursione nemica. In linea di principio, sia
137
prima che dopo )« divisione del bottino, tuiti i beni persi durante
l'offensiva nemica sono riacquisti da chi li possedeva in origine in
seguito alla controffensiva musulmana. IJ proprietario originario,
cioè, può richiedere il bene indietro senza corri spendere alcunché,
perché l'atto di forza può essere elemento costitutivo di proprietà
soltanto se il bene rientra nella categoria di heni che possono esse-
re posseduti secondo tale modalità, Come del beni mwbdh.
Quanto all'uomo libero egli non può essere soggetto a schiavitù,
in base al principio generale. Lo schiavo proveniente da territori
musulmani, in origine posseduto da un musulmano o da un dimmi
resta legittimamente di proprietà del proprietario originale, come
riportato dai commentatori [surrdlj] del testo al-hidayu.
Lo schiavo fuggitivo, tibia, che indeciso va e viene dalla dar ai-
isiàm puf> divenire bottino divisìbile, i musulmani possono acqui-
sirne ia proprietà legittimamente se i combattenti musulmani lo cat-
turano mentre vaga senza padrone.
Su questo punto, però, vi è divergenza di opinione tra ì Hanafiti
e gli altri due- orientamenti giuridici- infatti» secondo gli Safi'iti e i
Mal ik iti se i miscredenti catturano lo schiavo fuggitivo legandogli
le mani e lo conducono al sicuro nel loro territorio, questo diver-
rebbe legittima proprietà di chi lo cattura, contrariamente a ciò che
sostengono abii Hamfa e gli aderenti al suo orientamento, secondo
i quali il diritto di proprietà originario comunque, non si estingue
neanche se il bene finisce nelle mani di un nemico della dar ai-
isiàm. In effetti, si può osservane che se il proprietario originario
nort ha il possesso di fatto del bene, allora lo schiavo potrebbe con-
siderarsi in possesso di sé stesso. Si costituisce, così, un diritto
ma'sàmt in quanto diviene un bene la cui proprietà £ originaria.
Nessuno, perciò, può disporre della persona dello schiavo, tranne in
I
ultima istanza l'avente diritto lii proprietario originario) -
Egli, però, non è più considerato posseduto a differenza dello
schiavo non ancora condotto al sicuro dai nemici, per il quale ii pos-
sesso del mawlà b considerato permanente. Non si estìngue, in
quanto il bene è considerato come proprietà delle genti della dar ai-
dar, perciò se cessa l'autorità del mawfà la proprietà del bene si tra-
sferisce alle autorità. Ma se lo schiavo entra nella dar al-ttarb non è
più considerato bene di proprietà, quindi dei combattenti musulma-
ni die conquistano successivamente quei territori possono acquisir-
lo legittimamente alla gamma. Allo stesso modo, il lineino, il
rnukatub, la umm walad, e tutti i loro beni divengono gamma.
Infatti, la Sari 'a non con&idera l L intangibilità de] In proprietà ['tornai
dei miscredenti ritenendo la nuova condizione come una punizione
per 11 loro peccato dal momento che hanno rifiutato l'unità di Dio fi-
Dio li ha puniti rendendoli schiavi dei loro schiavi: il discorso vale
per la loro libertà e t toro beni.
Trattiamo adesso dei miscredenti che, dopo avere sconfitto j
musili manie aver preso i loro beni, sono a loro volta sconfitti, si che
i combattenti musulmani ottengono una gamma costituita essen-
zialmente da beni ottenuti dall 1 operazione nemica iniziale. Quindi
gli aventi diritto alla Spartizione [g&nàjiin\ assono riprendersi ciò
che apparteneva a loro prima dell'incursione nemica. Questo prin-
cipio, però, si applica soltanto prima della suddivisione, perché se
la suddivisione fosse gii stata effettuata, il combattente originaria-
mente proprietario del bene suddiviso gode soltanto di un diritto
particolare, polendo egli riacquistare il bene da chi lo ha ottenuto in
seguito alla suddivisione. La normativa si basa, su di un episodio
riportato da ibn 'abbas: una volta i poi ite isti presero un cammello di
un musulmano e lo portarono nella loro dar; in seguito il cammello
13»
diventa di proprietà di altri musulmani a seguilo <li snòdi vision*
della gamma; fu allora che i! proprietario originario apri una con-
troversia con i nuovi proprietari del cammello per riaverlo indietro.
A quel punto il Profeta disse: "se tu hai notato il tuo cammello
prima della suddivisione <!et bottino, te io puoi riprendere, ma se lo
noli dopo ia suddivisione tu hai l'opzione di riacquistarlo in cam-
bio del giusto prezzo" - ^ Profeta fece una distinzione tra i due casi
spiegando il perché; il proprietario originario del cammello avreb-
be subito un danno; il musulmano impossessatosi de! cammello a
seguito della suddivisione del bottino avrebbe subito a sua votla un
danno perché legittimo aspirante siila quota, Pur laje motivo, egli
spiegò che sarebbe stato giusto che il vecchio proprietario pvtesse
riprendersi il suo avere perii pagando un corrispettivo, in maniera
tale da bilanciare i due danni, nei limiti del possibile. Viceversa,
prima prima della suddivisione del bottino la proprietà è ancora
generale .■quindi nessun individuo può subire un danno; perciò, se il
proprietario originario richiede indietro il suo bene, lo può legkti-
manente riavere senza pagare corriispcttivi.
Ci tengo a specificare "prima delia suddivisione dei bottino",
riprendendo quanto riportalo nel lesto ai-magma' dove si legge
testualmente: "se il proprietario originario giunge prima della sud-
divisione, allora il ofwj diritte di proprietà $ul bene non si estingue,
altrimenti, se giunge dopo ia suddivisione ha l'opzione di riacqui-
starlo al preso stabilito dulie partr.
Secondo questa spiegazione, quindi, se i musulmani raggiungo-
no i miscredenti e trovano i loro averi in mani nemiche prima della
suddivisione, devono Ieri*™ corno dei proprietari originari i quali
non devono corrispondere grezzo alcuno. Ma se per caso i proprie-
tari originari dovessero avere notato il loro bene soltanto dopo che
140
e stato oggetto di suddivisone godr ebbero delia facoltà di pagare un
corrispettivo per riavere il bene indietro. Il ricavato di questa ven-
dila andrebbe a far parte della panimi perché fare diversarnenle-
cagionando una pepita su] La suddivisione contraddice lutti i testi
giuridici.
È evidente che se ncila dar ul-fyarb un commerciante dovesse
comprare dai miscredenti un bene appartenerle ad un musulmano c
dovesse portarlo con se nella dar al- isiàm, e il proprietario origina-
rio dovesse riconoscere tale bene in mano al commerciante, costui
può rientrare in possesso de! bene corrispondendo esattamente il
prezzo pagato dal commerciante, il quale non può opporsi alla
transazione. Infatti, rientrare in possesso (lei proprio bene smunta-
mente cagionerebbe danno al commerciante, in quanto questi ha
speso una certa cifra per tale bene. Tuttavia, se il commerci ante
avesse acquisito il bene con un contralto viziato \j5sìd\ anche
s*nza avere pagato alcun prezzo, come, come nei caso di un bene
donato, il proprietario originario potrebbe riprendersi il bene serica
pagare alcun prezzo.
Si discute qui il caso di un commerciante che acquista uno schia-
vo il quale ha ottenuto un indennizzo per un occhio cavato. In det-
taglio, se i barbi catturano uno schiavo il quale viene acquistato in
un secondo tempo da un musulmano che lo riporta nella dar ai-
islam; nel frattempo, però, lo schiavo subisce un danno fisico, come
ìè casamento di uri occhio o simili, e il musulmano ottiene un risar-
cimento per il danno, si verifica il caso per cui se il iwoprietario ori-
ginario riconosce il proprio bene (lo schiavo) dopo che questo ha
subito il cambiamento fisico, può liacquislme la proprietà pagando
il prezzo pagato dai commerciante al nemico, ma non ha diritto a
beneficiare del risarcimento ottenuto dal commerciante perii danno
141
all'occhio perché il diritto del proprietario sussiste soltanto quando
il bene è dì sua proprietà tua in mani nemiche. Se lo schiavo, parò,
subisce il danno .all'occhio quando non è più in mani nemiche, ma
acquistato con un contratto di compravendila dal commerciante:
che, per ciò stessono possiede legittimamente., allora il proprietario
originario noti può avanzare pretese sul bene in quel dato momen-
to, Salvo poi acquietarlo,
Il caso in esame a seguire, invece, è quello dei miscredenti che
catturano uno schiavo dei musulmani il quale viene poi acquistato
da un commerciatile musulmano al prezzo di mille dirhùm e ricon-
dotto nella dar al-ìslàm: successiva-menle, però, i fyarbì rieatturano
lo schiavo riportandolo nella dar al-hctrb e costui viene riacquista-
to c ricondotto nella dar at-islatn da un al Ero commerciante musul-
mano ugualmente al prezzo di mille diritam. In tal caso, il propriei-
tario originari o non può avanzare la pretesa di r tacqui sto nei con-
fronti del secondo acquirente, perché la Seconda transazione è avve-
nuta quando lo schiavo risultava acquistato Legit( imamente dal
primo acquirente. Perciò, sarà costui, il primo acquirente, ad avan-
zare la pretesa di riacquisto dal secondo acquirenti; al prezzo di
mille dirkam perché la transazione e avvenuta quando lo schiavo
era dì proprietà deJ primo acquirente. Al massimo, il proprietario
originario lo può riacquistare pagando mille ciìrhtsm ad entrambi gli
acquirenti perche" in tal modo ÌL primo acquirente non perde il pro-
prio diritto.
Specifichiamo che il primo riacquista dal secondo c che il piv>
pri etano originario non può acquisire direttamente dal secondo. Si
comprende bene, perciò, che se il secondo acquirente privato dello
schiavo è lontano dal suo domicilio, il proprietario originario non
può avanzare alcun diritto al riacquisto. Egli, cioè, non potrebbe
141
;
riaverlo indietro, se il secondo acu brente non vuole, il meno che non
paghi i due prezzi e questa condizione si può verificare esclusiva-
mente se il primo acquirente è presente. Infatti L perché la transazio-
ne possa concludersi , è necessario the siano prese riti tutte le parti
interessate.
Il caso in esame e quello di Uno schiavo l'uggito con berti che uri
musulmano ha acquistato dai miscredenti. Lo schiavo può essere
acquisito legittimamente senta sostenere alcun costo perché quan-
do i COmlMttenti musulmani l'hanno catturato vagava senza essere
posseduto, come già accennalo in precedenza. Quanto ai beni di cui
sopra, i musulmani possono acquistarli sostenendo uri costo parche"
la proprietà è lesini inamente dei miscredenti.
Chiamo il testo gayal al-bayan che riprende lo siirb di al-TahawT
individuando cinque situazioni che prevedono l'affrancamento
delio schiavo musulmano acquistato da un mussa 'min e condotto
nella dar at-!iùri>, senza un ondine di importanza, in quanto si tratta
comunque di sii unzioni legali di affrancamento:
!o schiavo musulmano entra nella dQr (it-hùrb dove ottiene
l'affrancamento in virtù del fatto che, in linea generale , 5 fairàì nella
dùr al-islàm godono dello status di libertà;
i sbarbi catturano lo schiavo e lo conducono nella dar al-
k(srb, successivamente, però, egli riesce a faggi re facendo rientro
nella dar aì-hìam;
lo schiavo si converte all'islam poi va nella dùr al-isìBm\
i musulmani hanno la meglio sui harbl e affrancano lo
schiavo musulmano dei ttarbì;
lo schiavo raggiunge S combattenti musulmani dopo essersi
convertito all'islam e viene affrancato.
SARI!
Si diceva: ... il caso in cui alcuni tra i barbi attaccano altri barbi.
È detto ne] Compendio \muhtasar\ at-yihiriyya che se un barbi pre-
vale su un altro barbi, quest'ultimo diventa di proprietà de] primo,
se tosi e previsto daJta normativa dei farr/ri. È detto nel testo aì-
muiannafchc i dotti [muSayb] hanafili hanno delle divergenze d'o-
pinione circa la soluzione da dare al caso: alcuni di essi, infatti,
dicono che la proprietà si perfeziona in seguito alla sopraffazione;
Mubammad [al-5aybani] t invece, sostiene nel testo al-nawàdìr che
il barbi non può possedere un altro barbi secondo tale modalità.
Soltanto i musulmani possono Acquisire il possesso di ciò che è dei
barbi con la sopraffazione, anche in caso di accordo [mst\tàda 's\ tra
i musulmani e i Rum catturati, tome detto in ai-nawùhib- Se i borbi
dovessero convertirsi all'islam prima di essere catturati dai musul-
mani non sarebbe più possibile pretenderne II possesso, poiché il
Profeta - Iddio lo benedici! e gli assicuri ettmy salute - disse che
colora die si convertono ali Asiani rimangono in possesso delle loro
proprietà, come appare nel lesto cd-j£wvbarà r
Si diceva: ...portandoli in luogo sicuro presso il territorio di pro-
venienza. Questo passaggio va ricollegato in modo specifico ai beni
dei musulmani non a quelli dei miscredenti, perché le dispute tra
barbi sono affari loro. Nel lesto ai-hìdfiya si sj>eeifìca che 1" acqui-
sizione dei beni dei musulmani è subordinata aìl'ihrùz presso il ter-
ritorio nemico di provenienza e non si aggiunge altro.
Si diceva: ... un madabbar [dei musulmani]. Vi sono condizio-
ni reladve alla regolarità, o meno del possesso; nel testo (d-
144
rttusannaf si fanno delle considerazioni per le quali è possibile che i
combattenti diventino proprietari di beni che possono essere posse-
duti. Ci riferiamo siila possibilità di acquisire dei beni subordinata ai
diritti dai proprietario Originario die prima o dopo la suddivisione
del bottino- potrehhe riacquìsirc i propri beni senza dover pagare un
|Mezzo.
Si dieevai ... tutti i beni persi durame l'offensiva nemica sono
riacquisiti da chi li possedeva in origine in seguilo alla controffen-
siva musuì maria. Dico, conformemente al lesto aì-baitr.chi l'imam
deve al proprie! ario legittimo di detti beni [mudutthar , ntttm waiad t
ecc.] un ammontare pari al valore dei beni prelevato dal Tesoro
[bayt at-màl\. La ratto del provvedimento giace su! fatlo che il
nuovo proprietaria non può ancora acquisire la proprietà piena dei
beni frutto di suddivisione, perché sopravvive il diritto rial legittimo
proprietario musulmano originario; tuttavìa, neanche il nuovo pro-
prietario deve subire una perdita.
Si diceva; ... lo schiavo fuggitivo, àbiq, [dei musulmani]. A patto
the non abbia rinnegato V islam, i musulmani possono acquisirne la
proprietà attuando, comunque, un distinguo tra il caso in cui si trat-
ti di un musulmano un miscredente in origine, perché in quest'ul-
timo taso egli sarebbe un dimmi e, perciò, potrebbe essere riacqui-
sito dal suo legitti mo proprietario , e il caso in cu i fuggisse indeciso,
come detto nel testo ai-bahr, citando l'opera fath al-qadir.
Si diceva: ...secondo gli Safi'iti e i Marititi se i miscredenti esi-
tarono lo schiavo fuggitivo legandogli le mani, questo diverrebbe
legittima proprietà di chi lo cattura .contrariamente a ciò che sosten-
gono abu Hanifa e gli aderenti ai suo orientamento. I~a cosa più con-
veniente è erse se i musulmani non catturano lo schiavo fuggitivo
con la fona e non lo legano non ne acquisiscano la proprietà a paga-
li?
memo come spiegato in ul-baìp- con riferimento allo 'farfy del testo
gi-wìq&ya.
Si diceva: ... non è più oggetto di proprietà. Il proprietario ori-
ginario può riaequisire il suo schiavo, (arilo prima clic dopo la Spar-
tizione, come afferma abQ HanTfa.
Si diceva: ... potendo egli ri acquistare il bene da chi lo ha otte-
nuto in seguito al!a suddivisione. IL proprietario originario non può
riavere il proprio bene indietro gratuitamente n^chó questo cagio-
na danno a colui che ha preso possesso dei bene a seguito della sud-
divisione, salvo pagare il prezzo dovuto. Se il bottino fosse costi-
tuito, tra le altre cose, da Uno schiavo, e il combattente che ne ha
preso possesso come propria quota di bottino dovesse concedergli
10 'iftj, allora lo schiavo deve ritenersi affrancato e così si estingue
11 diriuu del proprietario originario a riaverlo indietro. Viceversa, se
lo schiavo fosse venduto, il proprietario originario potrebbe riac-
quistarlo al giusto prezzo, non potendo ottenere l'annullamento del-
l'eventuale alto di compravendita stipulato dal nuovo proprietario,
come scritto in ai-j>tj*>hara. Se vien dello che un miscredente ha
ottenuto la proprietà di un bene con un atto di forza esercitato nei
confronti dei beni di un musulmano, non si vuole sostenere la revin-
dica lintirdàd] del proprietario originario sul %a& che lo ha acquisi-
to come quota spettantegli a seguito della suddivisione del bottino
o su chi lo ha acquistato dai barbi; il proprietario originario, infatti,
non può pretendere di riaverto indietro senza il consenso del nuovo
proprietario.
Rispondo all'osservazione secondo cui il permanere del diritto
all'azione di revindica a favore dei proprietario originario non
imphea che il bere sia automaticamenre suo, È chiaro che se il
donatore dovesse decidere di riprendersi il dono fatto per riaverlo
146
tra le sue proprietà, scit7a il consenso della persona a cui è stato
donato potrebbe farlo legittimamentei questo è lecito ne] Ih Conside-
razione clie il proprie! ario originario ha smesso di possedere quel
bene, tome nel caso del planetario ili mi immobile ohe non può
riprendere possesso della sua casa unilateralmente restituendo al
locatario la cauzione, nonostante il proprietario non cessi nella pro-
prietà, come sostenute* nel lesto ul-'ìn(iyya.
Si diceva; ,., riprendersi i beni senza pagare alcun prezzo, Si trai-
la esattamente di quei beni, non di altri simili. Sostiene al-ZayJa'ì
che se l'atto di compravendila e fasici, il proprietario originario ha
Comunque la facoltà di riacquistare il bene ai giusto prèzzo, così
come se un nemico avesse donato il bene ad un musulmano., pagan-
do il suo valore per non cagionare danno all'altro musulmano per-
che la sua proprietà è legittima e non si estingue senza pagare il
prezzo.
Si diceva: ... il proprietario paga il prezzo pagalo per acquistar-
lo, Cioè, il prezzo non può ribassare. ÀI contrario, resta invariato
anclie se lo schiavo subisce un danno o una mutilazione nel perio-
do in cui e posseduto dal commerciante musulmano che Pha acqui-
stalo presso il nemico. Anche se il commerciante compra uno schia-
vo che successivamente perde un occhio, e per tale mutilazione il
commerciante ottiene un risarcimento, il proprietario originario
gode esclusi veniente della facoltà di riacquistare lo schiavo al prez-
zo pagato dal commerciante, al nemico, tn altri termini, il proprieta-
rio non ottiene nessuna quota per il risarcimento ottenuto dal com-
merci anie per la mutilazione subita dallo schiavo, a meno che non
sia stato il commerciante stesso a causare il danno. Sottolineo die il
commerciante musulmano ha diritto ad ottenere lo stesso prezzo
corrisposto al nemico. La provy testimoniale [bayyìna] Si fonda su
147
ciò the affermano le due parti. Tira le due attestazioni prevale quel-
la del proprietario originario . anche se abu Yflsuf sostiene die pre-
vale la prova fornita dall'acquirente, come riportata in al-btfffr.
Si diceva: .., dopo che questo ha subito il cambiamento fisico, È
la differenza tra le due condizioni fisiche (con l'occhio sano e con
l'occhio cavato). Secondo al Zayk'T i'i riferimento è <dlu schiuvo
aequisSato che giuiige nella d&t ùi-isiam con la condizione visiva
alterata.
Si diceva: ...il prinvo riacquista dal secondo, Come delta in aì-
kàfì t per "secondo" si intende il primo acquirente e per ''primo" il
proprietario originanti. Secondo a]-Zayla l T - se l'acquirente è lon-
tano dal suo domicilio \ga "ib\ si tiene conto del secondo acquiren-
te.
Si diceva; „. se egli non vuole. Con "egli" si intende il primo
acquirente che rientra in possesso dello schiavo dopo averlo riac-
quistato dal secondo acquirente: solo questa, infatti, consente di
esercitare it diritto deil 'acquirente originario di riappropriarsi dello
sthiavu.
Si diceva: ... può essere acquisita lefiiil imamente senza sostene-
re alcun costo. Il soggetto della frase c il padrone originario, secon-
do l 1 interpretazione di abu H a ncfa - 1 a magi) ificenza di Dio s u di lui.
Al contrario, se e stftto catturalo dai nemici che ne hanno acquisito
ii possesso, il proprietario originario ha la facoltà di riavere il pro-
prio bene dietro corrispettivo, come detto da al-Zayla'ì,
Si diceva: ... schiavo musulmano acquistato da un rmtsta'ntin. Lo
stesso principio si applica al caso del dimmi: egli va affrancato al
ritorno nella <ior «J-ifarf>, come sostenuto da abu yartìfa che diver-
ge dagli altri due orientamenti giuridici [s'affila e malikita), come
detto nel testo ai-bada ' i' .
14»
Si diceva; ... lo schiavo si converte all'islam poi va nella dàral-
ittùm. 11 fatto di essere musulmano [fnu 'min] non costituisce di per
si; una garanzia, in quanto va stabilito ae lo schiavo abbandona la
dar al-ftarb senza il permesso del padrone, poi si converte all'islam
nella dar al-isìam, invece, nel caso in cui lo schiavo abbandoni la
dar al-!yafb con l'autoriizaiiione o pei' ordine del padrone con qual-
che incarico da svolgere, e si Converte all'islam nella dar vl-i$tàm,
VittKitn può venderlo e conservare il ricavato per il suo padrone
barbi. Ma se lo schiavo del jfw(jj si converte all'islam e non fugge
nella dar al-harb, fino a che un musulmano, un dimmi un horht lo
acquistano nella dar ai-harb, egli va affrancato, come sostenuto da
abtl Hanifa, Ugualmente-, come scritto nell'opera aLbahr, lo schia-
vo È considerato emancipato se il sue- proprietario lo mette in ven-
dita offrendolo ad un musulmano ad un misercdcnle.-a prescinde-
re dalla decisione meno di acquisiamo: è sufficiente- l'offerta nel
mercato.
Quelli succitati sonu tre casi, ma complessivamente si riscontra-
no otto situazioni in cui lo schiavo fuggitivo non munito di "itq c
considerato emancipato, e vi c invece un solo caso in cui non è con-
siderato affrancato anche se esìste un atto formale di 'itq.
Quest'ultimo caso si riscontra quando un harbi afferma di vole-
re affrancare uno schiavo barbi nella dùr al-harb, ma non intende
veramente farlo poiché ne mantiene il possesso effettivo. In altre
parole, il proprietario dice allo schiavo prendendolo per mano; "tu
sei libero [hurr]" tua non lo pensa veramente: l'affrancamento così
non si attua neanche se lo schiavo si converte all'islam. Essendo
comunque ancora alle sue dipendenze, Io schiavo resta comunque
nelle mani del proprietario. Secondo abu Yusuf c Mubammad [al-
&ayb5ni), invece, egli risulta affrancalo perche comunque sussìste
un elemento Costitutivo dello 'iiq (la dichiaratone de] proprietario)
di fronte a testimoni. La dichiarazione del legittime' propiziano,
perciò, rende gitiridicarriente valido lo 'iiq delio schiavo musulma-
no nella dar at-harb. Abu franila sostiene anche che lo schiavo è
tale in forza d) utia dichiarazione di schiavitù., ed c affrancato in
quanto risulta un'altra dichiarazióne, lo J ity,cJie si nealiiza seguen-
do la procedura di cui sopra nella dar aì-harb, come detto in ol-
tabiyym e in al-kìifi.
IV. SEZIONE DEI PROTETTI
Con il termine muxia'tnin si intende cohii che va in un'altra dar
munito di salvacondotto \emàn\. La terminologia si applica indiffe-
rentemente al musulmano c al harbi. Jl commerciante musulmano
non può mettere a repentaglio l'incolumità del miscredente e la
sieureiità dei suoi beiti, se questo gode di Usi amari, perché i musul-
mani rispettano le «indizioni . Non rispettare i termini dell'ami" è
considerato un atto di tradimento [gadr]. Se un musulmano espro-
pria un barbi munito di salvacondotto dei suoi beni ne acquisisce la
proprietà ma commette un atto barasti. Il possesso deriva da un atto
di forza che, se esercitato nei confronti di un harbi, ì considerato
indifferente, mubàh, perciò stesso il di ri ilo di proprietà del musul-
mano che ha esproprialo il harbi è valido. Il fatto, però, che la pro-
prietà si sia costituita a seguilo di un gesto di tradimento, che e lui
atto haràm, comporta che il musulmano debba offrire la ricchezza
cesi acquisita in donazione, per pagare la violazione dell'accordo
\dimma]. Si deroga a quanto detto sopra, e quindi il mutta'mm va
arreslalo, se manca per primo al trattato: la condizione prima per
attenersi al trattato è die anche il musta "min si attenga ai termini
dei! 1 accordo.
L'uso della forza, invece, tf Ufi atto indifferente se il musulmano
che manca alle condizioni dell'accordo e un prigioniero in mano al
nemico; il suo gesto non È consideralo un atto vile, anche se usu-
fruisce di una liberta vigilata. La ragione di quanto affermato giace
sul fatto che il prigioniero musulmano non può certo essere consi-
derato uin musta'miiì, per ciò stesso, non è tenuto a nessun impegno.
Tuttavia, non gli è consentito di avere rapporti sessuali con le donne
1SL
dei harbìi in quanto le relazioni sessuali con donne dei karbi sono
consentite solo in caso di proprietà piena e questa si acquisiste solo
dopo Vibrai. Fa eccezione alla regola generale il caso in cui il
musulmano ritrova ìa sua donna catturata in precedenza o anche la
umm walnd ù la nwvvbb&rù , a patto che il barbi non abbia avuto
rapporti sessuali con Loro perché se così fossi; potrebbero generarsi
probi™ i Leg»(i ni la confnsinne sidlapaiemita di un eventuale nasci-
turo, Quanto «Ila sua ex schiava, il musulmane non deve assoluta-
mente avere con lei rapporti sessuali, specialmente se costei ha
avuto rapporti con il sue- attuale proprietario barbi, in quanto è dive-
nuta proprietà Jet barbi stesso.
Si discute qui del caso di un barbi che fa un prestito al musta '-
miti. Vi sono diverse situazioni in cui un barbi può contrarre un
debito nei confronti di un musta'min (v viceversa). Una di queste si
verifica se uno dei due ha acquisito con la forca la proprietà dell'al-
tro e successivamente ii barbi diviene mnsitt'r>tin. In tal caso, nes-
suno dei due può rivendicare il diritlo di propricià; il jìah-, infatti,
non da ragione- a nessuno dei due in nienle.
Non è leciio emettere un giudiziosi) qualcosa avvenuta all'epo-
ca in cui il barbi non era sottoposto all'islam, perciò anctic se un
bene e Stato precedentemente acquisito con la forza e poi portato al
sicuro nella propria dar diviene legittimamente di proprietà di colui
che l'ha acquisito in lai modo a patto, però, che non si tratti di beni
il cui possesso è proibito.
Adesso si parla del caso di due barbi giunti nella dar tii-iìlùm,
divenuti musta'min e, successivamente, convertitisi al] "isiàm. In tal
caso, il qddi può esprimere un giudìzio se dovesse sorgere una con-
troversia Ira di loro a causa di un prestito, da vrt, ma non per quanto
riguarda !c cose prese con la forza, ai'^asb, perciié, per il consenso
151
dei dotti, si tratta di eventi accaduti in un epoca in cui tale modo
d'acquisto era consideralo giusto.
Altro caso è quello d) un musulmano che uccide un musìa'mìn
convertito all'islam o intenzionalmente o per errore. In entrambi i
casi egli paga la diya dai suoi averi. Net caso dell'errore, però, è
dovuta anche la kaffara come espiazione, perché Tìio l'Altissimo ha
detto "Chi uccide un crederne per errore deve pagare il datino,
riscattando la liberazione di un altro crederne, serva alcun limite,
sia nella dai al -islam che nella dar al-harb". Ci tengo a specificare
che la kaffara va pagata solo nel caso dell'errore perché non è pre-
vista nel caso di omicidio intenzionale. La ragione per cui \s.diya è
dovuta va individuata nel fatlo che si costituisce la 'ipriti a seguilo
dsìì'ihràz nella dar at-islàtn e non è annullata per it fatto che il
miscredente beneficiava di un salvacondotto. Viceversa, nel ca.so
del L'intenzionalità non è possibile pretendere il pagamento della
kaffara, se non con la fona, perche normalmente le persone che
hanno una disputa ricorrono all'imam e alle genii dell'islam; ma.
essendo le parti assenti dalla dar al-isliim (poiché giunte nella dar
ul-harb) non è possibile stabilire l'obbligatorietà, L'obbligatorietà
della diya sussiste nel caso in cui un prigioniero uccidesse intenzio-
nalmente un altro prigioniero.
Niel caso di un musulmano che uccide un neoconvertito non è
dovuta la kaff&ra. Se un harbl chiede un amati (per un anno o per
un mese) ma giunge nella dar at-islàm prima del periodo stahiJito,
antan non è consideralo ancora operativo e non produce I suoi effet-
ti.
Voglio sottolineare che il harbi non può avene una residenza per-
manente nella dar al-islàm a meno che non divenga schiavo o paghi
la gizya. Di veramente e Considerato un occhio del nemico. lì
1S3
invece ammessa una residenza provvisori* in quanto non conserti ire
una residenza provvisoria comporterebbe l 1 interruzione del 1 raffi™
dèlie merci.
È stala stabilita una permanenza per un periodo massimo di Un
amo. Si tratta di un periodo scaduto il quale la gìzya è resa obbli-
gatoria. Se prima della conclusione dell'anno il mìtsSa'min vuole
tornare nella propria terra dopo la notifica dell'obbligo tributario h le
autorità musulmane non attuano nessuna sanzione contro (fi lui,
Tuttavia, se risiede nella dar ai-islam per più di un anno dopo la
noli fica dell'obbligo della gizytt, egli è tenuto a pagarla divenendo
automaticamente un dimmi. L'imam può anche prevedere un perio-
do inferiore di un anno, come uno o due mesi. Il principio generale
prevede che se il musta'mm oltrepassa il periodo stabilivo dal-
Vimàm, diviene automatica mente un dimmi e non è gli è più coii-
sentilo di tonnare nella dar ai-hurb, perche il contraete di dimmù
diviene vincolante, in quanto istituto islamico.
Se- prima che Vimam abbia stabilito un peri odo il miscredente ha
giù trascorso un anno in terra musulmana, diviene automaticamente
un dimmi,, come scritto alla fine dell'opera ttl-mabiat. La con-
dizione necessaria per la riscossione è che avvenga alla Fine del-
l'aitilo trascorso in terra musulmana. Se il mitsta'min acquista un
terreno deve pagare anche V imposta fondiaria del har&fc, requisito
essenziale questo per poter essere definiti dimmi. La donna /turbi
die gode di un amiìn è sottosta alla dirima se si sposa con un
dimmi in quanto ia donna segue la sorte del marito, non viceversa,
perché se fosse stata lei ad accettare la dimma il mutta'ntin può
chiedere il divorzio e tare ritorno nella sua dar.
Dal momento in cui il must&'miri fa ritorno nella d&ral-harb può
essere ucciso perché il suo amàtt cessa di validità ed egli è consid-
IS4
Biuta come un qualunque barbi. I turni posseduti nella dar al-istam
a quel punlo sono a rischio in CjU&nlO, se viene ucciso, decadono i
Crediti Che può ancora vantane e i debili (amministrati da un
ma'.wm t sia musulmano o dimmi) che. per il momento, risultano
sospesi. Se i suoi averi, dunque, finiscono nelle mani di altri, questi
ne acquisiscono la proprietà a meno die le autorità pubbliche non
avari jitio pretese in tal senso. Lo stesso principio si applica nel caso
di heni tn deposito [wadi'a] presso un ina\wm o di una cauzione
[daman]\ tali beni, infatti, possono divenire fay'- Putì comunque
avvenire che la proprietà dei beni depositati sia acquisita dal
ma'qHm, come sostiene abù Yusilf. Secondo Muljammad
SaybanT] c at-Zayla'ì, invece, la cauzione serve per saldare eventu-
ali debiti pendenti contratti dal mmta'min c il rimanente, invece,
andrebbe all'Erario.
Se il inusia'min muore è ucciso al di fuori di una situazione
conflittuale prima che Inviati sia scaduto, U proprietà de! la
cauzione e del deposito si trasferisce agli eredi, perché in tal caso
V aman non aveva cessato la sua validità, perciò gli eredi possono
sosiiluire il jttusla'min nell'esercizio dei suoi diritti. Se, comunque,
Vtwdn è scaduto egli inacquisi sce Io status di barbi, perciò la
moglie. c figli , il deposito, la cauzione, ecc. che sono rimasti in ter-
ritorio musulmano divengono fay'. Relativamente alla moglie, ai
figli nati del masta'msn si applica quanto esposto nel capitolo delle
gunìmci. Al contrario, per i nascituri, il bambino è tenuto a seguire
la religione del padre, diviene musulmano se il padre è musulmano
o cristiano se il padre e cristiano.
Nella dar aì-isiùm costoro divengono fay'. Se il neonato viene
catturato con la forza e portato in territorio musulmano, egli è con-
siderato musulmano, ma diviene fay\ in quanto la conversione
155
al 'islam non pregiudica la Matus di schiavo, secondo l'opinione di
al-Zayla'T.
Se un mussa 'min si converte all'islam e decide di stare per sem-
pre nella dar al-iitarH, ma un musulmano lo aggredisca insieme 4]
figlio, i 'allatto non va considerato lecito poiché egli è ormai un
musulmano libero come pure suo fi glìo-
In situazioni in cui sorgono controversie relative all'uccisione di
Ori individuo che era hsrbì ma in seguirò si è convertilo all'islam,
ricade f,\i\Y isnitm il compite (li nsdimerlc nei li miri impostigli dalla
San' a. In linea generale ,cg li giudica tenendo conto che ne) taso di
timicidio intenzionale è meglio la. diyo rispetto ai taglione [qawadl,
in quanto si tratta di un diritto pubblico c non è nelle prerogative
dell'imeni far cessare il diritto pubblico: egli deve limitarsi esiger!:
ciò che è dovuto.
ÌS6
Appein'djce
Alla fine di questa sezione spieghi amo corrte si paisà dalla dar
al-fyarb alla diir al-isSui'ì e viceversa, e come la dar ai-harb diviene
dar al-isltim.
La dftr aUftìrb diviene dar ul-islàm attraverso la conquista da
parte dei combattenti musulmani o in caso di capitolazione volon-
taria. Vi sono situazioni in cui un territorio dei miscredenti accetta
di pagare un 1 ributti ai musulmani, ma in tal casi resta comunque
ààr ai-harb.
Anche se continuano ad essere applicate le regole della dar ai-
islam (come la riunione dei fedeli o le festività) nel territorio con-
quistato dai kajìr, questo diviene comunque automaticamente dùr
al-harb- Nel caso io cui tra dur ai-islvm tBr e dar ai-hyrb vi sia un
altro paese di harbì. La dar al-isidrn diviene dar al-tjarb a tu; con-
dizioni:
- vi sono imposti i fondamenti dello -ffrt;
- vi e continuità territoriale con la darai-fyarb del territorio che
cessa di essere dar ai -islam;
- né i musulmani né i dimmi godono di sicurtà.
Si afferma nei sìyar al-kabir, attribuendolo ad abu Hanifa, che
perché un territorio sia consideato dùr al-harb è sufficiente che
Vigano le leggi dello lìrk t a prescindere dalla contiguità territoriale
con la dar el-islim. M mare, invece, non è considerato parte di nes-
suno dei due temritori.
157
Sarh
Si diceva: il commerciante musulmano non può mettere a repen-
taglio l'incolumità del miscredente. Non ho precisato che il com-
merciante e entrai* nella dar ùt-Mùm con Vamsn, anche se appare
scontato posto che Vismàn è l'unico modo par proteggere i propri
beni. Inoltre, il commerciante- non deve affrontate eventuali inva-
sori dei territorio in cui si trova, salvo il caso in cui tema per la pro-
pria incolumità. Il combattimento, infatti, e lecito soltanto in caso di
timore per l'incolumità propria cttcgli altri musulmani o per tenere
alta la parola d i Dio , dato che può comportare 1 a mone . Tuttavia , se
non vi è motivo alcuno di temone, allora combattere contro detti
invasori fornirebbe una cattiva immagine dell'islam e, quindi, un
sostegno alla miscredenza, come detto in el-bùffr e in aì-muffit,
Si diceva: ...acquisisce la proprietà dei beni ma commette un atto
kartisti. È evidente che se il commerciante non porla al sicuro il
hene preso con la forza, lo deve rcs-titunrc al suo proprietario legitti-
mo ]MnDendori. il pentimento presuppone la restituitone del bene
sottratta illegittimamente, come nel caso di atto di compravendita
fasici, come f i|ioftano ì testi iit-bishr e at-mtihìt.
Si diceva; ...offrire la ricchezza cosi acquisita in donazione. Se
il musulmano decide di non effeUtare la donazione, e lecito \.tahìh]
un eventuale atto ili eompravedita del bene, ad ogni modo non e un
atto lodevole né per colui che si appropria del bene con ia forza, né
per l'acquirente, come detto in al^awhar a .
Ridiceva: ...se manca per primo al trattato. Succede in cjuci casi
in cui gli ahi al-harb aggrediscono i musta 'min dei musulmani nei
JsS
luoghi in cui risiedono se arrecano affesa ai distendenti dei
musulmani e poi passano nei pressi di detti musta'mìn. In casi slm-
ili è dovere di costoro rompere l'accordo c combattere i h.a>bi se è
nelle loco possibilità. Se sono catturali essi non devono essere con-
siderati proprietà dei harbt, in quanto il possesso è acquisito con un
atto di aggressione, Inoltre, ì musta'niìn musulmani non possono
combattere al fianco degli ùhlai-harb al fine di conquistare dei bot-
tini, salvo nel caso si attui lVin-wj, crime detto in al-bakr.
Si dìcevai ...LI caso in cui il musulmano ritrova [a sua donna cat-
turata in precedeoza o anche la umtn wùiad* Si tratta di un'eccezione
dovuta al fatto the il vincolo tra i due non risulta sciolto, perciò è
lecito, sahtii, che egli (commerciale prigioniero) possa avere rap-
porti con lei sia che sia stata presa prigioniera prima o dopo suo mar-
ito. Nelle fatveà dell'autore del testo al-hidaya riscontriamo un'in-
terpretazione che contraddice quanto detto riguardo alla -sorte della
prigioniera, ma riprenderemo la questione nel capitolo dedicato al
rtiktìh, a Dio P Eccelso piacendo.
Si diceva; q&JI non sentenzia alcunché p<^ entrambi. Vi è un
riferimento al fatto che egli esprime un responso nei confronti del
musulmano affinché egli restituisca ciò che deve e a lai proposito vi
è un pa&sH£c,io in aì-tsbiyym e in al-bahr.
Si diceva; ...diversamente è considerato un occhio del nemico.
Per "occhio' 1 si intende la spia al servizio dei harbi proprio tra le fila
dei musulmani.
Si diceva: ...come alla fisse dell'opera aì-mabsui. Al- l i(fiW
sostiene un diverso punto di vista. Per costui se rimane diversi anni
in territorio musulmano prima che Vimam decida di imporgli la
dirama > il minta "mini nori può essere considerato dimmi. Secondo
al-Kamal questa è l'opinione, migliorie, come detto in al-bahr.
15*
Si diceva; ..Atvt; pagare anclie l'imposta fondiaria del haràg.
Ciò che si intende qui con '"deve pagate il fyamg" è subordinato alto
svolgimento di attività agricola in nna siiu n?ione in cui vi sono
comunque dei terreni 'Coltivabili, come appare in (d-tabiyyìn. Se il
raccolto dovesse- andare mate, il mussa 'tnist non sarebbe considera-
to dimssv in quanto non sussiste l'obbligo del hariig, come (tetto in
at-hakr ripreso da at-sarag.
Si diceva: ...requisito essenziale questo per essere ueiininti
dimmi. Iti questo passaggio si fa riferimento al fatto che il barbi pro-
tetto non diviene 4iwH' semplicemente acquietando un terreno
soggetto al imràg. È necessario, infatti, che egli inizi ia coltivazione
e dimostri chiaramente di volersi ' v i Slanciate. V'acquisto, in realtà,
può essere motivato da questioni commerciali e non significa affat-
to che l'acquirente voglia stanziarvi;»! coltivandolo, 1 ^acquisto di
questo tipo è sahlh e non implica che l'acquirente debba soltoporsi
al regime delia dimmes, come detto in al-tabiyym.
Si diceva; ...se si sposa con un dimmi. Si riferisce al fatto che se
la donna sposa un uomo che successivamente diviene dimmi o si
converte all'islam dopo aver ottenuto Vùmùa lei ne segue la sorte,
come detto in al-baffr.
Si diceva: ...costoro divengono fay'. Comprende anche coloro
che i harhì avevano catturato con la forza net corso di incursione in
territorio musulmano, anche a danno dei dimmi, come detto in al-
hahr ripreso da ai-fatfy.
Si diceva: ...se un musla'min si converte all'islam, ecc. Si rib-
adisce quanto g,ià detto a proposito del musulmano che uccide un
fyarbì convertitosi.
Si diceva: ...è meglio la diyti. Precisiamo che è necessario il con-
senso dell'uccisore se V insani richiede il pagamento della diya, con
UNI
la conseguenza che la pena è commutala in un qisas da pagaie,
eome si desume dalle righe del lesto al-waìi e leggendo le pagine
seguenti del presente trattalo.
Si diceva: ...il mare, invece, non è considerai puh: di nessuno
dei due territori. Nei !es<i al-kàjì, al-hidàya e al-bahr ai cita l'episo-
dio di un uomo che ellisse se il mare saia» ftìs&e da considerare
parte della dàral-harb o della dar al-islam. Gli fu risposto else non
fa parte del territòrio di nessuno dei due contendenti in quanto non
è possihiie determinarne 5 limiti esatti.
161
V. SEZIONE DELLE IMPOSTE FONDIARIE
Con il termine wutffa si designa ciò che va reputato indispensa-
bile nella vita quotidiana dell'uomo, come l'alimentazione e tutto il
necessario per il sostentaménto, ma nel presente testo Sta ad indica-
re pid restrittivamente cifr che riguarda la lacinia, 'uìr, e l'altra
imposta fondiaria, il fjarSg, e quindi, in senso metaforico, nel testo
indica i beni fondiari. Relativamente alia tene di Decima, si tratta
di lent abitale dagli arabi, situale, in lungo, tra al-'udayh Isohhor-
go del distretto di Kufa] e le estremità dei Yemen e, in largo, rial
Birayn e dal Ramai 'alig ai confini della Siria, compress la parte in
cui gli abitanti si sono converti Li all'islam volontariamente. D
musu Intano non è tenuto all'obbligo del haràg perché egli non va
sottoposto a trattamento umiliante. LI pagamento di tale tassa pre-
suppone, infatti, anche il pagamento della capitazione, gtzya. ÀI
contrario, nel caso della Decima, 'air, si sottintende o l 1 adesione
all'islam, oppure che il territorio aia conquistato a viva fona e sud-
diviso tra i conquistatori l^kìtil- Se è suddiviso tra i conquistatori e
l'imam ha imposto il regime del haràg* il territorio va irrigato con
acqua di fera^.came detto nel gcimi' al-^aglrù] al-'attabi.
Sulla base dell i^ma 1 dei Compagni, la citta dì Basta è conside-
rata terra di [lecitina, mentre seguendo il criterio de! qiyàs, sarebbe
dovuta essere considerata terra dì harag perché conquistata, con la
forza ['urtwof™]- Inoltre, in quanto parte dei territori, dello 'Iraq,
Basra c stata lasciala ai suoi abitanti originari- Va detto che fe neces-
sario imporre un 'esazione anche al musulmano che occupa tin
appezzamento di terra munito di orto c abitazione. Tra i diversi tipi
di esazione la Decima rispecebia meglio lo status dei musulmano
poiché si ricollega al concetto di 'ibada ed ì meno gravosa de!
hurai- Mentre le teme dello 'Iraq meridionale {sawM at-'iriiq], cioè
lo l Irfiq arato, che è la zona posta, in larghezza» tra al-'tida'ik) fino
alln zona di Hulwan fiocalità ad est di Bagdad! e, in Lunghe/za, da
Ta'labiya (denominala anche al -'ali) fino ad l abada, sono conside-
rale iene di hardg, in quanto zone conquistale con la for*a e i cui
abitanti sono stati confermati nel possesso delle loro (erre in segui-
lo ad. un accordo concluso dall'imam , La ragione di tale condotta è
spiegabile con i! bisogno di introdurre un regime fiscale fondiario
presso i miscredenti , regime che comporta, pertanto, l'applicazione
del kvmg, rimasta più appropriata. Se i territori conquisiati ven-
gono confiscati dall'imam agli abitanti originari e popolati da altre
genti miscredenti, sono comunque sottoporli al iìaràg. Al contrario,
.se vengono abitati da musulmani, questi pagano la Decima, non il
horajj.
Un altro caso riguarda quei tenitori conquistali con la forza che
originariamente cr<mo incolti ma poi sono Stati resi t'ertili da un
dimmi a seguilo di una. concessione da parte óelVimàni: anche que-
sto territorio va considerato, pertanto, terra di harùg perché abitato
dai miscredenti- Nel caso in cui mi territorio sia assegnato ad un
musulmano «me quota della gunìim, in quanto precedentemente
abitato da un dimmi che ha combattuto conno i musulmani tra le ti la
degli aiti aì-horb. esso rientrerebbe in una determinata categoria
fiscale in base al principio della contiguità territoriale, Perciò, se il
territorio è vicino a tene di hmag, c anch'esso consideralo lerra di
harftfc se contiguo a terre di Decima, e considerato soltoposto a
Decima. Tuttavia, va comunque riscossa la Decima qualora l'ticcjua
irrigua derivi da territorio di Decima, a prescindere dal fatto che si
(ratti di terra di fyartig o di terra di Decima. Fa eccezione a tale pri ra-
na
cìpio il caso delle terre dì un miscredente \kajìr\ irrigate con acque
di Decima, in quanto ad egli è comunque richiesto il knr&g. Appare
evidente che se il terreno e irrigato con acqua di hùrùg va riscossa
V imposta del hvrvg. In base a quanto riportato nel lesto al-gdmS' aì-
.w£ìr aia il kora^cÌM la Decima dipendono dai territori coltivali, lly
presentato adesso i casi di territorio irrigato con acqua di Decima o
con acqua di haràg.
Secondo al-Zayla 1 !, rimposta. delia Decima è riconducibile in
via esclusiva al musulmano, poiché nel cas* di un miscredente si
prende in considerazione il J^rag, indipendentemente dall' acqua di
cui fa uso. In effetti, la Decima non è tassa che può essere imposta
ad un miscredente. Per quanto riguarda l'acquisizione di un terreno
di Desima, l'imposta dovuta può essere tanto il baràg quanto la
Decima., L 1 acqua piovana e i "acqua di pozzo in. terra di Decima
sono considerale auLua di Deeima, mentre l'acqua fluviale, di cana-
li costruiti da non musulmani e di pozzi o fontane che si trovano in
terra di hùf&g senio considerate acqua di farai, come detto nel testo
ai-muhìi. Se succede che il nnssuima.no o i] dimmi irrighino a volte
con acqua di Decima e a volte con acqua di farai, il musulmano
deve pagaia la Decima e il miscredente il fcara£,come si afferma
nel testo mi'ràg vi-dirayya. Perciò secondo abu Yusuf sono consi-
derati harajiì i seguenti fiumi: il SayhiUi, il fiume di òayund, il
fiume di Tirmid, Pugla [cioè, il fiume di Bagdad] c l'Eufrate leioè,
il linnic di Kufa], mentre Muhammad [al-Saybànì] li considera
fiumi di Decima.
La dottrina distingue tra due tipi di farag :
1) il fyarag muqasama, se il dovuto è detcrminato proporzio-
niilmcntt in twsc al raccolto, come, per esempio, un quinto o per-
centuali simili;
2) il haràg al-wazlfa, se il dovwo e riconducibile alla tfiinnta e
l'ammontate- dipende dal potenziale raccolto otte-iiBbila da quel dato
terreno, così come riabilito da 'urnar — su di Lui la gratificazione di
Iddio fattissimo - per ogni garib, corripoudente a sessanta cubiti
quadrati reali [dirà ' - braccia]; ogni cubito reale corrisponde a sua
volta a sette tjabtfa, maggiorato rispetto ad un cubito ordinario di
una qà"ima. Il conto corrisponde, quindi, a ventiquattro ìsba\ ogni
ìsbà' corrisponde, a sei chicchi di grano [ìuyrut] assieme. Tale defi-
nizione è valida per il gatìb in uso nello 'Iraq meridionale, mentre
nelle altre regioni si tiene conto della definizione di garib in uso
localmente. Per ogni garib irrigabile è dovuto un xà' di orzo [burr]
o di grano e un dirham.
Per Ogni gùrìb di prodotti ortofruttìcoli si paga una tassa di cin-
que dwham; per ogni &arìb di vitigno \karm\ e di palmeto sì consi-
dera il doppio di tale ammontare, Invece, per quanto riguarda altri
tipi di coltura, per esempio, lo zafferanoni ni considera parte di un
orto, cioè di una terra circondata da un muro, in cui sparsi vi sono
palme da dattero o filari d'uva.
In tal caso l'esazione dipende dalla potenziale coltivabilità: se è
possibile coltivare la terra sodo gli alberi va riscossa, Al contrario,
se non si può pensare di coltivarla, non è prevista alcuna imposta,
come nel caso già riferito del vigneto.
Alcuni dicono che la metà del raccolto è l'ammontare massimo
della produttività che 1 "autorità può esigere. In altri termini, anche
se si suppone che il collivatore debba pagare una ti nota supcriore,
non is paga se non è in grado di soddisfare quel dato li vello di pro-
dui ti vita, come Stabilito in base al Consenso. È, infatti, riportato
così da abù Yusuf , il quale deriva tale opinione direttamente da abfl
Hanìfa, mentre, secondo l'opinione di Mub.ammad [al-Èaybanij può
16*
anclie aumentare. Quindi, si tiene conio delift condizione sfavore-
vole, secondo abu Yusuf.
L'entità del raccolto nel caso di (tarag at-waitfa è stato stabilita
in base alle far ' e iti questo si segue l'esèmpio dei Compagni - la
gratificazione di Iddio su di loro - che resero obbligatorie le misu-
re ai fine di impedire aumenti ingiustificati, e questo è fcà'iz in base
allo tinta'. Consenso, Non è più dovuto il pagamento del Spirai se
viene a mancare l'acqua, per irrigare le coltivazioni oppure se le col-
tivazioni avessero subito danni, dovuti a epidemia, in quanto Ift ratio
d'i questo tipo di fiarag è ricollegala alla possibilità di trarre profit-
to dalle coltivaiioni. Quindi, se le coltivazioni fossero distrutte
cessa la ragione d'essere della tassa. Altri sostengono, invece, che il
barai non è dovuto se in quel dato anno non si ottiene una quanti-
tà tale da rendere possibile la coltivazione del terreno Tanno
seguente. Ma se dovesse esserci del surplus, ovviamente, il haràg
va pagato e resta obbligatorio, Se, invece, il coltivatore ha trascura-
to la terra, pur essendo questa coltivabile, e ha perso il raccolto, non
si estingue l'obbligo di comspojidere il haràg, anche se dovesse
convertirsi air islam, perché e previsto cosi per i terrenti fertili. Se
un musulmano dovesse acquistare della terra dalle genti a Citi Spel-
ta pagane il heiriìg [ahi iit-htiràfc\ y e nos-tro parere che egli debba
continuare a pagarlo, come quando i Compagni acquistarono delle
terre di harùg e continuarono a pagarlo. In definitiva, anche in que-
sto caso si deve continuare a pagare il harag.
Per io stesso terreno non è possibile riscuotere contemporanea-
mente la Decima e il fwrvg - secondo quanto fu detto da lui, Dio lo
benedica e vegli su di lui. In altri termini non è possibile cumulare
il harag alla Decima nel contempo nella terra di un musulmano ed
è sufficiente constatare il Consenso a tal propaslto. 1! ripetersi della
condizione fiscale si riferiste ad un fatto occasionale di un anno,
perché già 'uniar non ha impasto la stessi* quota fiscale nei tempo,
ma lia fatto riferLinenlo al fyariig ai-ntuwa^af, piuttosto eh* a quel-
lo muqvsvnm, cafalteriZiattì invece dalla continuità (forfaittarieta).
La Decima e obbligatoria net territori waqf e in quelli degli inipu-
beri, (ki pazzi, di coloro che svolgono una funzione religiosa, dei
mukàtab e degli indebitati,, se è dovuta la Decima, viceversa, c
dovuto il (mrag se il territorio è terra di ftar£$. La ragione della
Decima è l'effettiva produzione ottenuta dalla terra, mentre il hamg
è giustificato in base al la produttività potenziali: biella terra.
ltìa
SARH
Si diceva: „. al-'udayb: si tratta di uno dei pacai dell 1 area di
Kufa, come rifcrilo nel lesto <d-gawhara. Si diceva: ... Hagar.norne
vocalizzato con fittfy sulle lettere f?$' e gim; si trova nel Yemen,
come riportato nel testo al-gan'hara, S> diceva: ... e, in largo, dal
Birayn e dal Ramai 4 àLig Fino ai confini della Siria. Secondo al-
Zayla'T, invece, in largo i confini cornine ia.no da Gidda andando
verso la costa fino alla Siria. L'Insieme delle le tre arabe sono So
Higàz., ii TMina, il Yemen, La Mecca, al-Tà'if , ai-Barri yya, cioè le
terre desertiche . come riferito nel testo al-kafi. Si diceva; ... se ven-
gono spartiti tra i musulmani applicando il haràg, ciò è lecito.
Mentre, in contrapposizione, al-Kamal sostiene che se i territori
vengono suddivisi tra musulmani non può che essere imposi» la
Decima, anche se si dovesse irrigare la terra con acqua fluviale Si
diceva: ... al musulmano che occupa urs appezzamento di terra
muniio di Orto e abitazione. Questo aspetto è Stato trattato nel capi-
tolo dedicato alla Decitila. A prescindere dal fatto che tali teme
stano di Decima odi har&g^ se sono irrigale con acqua di Decima.,
allora il musulmano deve pagare la Decima, ecc. Si diceva: ... al-
'ndayb- Nome vocalizzato m</«pp!PPi nella lettera 'ayn e mfa<k nella
lettera 4ài. Invece, Hulwan è vocalizzato con un dattitn sulla lettera
fiii'.c 'ull C-Or un jath sulla lettera 'ayn, un sukiìn sul làm, Si tialta
di un villaggio che si trova ad Oriente di Dugla e 'abadan, una pic-
cola fortezza ubicata su una spiaggia.
Si diceva: ,,. zone conquistate con la forza ['cmwpf*] i cui abi-
tanti sono slati confermati nel possesso delle loro tene, Questo pas-
saggio, in principio, faceva specifico riferimento alla Mecca e ai
1*9
suoi dimoimi, poiché il Profeta - Dio lo benedic i e gli conceda eter-
na salute - l'aveva conquistata coti la form lasciandola nello mani
dei suoi abitanti senza impone il harat>. In seguito, perà, 'limar ha
applicato il haràg sull'Egitto all'epoca della conquista attuata da
"unir e bili al-'as, conformemente a tjuauto si riporta nel testo al-
hìdaya, Come ha detto al-Kamai, ciò che viene preteso fiscalmente
sm' tenitori dei V Egitto è ih costo dell' affitto, non un ftsr&£. J rifatti le
terre egiziane non sono considerate proprietà di coloro che le colti-
vano. Noi Hanafiti abbiamo detto, e qui lo confermiamo, che le
terre egiziane vanno considerate come tetra, di haràg. Infatti, Dio ha
permesso che, a seguito della progressiva morse degli occupanti ori-
ginari , i quali rion hanno lasciato questioni successorie, tali teme
siano d [venule proprietà del r Erario [bayl al-mtify. 11 commentatone
del testo fd-fwrjfir ha scritto un trattato [issala] sulle terre egLy.Liine
utile a tal rispello. Si diceva: ... i territori conquistati vengono con-
fiscati daWìmam tifili ;il>ilynti originari. In particolare, è ammesso il
caso in cui i miscredenti sono cacciali dai loro territori per ordine
dell'imam, sia che siano già Slati sottoposti alla grjyia o meno; è
comunque richiesta una giustificazione precisa, come affermato nel
testo al-kafi. In altri termini, cacciare dai loro territori gli ah! at-
dìmmis e lecito, ^ftìk, ma soltanto in seguito ad una motivazione
seria, come per esempio il fatto che in quel dato momento i musul-
mani siano deboli (o comunque in uno stato di insicurezza) e quin-
di esiste il timore fondato di essere attaccati dagli ahi aì-harb. Si
pensi anche al caso in cui i musulmani temano in marnerà seria che
i Affimi possano comunicare al nemico informazioni riservale sui
punti deboli del territorio musulmano. In ogni modo.se vengono
cacciati, è lecito che gli occupanti originari ottengano nuove tene di
valore pari a uuello dei territori confiscati, dove verranno sottoposti
ITO
al Wrjg. Si diceva: ... «il contrario, sé gli occuparli fossero musul-
mani, questi dovrebbero pagare la Decima. Va in senso contrario a
questa opinione un passaggio del testo a!-kajì, secondo cui se que-
sti territori venissero poi popolati da musulmani, am.li 1 essi dovreb-
bero pagare il harag. anche se aderire air islam dovrebbe sollevare
dall' obbligo del harag-
Si dieevai ... territorio assegnalo ad un musulmano rientrante in
una determinata categoria fiscale in base al principio della conti-
guità territoriale. Questo plinto è conforme a quanto sostiene abii
Yùsuf, ma è contrario all'opinione di Muhammad [al-Sayb5nTl , il
eguale , per stimare se il territorio è da considerare terra dì haràg a
di Decima, tiene conto dell'acqua necessaria per Le irrigazioni.
Quindi se viene irrigata con acqua di ìiarty, la terra sarà sottosta
al haràg. Si diceva: ,., tuttavia, va comunque riscossa la Decima
[...]. Fa eccezione a tale principio il caso delle (erre di un miscre-
dente [kajir] irrigate con acque di Decima. A proposito della rego-
la esposta sopra vi è disaccordo: se chi si occupa della terra e un
musulmano si tiene conto della contiguità territoriale perché si con-
sidera ii possesso successivo alla conquista e, per ciò Stesso,. l f acqua
Utilizzata per irrigare. Personalmente so che la prima interpretazio-
ne esposta nel lesto è riconducibile a ahu Yusuf h mentre la seconda,
relativa all'eccezione, è attribuita a Muhammad (al-SaybiSnjJ.
Si diceva: ... l'imposta dovuta può essere tanto il haràg quanto
la Decima. Secondo la dottrina di al-Zayla'T, dunque. Vale il princi-
pio secondo il quale si applica al haràg la disciplina valida per la
Decima, cioè urna percentuale sui beni prodotti effettivamente, non
in base alia produzione potenziale.
Si diceva: -, la dottrina distingue tra due tipi di ham§: uno c il
haràg muqasama- In questo caso, cioè, vale il principio applicato
171
per la Decima: se non si ottiene un raccolto da un terreno poten-
zialmente produttivo, non si esìge alcuna impósta.
Si diceva: ... come, per esempio, un quinto o percentuali simili.
In aliti termini, la quota corrisposta non deve superare la metà e non
deve eìsere inferiore al quinto, in ogrii taso va riscosso un quanti-
tativo maggiore rispetto si quello dovuto da un musulmano, come
riferito nel testo al-gawhara.
Si diceva: ... un .f5' di ano [l>u?r] o di grano, Si ha la possibilità di
scegliere se pagane in fa' di malto o di frumento, come detto nel testo
al-haya nia'aziyya c nelle fatwà di QSdTtiàii, ma la cosa migliore è
fané riferimento al prodotto di quella detcrminata temi, come scritto
In ùi-kùjì.
Si diceva; ... e un dirhant. Vale a dire che si paga i n danaro, come
scritto nel testo at-wbìyyìn. Mei testo al-gawhara, invece, si dice
che il peso è <li sette corrispondenti a quattordici carati.
Si diceva; ,,, ogni garìb di terra tli prodotti ortofrutticoli. Nei
testi at-jaih e at-gami' si definisce ortofrutta l'insieme dei prodotti
tipo il dattero maturo, il cetriolo, il cuchumis chatc, l'anguria, la
melanzana,! legumi in genere, mentre sono esclusi prodotti come i
porri \kurrài\. Si diceva: ... non è prevista alcuna imposta. Per. ogni
cesia va pagato l'ammontare di un dìrham di un Certo peso c questa
quota non è soggetta ad aumento.
Si diceva: ... da al>u YQsuf il quale deriva tale opinione diretta-
mente da abu U&nìfa. L'opinione in discorso è considerata sci^ify in
base al testo al-kàft. Si diceva: ... mentre, secondo l'opinione di
Mubammad [al-Èaybajiì] può anche aumentare. Secondo quanto
detto in al-k&ft, non è passibile un aumento per- i territori conside-
rati rientranti ne! la categoria fiscale del f}aràg al-waiifa sulla base
dell'esperienza di 'umare di altri fjwntdi pari presi iglò, Pero, nel-
172
l'opinione di Mubammad fal-$aybanl|, e possibile stabilire l'au-
mento dell'imposta se Vbrmm dichiara un dato terreno rientrante
nella categoria del harag (ft-wv&ftr sa un territorio che non lo è,
mulando l'orientamento di l UTnar.
Si diceva: ... non e più dovuto i] pagamento del haràg se viene a
mancare l'acqua per irrigare le coltivazioni a in caso di epidemia. F:
statuito così in caso di terra presa in affitto. Si diceva; ,,, non è
dovuto il harag nel caso in cui la coltivazione subisca qualche
danno la cui origine i indipendente dalla volontà dell'agricoltore.
Cosile ne! caso di iunondazione o di incendio, -ancora per una
grande gelata: secondo Muhammad [al-Saybinì], se parte di tale
raccolto dovesse salvarsi, la quantità salvala è sottoposta al regime
del haràg o, in ogni caso, deve essere equivalente a due dirfwm e a
due qafìz- Ma se dovesse nestaie un quanlilaiivo che è inferiore
all' ammontare previsto, è richiesto il pagamento della meta, del
harftg- Mentre coloro che ci hanno preceduto ed i! buon senso, al-
jawvb, ci fanno sostener* the sia meglio verificale prima il prezzo
pagato per la terra e poi il suo prodotto reale; prima, perciò, il col-
tivatore deve ripagarsi quello che è stato prodotto; se dovesse avan-
zare qualcosa, dovrebbe pagare un ammontare proporzionalo al rac-
colto. Se, invece, il danno subito con continuità non fosse dovuto a
cause eccezionali, ma a problemi cronici, si pensi alla presenza dì
scimmie, di bestie o dì serpenti che si mangiano i frutti prodotti,
allora non si è esenti dal karàè - È stato detto a tal proposito the può
essere anche così, ma la prima soluzione e la più lecita. Secondo lo
iayh ai-isiSm, se il raccolto si distrugge prima della mietitura, l'ob-
bligo dei tofax decade. Se, invece, le coltivatomi di un'appezza-
mento di terra presa in affitto [musili 'gara] subiscono un danno
dovuto a cause eccezionali [i-nmawiyyaìfCib che è dovuto prima del
ili
danno [infami non decade. Per quanto riguarda le tórre presti in
locazione , l'affitto va pagalo esclusivamente per il periodo prete-
dente la calamità, mentre la parte dell'affitto relativa al periodo suc-
cessivo nomi va pagata, come sostenuto nel testo aì*bahr.
Si diceva: ... se jl coltivatore ha trascurato ta terra, pur essendo
questa coltivabile, e- ha perso il raccolto, non si estingua l 'obbligo
di corrispondere il fiorai. Si dice nel Desio al-gawkara che tale prin-
cipio vale nel caso in cui il Isaràg sia del tipo muwwaiza)\ mentre se
fosse- wuqvsumà egli non dovrebbe pagare alcunché, in quante sta-
bilito proporzionai menlc sul raccolto Ottenuto, come detto in al-
fawà'id. Da ciò che è stato detto prima sul caso egiziano, attual-
mente L'Egitto non è soggetto a regime di haràg< i suoi terreni sono
concessi in affitto \bì l-a$rd\ e non è dovuto niente per i campi
incolti e non locati.
Si diceva: ... anche se dovesse convertirsi all'islam, È affermato
qui c in altri lesti come, per esempio, trf-hidaya t c lo approfondisco
io stesso nella Sezione della Decima del presente manuale. Si dice-
va: ... non può cumulare la Decima e il haràfc. Per lo stesso motivo
per cui non è possibile cumulare la zakà alla Decima o al kuriig, E
non e neppure eumulabile la pena fyadtt allo 'ttqr o alla fustigazione
\gatd}, o quest'ultima all'esilio Inaft] o alla lapidazione [ragml.
Àncora, non si può addizionare la zakà del commercio alia dona-
zione \sadaqa\ del digiuno [fiir], né il taglio al (fairwtì o il
famJpf? Cùil l'abluzione rituale [wutfu'], c neppure le mestruazioni
con la gravidanza o quest'ultima con il parto. Tutto questo è ripor-
tato nel testo ai-bafir.
Si diceva: ... mentre è dovuta la Decima per i territori waqf. Tale
principio non va applicato in tutti i casi, perché se i territori com-
prati con i soldi pubblici fossero impegnati con il waqf non si
174
cbvTcbht pagare né la Decimi, né il h&tag, come soilcnum dal
commenutore dtl testcmi-btìfyr e come, ho sottolineato io in un uhm
trattalo [risala].
175
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LIBRO DFX GIHÀD
PARTE H
VI. SULLA GIZYA
Vi sono dtie tipi di tributo, iìiya: una c concordata in seguilo a
capitolazione [hi i-suih]; l'altri e stabilita dall' imam, se il nemico t
sconfitto dai rnitsultiumi dopo una battaglia. La grzya concordata [bi
l-Sti!h] non può essere oggetto di trattative successive, ma può esse-
ri; ridistussa da colui che applica la Legge [aI-Sari'l, tenuti presen-
ti i principi) basilari stabiliti nella capitolazione in quanto vincolan-
ti. Non si può Stabilire, perciò, una diminuitone o un aumento di
quanto stabilito nella capitolazione.
Dopo che il nemico è stato sottomesso si vale garantiti i propri
averi dall' imam. In altri termini, ciò che era nelle mani degli scon-
fìtti rimane in loro possesso in seguito all'accordo preso. La gizya è
imposta ai detentori di una sacra («ri tiara \kilabi],sì Magiift e agli
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idolatri fwatanr], stranieri e non arabi, di cui c nota una ricchezza
pari a diecimila dirhiitn e più.
La $f;>w e, perciò, stabilita su base annuale, in relazione ali 'ef-
fettivo stato patrimoniale, variante tra i duecento e i diecimila dir-
ham. 1 ricchi, cosi, pagano quarantotto dirham, suddivìsi su base
mensile: quattro dirham del peso di sette. Coloro che invece pos-
siedono un quantitativo intermedio tra i duecento e i diecimila dir-
ham pagano la metà di quarantotto dirham f quindi ventiquattro, cioè
due dirham mensili. Nel caso del povero, jfcr/Tr, cioè colui che non
arriva al reddito annuo di duecento dirhatti, tua ha una fonte di
sostentamento, e quindi appartiene alla categoria di persone che
ottengono un guadagno [ahi òl-kttsb, artigiani], paga soltanto un
quarto della quota del ricco, cioè dodici dirham, quindi mensilmen-
te un dirham.
Non rientra in alcuna delle suddette categorie l'idolatra tw^tónf]
arabo, la cui moglie e il cui figlio divengono Aty'. Lo stesso princi-
pio si applica all'apostata, MJifrrcrditf. Infatti, sia per il primo, l'idola-
tra arabo, cric per il secondo, il murtadet, vale esclusivamente il
principio "o r islam o la spada" perché entrambi sono considerati
miscredenti. Relativamente all'idolatra arabo, egli e condannato
perché il Profeta - Dio lo prolegga - era arabo di nascila, il Corano
è secso nella lingua degli Arabi, quindi gli Àrabi hanno visto e vis-
suto il miracolo direttamente. Per il murtadd, invcce.il problema è
che ria rinnegato if proprio Dio dopo essere stato condotto all'islam
e aver conosciuto le bellezze di Dio.
Non pagano la gtiya gli asceti [ràhìb la muhciUt], Muhammad
[ai-SaybanìI afferma, pero, che secondo abu HauTfa,come pure per
abu Yu-suf. l'asceta va sottoposto alla gizya se alto al lavoro. Non
sono .sottoposti alla^j'^tìf il ragazzo, la donna, lo schiavo, il cieco,
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L'in l'ermo, £ neppure il povero, faqi r, die non guadagna abbastanza.
L'obbligo di pagare la %ìzya cessa con la morte o con la conversio-
ne all'isiàm, perché la norma divina, far', considera tale obbligo
come una punizione terrena: essa serve a scopo punitivo per allon-
tanare il male dal mondo. La gizya va riscossa alla fine del primo
anno, Se passa il primo anno senza che sia riscossa essa si confon-
de alla quota deiranno successivo, conformemente all'opinione dì
al-SIfi'I.
Non è permesso costruire una sinangoga Uria chiesa a un
Tempio del fuoco. Con il (ermi ne "sinagoga" ftanite] si indica i!
luogo Ói preghiera degli ebrei, mentre con "chiesa" [ìmj'ìi] si indi-
ca il luogo di preghiera dei cristiani, Anche un luogo di ritiro spiri-
tuale è considerato come una chiesa, li divieto riguarda gli edifìci
costruiti specificamente a fini rituali,, non gli spazi di preghiera otte-
nuti all'interno di un'abitazione privata, c resta valido all'interno
della &ir tìl-isìam. In ogni modo, è garantito il diritto a ricosttni re-
ciò che è stato- distrutto, potendosi «istruire edifìci dedicati al culto
laddove ne era già italo costruito uno prcecdememenie. Non è però
possibile spostare la sede originaria e andare a costruire iti un altro
luogo, perche questo significherebbe erigere un nuovo edificio. Noti
i ammesso che un dimmi compri una casa in territori conquistali
dagli Arabi, Se comunque !' avesse acquistata, è costretto a riven-
derla ai musulmani. Tuttavia» vi è discordanza in relazione a que-
st'ultimo punto, poiché è stato detto anche che è possibile effettua-
re l'acquisto e non è obbligatorio costringere il ijimmi a vendere a
meno che egli non aumenti il prezzo.
Secondo Qadìban il dimmi deve distinguersi per il vestiario e per
il mezzo di trasporto, per il carico nell'animale, per il suo arma-
mentario, ecc. Per tale ragione non può apparire ut groppa ad un
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cavallo o con armi addosso e, in ogni caso, deve mostrare il kusfig.
Sì tratta di un Cordoncino spesso quanto un dito, fatto dì Sana o dì
pelo, legato alla pancia del dimmi, diverso da una cintura [znnnfir]
in quanto questa è fatta di scia, 11 dimmi deve montare unii sella di
tipo kakaf. Anche la donna dei dimmi deve distinguersi, stando nelle
strade e nei hammam stabiliti. La casa dei dimmi va segnata, a meno
die riOÉi violi i tannini del contratto [ 'ùhd\ al punto da meritare l'uc-
cisione. Se ii dimmi dovesse attaccare i musulmani a seguito di una
dichiarazione di guerra o raggiungere la àùr at-harb dopo che ie
genti della guerra hanno dichiaralo guerra ai musulmani, l'accordo
di dimma l'aqd ardimmo] si considera risolto, in quanto il firn;
primo della dimma e quello di evitare gli inconvenienti che deriva-
no dallo stato di guerra con gii infedeli. Tri lai caso, il dimmi i con-
siderato come un mwtadd con l'eccezione che quest'ultimo è
messo a morte, mentre il dimmi avrà salva U vin e verrà semplice-
mente ridotto in schiavitù. Al contrario, il contratto con il dimmi
non è considerato risolto nei seguenti casi:
- se non paga la gizyai
- se fornica con, una mtisttlmana;
- se uccide un musulrnario;
- se insulta il Profeta, Dio lo benedica e gli conceda eterna salute-,
A proposito dell'ultimo punto, al-SalH dice che insultare il
Profeta - Dio lo benedica e gli conceda eterna salute - costituisce
una delle cause di rescissione del contratto, poiché il contratto di
dimma è motivalo dai fatto che, pur non aderendo alla vera fede, il
dimmi è persuaso del vantaggio di avere la protezione [tìmflrtj del-
l'autorità musulmana. 11 fatto dì bestemmiare, pertanto, costituisce
una contraddizione di tale persuasione. Per i musulmani la §izya da
parte di miscredenti è il risultato di un combattimento, e la sua
tao
accettatone richiede l'impegno ad adempierla. Per i Hanafiti l'im-
pegno preso va comunque rispettato e il combattimento deve cessa-
re, eonje appare, nei testi at-htdàya e al-kàfi.
10 dico che in tali testi vi sono diverse situazioni circa la manca-
la risoluzione del contratto se vi È ii rifiuto di legare li gizya, per
esempio, il fatto che il gimmì possa dire "non pago la jj izjw per tale
motivo.. oppure, pur essendoci impegnato a pagare puntualmen-
te, la cifra alla data stabilita, non putì adempiere per una giustifica-
zione seria e non si nasconde alle autorità a cui presenta la giustifi-
cazione. Al contrario, l'insulto al Profeta costituisce un atto di
miscredenza e la miscredenza non impedisce l'adempimento del
contralto di <lìmma. Come nel caso riportato da aJ-Buhan c da
Ahmad di un ebreo clie si rivolse all'Inviato di Dio - Dio lo preser-
vi e lo benedica - dicendo a mo 1 di scherno "al-sSm 'alayk",
1 Compagni gli domandarono se dovessero ammazzarlo, ed egli
rispose di no. Malti, se LI nome del Profeta è insultato da un misere^
dente si tiene conto della sua miscredenza. Ma se l'autore della
bestemmia rivolta contro il Profeta, o contro qualcuno dei profeti o
anche contro un qualunque mu subitane è egli stesso un musulmano,
allora può essere ucciso senza che possa chiedere il perdono
[fflwòa]. In sintesi, una volta che avesse compiuto la fahvtia un
individuo diviene musulmano e. per ciò stesso, non può più essere
assolto in caso di bestemmia, come nel caso del z.indìq, nemmeno se
dovesse implorare perdono, perche questo e un limite imposto.
11 musulmano che bestemmi* contro il Profeta e poi chiede per-
dono può essere condannato alla pena capitale e non può essere
assolto, in quanto tale pena non pre-vede assoluzione, tranne nel
caso in cui si insulti il nome di Dio; in tal caso si può chiedere per-
dono perche non si tratta di un diritto pubblico, ma di un diritto Ui
1S1
□ io \haqq Allah]. Tale principio si spiega coti il fatto che il Profeta
- su di lui la benedizione c la rnagnifitx*n/;L di Dio — h un nonio, e
gli nomini possono essere denigrati, tranne i Profeti. Quanto a Dio,
Egli È al di sopra di denigrazioni simili. Questo caso non va confu-
so con l'apostasia (che riguarda il mursadd) rientrante nel diritto
pubblico. Aggiungiamo che se A bestemmiane è un sakrùn. un ubria-
co, allora non vi è perdono: questo c l'orientamento di abu Balte al-
sfidìq - Su (li lui vegli Dio l'Onnipotente - dell' imam al-ci 'fam [flbfl
Hanifa] e di al-Tawrì, nonché di quelli di Kufa [ahi ai-Kuja\ c del
celebre esponente del madhab di MSiik e dei suoi adepti, al- hatjabi.
La maggioranza dei musulmani, dunque:, concorda che. l'uccisione
del bestemmiatore sia un dovere [wugub\ se egli e un musulmano.
I] Malikita ibn Sahnuii afferma che in linea generale, secondo il
Consenso degl i 'ulamù',se un musulmano bestemmia alla maniera
del miscredente va considerato egli stesso un miscredente, come
detto anche nelle fafrWt di al-Bazzaz. L'argomento in discorso è dis-
cusso in un'opera inviolata "li spada estratta contro coloro che
hanno insultato il nome degli Inviali" [ol-sayf ot-mastSl 'olà man
xubba al-ruxul] .
Le autorità musulmane devono riscuotere il doppio della ^sk5
sui maschi adulti dei banUTagiib perché 'umar- su di lui vegli Dio
- si era accordato con loro iti tal senso alla presenza dei Compagni.
Tuttavia non si può esigere la stessa quota per i loro tigli perché
raccordo [al-stsih\ che prevede questa sadaqci doppia non fa riferi-
menti in tal sen^o. Allo stesso modo non è dovuto il doppio per le
donne.
Secondo i 1 Profeta - Dio lo preservi e lo benedica - il mawla di
un dato gruppo è considerato uno di loro anche per ciò che concer-
ne la disciplina fiscale, perciò, il mawia di un haiimila e considera-
mi
to hasimita egli stesso. Per tale ragione, il manici riseuole l&gbya e-
il huriig \Kt i suoi terreni come nel caso del mawlà dei Qurays I the
paga la giiya e il ^can3#.
La ricchezza dei Taglibi è considerata una preda ottenuta a
danno di ahi al-harb senza colpo ferire, e viene [lercio spesa per
l'interesse generale, della comunità musulmana, come per «cupio
la costruzione di ponti, la riparazione di mura di cinta danneggiale,
la costruzione di imbarcazioni, gli siipendi dei dotti, dei gradici, dei
lavoratori, delle famiglie dei combattenti e dei loro figli.
In linea jienerale, se qualcuno abbandona un incanto ufFi-eiale a
metà anno decade dal diritto di retribuzione, ma vi sono anche Casi
come quello dell'imi™ di una moschea il quale riscuote la quota
dovuta e se, ne va prima che l'anno sia terwi inai»: a costui non viene
ehiesla indietro la parte residua. In particolare, se- durante il paricelo
della mietitura Vim&m risulta presente, allora recepisce la. quota che
gli spetterebbe per l'armo intero e non glie la si richiede indietro.
Tale caso è analogo a quello di un giudice, qàdi> che muore nel
corso dell'anno.
Si pensi al caso esemplare dei $adr al-islOm Tìhif ibn MahrnQd
che risiedeva, in un villaggio munito di terre Accadde die
l'imam prese il raccolto nel periodo delia mietitura e abbandonò poi
il villaggio, ma non gli venne ehieslH indietro la parte residua.
Costui pole lecitamente nutrirsi attingendo dalla quota residua in
quanto divenuto indigente. Il fytrfti; puf* servire per la manutenzio-
ne di opere importanti come detto in cd-ivhìfiyn. Lo stesso princi-
pio si Applica al giudica, agli studenti dello 'ìim nelle umclm.tcì e ai
muezzin e all'imam responsabili del waqf.
SARH
La^j^tì è un termine che fa riferimento a ciò che viene riscos-
so dai &mmì, in cambio della vita c degli averi, come detto in ai-
baìsr.
Si diceva: ... garantiti i propri averi. Ci si ri ferisce qui esclusiva-
mente a terreni e beni immobili. Si diceva,; ... tale definizione diver-
ge da con ciò che si sapeva circa il fatto che oltre al terreno c all'a-
bitazione non vi è altro che rimane nelle mani dei conquistati.
Si diceva: ... ai detentori di una sacra scrittura. Secondo la paro-
la dell'Altissima non si distingui; tra arabi t? non arabi, a patto che
paghino immediatamente la RÌzya, come riferito ne] testo ai- 'inayo-
Si diceva: ... di cui è nota una ricchezza ... ecc. Questa è l'op-
zione di al-Tahiwì, secondo quanto afferma l'autore del testo al-
bafyr, il ^iàle aggiunge che si tratta dell'opinione preferibile. Egli
dice anche ehe la (loti lina diverge sul livello di benessere: variano
ie definizioni per cui si può parlare di riceh«iz.a vera e propria, di
situazione intermedia o di povertà. La, soluzione consiste nel pren-
dere in considerazione il fattore ambientale, per cui va tenuto conto
del singolo paese, attenendosi ai concetti di ricco o povero secondo
i canoni iocali. La gizya viene data su base mensile per alleggerire
Il carico fiscale ai dimmi, in maniera tale da permettergli il paga-
mi: mo.
Si diceva: ... non rientra in alcuna delle suddette categorie l'idola-
tra [w-Hranl] arabo, la moglie c il figlio del quale divengono fcty'.
Questa opinione appare nel testo al-tabiyym che riconduce il princi-
pio alla pratica del Profeta - Dio lo benedica, c gli conceda eterna
salute — il quale riduceva in schiavitù i figli degli associatori arabi .
1M
Anche abu Baltr riduceva in schiavitù le dotine e bambini della tribù,
dei banu l^anTfa. Quando i musulmani riescono ad avene la jnegllo
sugli idolatri arabi e sui murtadd, le Loro donne e i loro fanciulli cat-
turiti divengo™ fay'. Ve dtKO , pena, the i figli dei murtadd vengono
costretti ad Abbracciale l'islam,* differenza dei figli degli idolatri.
Si d iceva; ... il principio ll o 1 1 islam o la spada" . . . , ecc. Tale prin-
cipio è giustificato dalle parate del Profeta - Dio lo benedica e gli
corìuetla eterna salute - risalenti alle vicende di Htmayn. Egli disse;
Ll j« si patessero rendere schifivi anche g!i arabi li schiavizze-
remmo certamente, ììui per tftmrQ vale unicamente ci principio *0
l'istùm ù la ipùdù ' ". E preciso qui che si deve trattare di arabi pube-
ri [beiti j> 1, che non sono kitSbh mentre si può procedere alla schia-
vizzazìone delle donne e dei fanciulli. Nel testo al- 'inàya l'autore
trascura li principio dei qiyàs relativamente al kìtàbì arabo.
Si diceva; .,, relativamente all'idolatra arabo, egli è condannato
perché il Profeta - sti di Lui la pace e la benedizione di Dio - era
arabo di nascita. Non vi & dubbio ebe vanno esclusi da tale condan-
na i kìsshl. Per idolatra .si intende colui che adora una sagoma di
legno con sembianze umane, di pietra o d'argento; la definizione
vale anche per un dipinto nel muro» sempre con sembianze umane.
Il discorso, Invece, non si applica alla croce in quanto non contiene
né, incisioni né immagini , come si legge nel testo ahbahr.
Si diceva: ... secondo atm Hanlra, l'asceta va sottoposto alla
gizya se atto al lavora. È questo l'elemento discriminante, perciò
non pagano la fcizya i monaci asceti se sono in ritiro, lontano dalla,
civiltà, senza possibilità di lavorare, ma se fossero in condizione di
lavorare e lo evitassero, allora dovrebbero pagare la gizya. In tal
caso, infatti , vale il principio adottato nel caso del mancato utilizzo
della terra di itaràg e in casi simili,
WS
Si diceva: ... l'infermo. Vale il discorso anàlogo ài precedente:
non paga esclusi vamente se l'infermità gli toglie Urna la forza e non
gli permette di lavorare, come detto in at-bahr riprendendolo dal
lesto ai- 'maya.
Si diceva: ... e il povero che non guadagna abbastanza. Secondo
quanto riportalo nel testo til-bahr se costui abbandona quel poco
lavoro che è in grado di svolgere, va comunque sottoposto alla^j'^.
Le uniche situazioni che consentono il cessamento del pagamento
sono la morte, la conversione all'islam, una sopraggiunta deficienza
fìsica, come la cecità, una nuli (Iasione la vecchiaia, ad un livello
tale da non permettere più lo svolgimento di un lavoro, li esentato
anche il povero che non guadagna abbastanza. Per quanto riguarda il
pagamento della gizya è indifferente che ciò avvenga a inizio o a fine
anno. Se però la £ìzy(i non viene pagali per -niente nel corso dell'an-
no, il credito dell'anno precedente rt0rt va pagato l'anno dopo. Su
questo punto le opinioni differiscono: secondo ahu ilan'iia, riportalo
nel testo ciì-bahr, la gijya dell'anno precedente non va pagata, se si
arriva al nuovo anno senza che le autorità J 'abbiano riscossa; mentre
nei testi aS-kidàya c ai-gàmi' al-sagìr si legge che i debiti fiscali non
decadono nemmeno in caso di morte di conversiate all'islam. In
tal caso non dovrebbe decadere neanche il debito contratto per il
mancato pagamento della gizya Tanno precederne, Per quanto con-
cerne il haràg, Vimàm abu Hanifa sostiene che anch'esso decade h
contrariamente all'opinione degli altri due autori. La £izya non
potrebbe ess&ere accettala in caso di pagamento effettuato tramite
intermediari, ma il corri ribuen te deve venirli pedonalmente pagan-
dola in piedi; chi la deve incassare, al contrario, deve stare seduto.
Nel testo ot-hìdaya si prevede anche che l'esattore scuota le vesti del
contribuente dicendo "paga h gi/.ya. uh dimmi"; ancora, secondo il
gùyatì ì-bayàn t l'esattore può dire anche "Oh ebreo, nemico di Dio,
ftttgaf". L'esattone, comunque, nori può definirlo miscredente. Chi
dovesse comportarsi di versamento commetterebbe un poetato. Ili
altri testi, come per esempio al-biàp, si legge cric il dimmi va colpi-
to sul collo al momento della riscossione-
Si diceva; ,., non è permesso costruire una sinagoga o una chie-
sa o un Tempio del Fuoco nella dSr al-isìàm. Nessun autore ha spe-
cificato se il divieto può riguardare i paesi conquistati dai musul-
mani. Si diceva: ... non è ammesso che un dimmi acquisti una casa
....ecc. È pos.s-ibite la convivenza dei dimmi con i musulmani, ma
in un luogo ben specificato, come un quartiere preciso. In ogni caso,
non nelle len^ itegli arabi, perche gli Acciai ori non possono pren-
dere tali terre come luogo di residenza. secondo ii httditde\ Profeta
secondo il quale "non possano coesistere due religioni nelle terre
degli arabC. In Ogni modo, gli deve essere impedito di rendere
manifeste k loro pratiche peccaminose, come l'usura, i loro costu-
mi, i canti, i balli; tutto ciò die comunque e proibito, perché anche
la loro religione lo vieta. Se dovesse esserci una Festa, costoro non
devono svolgere le loro celebrazioni esibendo croci- 11 dimmi deve
montare su una sella particolare rJefjniEa kùkàf. La situazione ideate
sarebbe che non montasse alcuna bestia e se per necessità dovesse
farlo, nei luoghi affollati dai musulmani deve smontare dalla grop-
pa e andare a piedi. Deve essere resa stretta la via del passaggio. Si
diceva; ... il contratto non è considerato risolto se non paga la gizya.
Cosi come, secondo alcune opinioni, non decade Vaman concesso
al harbi, al contrario dell'opinione contenuta in al-bakr, basata su
al-muhit. Si diceva; ,-, non si può esigere dai loro figli. Come già
detto, i figli in questione sono quelli dei banu Taglub: ceni loro c'è
stato l'accordo di pagare il doppio della ?jakat applicata ai musul-
ivi
mani poveri, come detto nel tasto al-ihiiyar.
Si diceva: ... tanto per la gizya che per il harùg. Spiegazione; la
Cassa è una delie istituzioni finanziarie pubbliche [imyut at-rnSi]
de! l'islam, suddivìsa in quattro sezioni diverse;
- at-musantìaf, spesa per l'interesse generale \ma$tilìk] dei
musulmani e contiene i proventi dell'esazione imposta agli ahi al-
hùrb e agli ahi al-àìmma se giungono nella dar al-isìam, oltre ai
beni dei Najran e i proventi dei tributi stabiliti dagli accordi con-
clusi con gli ahi al-harb come prezzo per la rinuncia allo sconLro,
- tesoro e Decima : spesa a favore di quei soggetti stabiliti per la
Sfiati
- quinto delle ^nttSfria, delle armi e del tesoro [rifcsfel; spesa per
le categorie Stabilite drt Dio in un versetto coranico;
- djf-/<n}ej{flf; è costituita dai beni di successione c dalla diyù,
entrambi privi di pretendenti legittimi; questi soldi vengono spesi
per nutrire, curare e sepellire i trovatelli c i poveri.
L'imam, in questi casi, ha l'obbligo di attribuire ad Ognuna di
queste voci di spesa Una specifica cassa, senza confusione, potendo
ognuna di esse Ottenere credito in determinale circostanze, salvo poi
restituire il dovuto. Fa eccezione a questo principio il caso in cui i
soldi ottenuti da una cassa derivano da alti di liberal ila [al~sadaqat\
o dal quinto dei bottini e poi spesi per quegli ahi al~haràg in stalo
di indigenza (essi, infatti, possono usufruire dell'elemosina se in
stato di deprivazione) o per coloro che, in qualche modo, lo merita-
no. Si legge nel lesto ai-bahr che il dimmi non può avanzare prete-
se nei confronti dell'Erario dei musulmani salvo in situazioni di
assoluta povertà. In tal caso, i'itnam può concedergli il tanto neces-
sario per la sua sussistenza minima, come detto in ai-hàWi at-tjudxì.
iss
APPENTHCE
Le spese per la manutenzione dell 1 edificio della nobile Ka l ba
ricadono nella prima cassa (le cui entrate dipendono - come detto
poco sopra - dal) a giiya e dal haràg^ da ciò che è stato ottenuto
datili ahi aì-harb senza combattimento, da ciò che colui che riscuo-
te la Decima [al- 'ctsir] preleva giustamente ai Vimini e fli karbi se
giungono nella dar ai- islam, nonché dalie ricchezze dei N agrari e
dai tributi ottenuti a seguito degli accordi conclusi con gli ahi al-
hurb> affinché escludano il combattimento quando i combattenti
musulmani vanno in missione). La quota necessaria è riscossa per-
che' i musulmani traggano heneficio dal miglioramento e dalla gio-
rificazione delia Nobile Ka'ba.
Si diceva; ... in al-^hiriyytì, fi possìbile spendere il hamg per il
mantenimento della Ka'ba. Ho approfondito la questione nel tratta-
to da me scritto osa' ad ut- 'utjiìan al-mukarr&n bibinH ' bay! Allatti
al-mukenTam. Si diceva: ... si applica al giudice, agli studiosi dello
'Uni nella madrasa e ai muezzin. Le categorie Qui Citate (oltre ai
lavoratori c ai combattenti) beneficiano del supporto economico se
sono indigenti, come detto in uno Sarh del testo (rt-kanz e nell'ope-
ra al-hidùya.
189
VII. SEZIONE DEL MURTADD
È data possibilità di riconvertirsi all'islam a coloro die Lo hanno
rinnegato, rifiutando così il rifugio concesso da Dio. L'apostata.
murtadd, deve Sfare iti pii Elione per la datata di tre giorni. In linea
di principio generale, si concede al murtadd un periodo di riflessio-
ne, se (o richiede, «ti fine di permettergli di giungere al pentimento
]tùwba\ c alla negazione di qualunque religione che non sia V islam.
Solo dono il pentimento egli può essere riaccettato nella Comunità,
altrimenti viene ucciso, Stando a quel che disse il Profeta in un
kodit tramandato da Ahmad, BuhSri e altri; "colui che cambia Ut
propria religione va ucciso" [man baddaìa dìnahw ufjluiùiiu].
L 1 uccisione del ìnurivdtl prima delia proposta è un gesto makrùh.
Il murtadd non può essere sottoposto a schiavitù anche se cattu-
rato nella dar al-harb perclié l'unica regola valida è u l'islam o la
morte" e su questo punto vi è Consenso totale fin dall'epoca di abù
Bakr, Al contrario la donna apostata, se catturata nella dar (i!-ffarb,
va schiavizzata poiché la sua uccisione non è prevista dalia i-ari 'a.
La murladda va sottoposta a schiavitù in maniera tale che possa
risultare in qualche modo utile per i musulmani, L'apostasia, h
comunque condannata, a prescindere dalla religione di chi Sa pone
in essere, contrariamente all'opinione di al-Safi'i secondo il quale
un ebreo pUO divenire cristiano ed un cristiano ebreo, senza conse-
guenze. Per Muhammad [al-Saybinl], se uno dei coniugi abbando-
na L'islam, il vincolo matrimoniale, rtikah è considerato risolto,
fash. Tuttavia, ahu Hanlfa e abu Ynsuf non prevedono il ripudio
{{{tlaq] pertalc reato.
L'Uomo Che rinnega l'islam perde i diritti di proprietà e, perciò.
i suoi beni diventano waqf. Ma se decide di riabbracciare i 'islam
riacquista il possesso dei propri averi. Scegli viene ucciso, muore o
comunque si trasferisce ne! la rlùr tii-harb^ìs. Mia assenza è sottopo-
sta al giudizio dell'autorità irai sul mana. t perciò il suo mmivàbstr e la
sua umm walod sono affrancati e i suoi debiti riscossi immediata-
mente, senza aspettare l'eventuale scadenza. In altri (erniini egli e
considerato alla stregua di un morto naturale.
I discendenti musulmani del mirtadd possono ereditare i suol
beni. In precedeo/.a abbiamo detto eie un musulmano non può ere-
ditare beni da un kafsr, perciò va spiegata questa apparente contrad-
dizione per cui un musulmano eredita gii averi di colui che ha. rin-
negata rislam. Diciamo che, in linea generale, le proprietà del mar-
Mdd permangono anche dopo la conversione a religioni altre, e pas-
sano ai suoi credi se in grado di documentare che tali beni erano ài
proprietà del muriadd prima che abbandonasse l'islam (altri menti
divengono beni fay'). È possibile, quindi, che i beni passino di
mano in mano per successione nia .nolo dopo avere estinti i debili, a
temi-ine e non. Come principio generale, vale la regola pei cui i
debiti coni ratti all'epoca in cui l'apostata era musulmano sono sal-
dati traendoli dai guadagni OHenutj quando era musulmano; mentre,
i debiti contratti quando egli non era più musulmano, se disponibi-
li, si saldano rifacendosi sui guadagni ottenuti successivamente
all' apostasia , Quanto ai beni di uno schiavo, se giudicato colpevole
di apostasia, spettano al ino padrone, ma non come successione ere-
ditaria, poiché - come detto - non è ammessa la successione eredi-
taria tra un musulmano e non musulmani .
La rottura del viticolo matrimoniale, talaq, si attua nel rn.omen.to
Stesso in cui si verifica Tatto di apostasia. Se la donna apostata non
desiste dal suo intento, il divorzio preteso dal coniuge b valido,
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sajfiìf. Se Tatto di apostasia è compiuto da entrambi i coniugi e l'uo-
mo apostata ripudia la moglie, ma immediatamente dopo entrambi
riabbracciano l'islam, il vincolo matrimoniale non c considerato
sciolto, fcish, perche è come se il {alùq verificatosi da apostali non
ci fosse mai .stato. Il ripudio e il distacco dalla discendenza sono
comunque validi, anche 5* il coniuge musulmano vuole riconosce-
re comunque ii figlio nato dalia moglie ripudiata. Per tulla una serie
di atti giuridici (la conclusione di contratti, l'acquisto, il tadbìr, la
kdiubiì, le disposizioni testamentarie, ecc.) è richiesta l'adesione
all'islam di chi li pone in essere. Tuttavia, poiché il murìadd non
pud più essere considerato un musulmano, ogni suo atto e conside-
rato invalido, anche nel caso delle società fiduciarie [muftlwada]. In
linea di principio, la conclusione di contratti di compravendita, di
atti di donazione, di contratti d'affitto c le scritture testamentarie
[wasiyya] richiedono la certezza dell'identità di colui che pone in
essere l'ano. Perciò, essendo considerato defunto, ogni atto posto in
essere da un murtadd è considerato sospeso [mawqfij] e tutte le
situazioni pendenti che lo riguadano sono sottoposte ad un regime
di cessazione.
Se riabbraccia l'isiàm, il muriatici rientra in possesso dei suoi
beni: ni lì se muore, viene ucciso o si trasferisce nella dar cd-harb*
Y autorità giudiziaria competente emetterà una sentenza in. relazione
al suo abbandono. Tutti gli ani che dovesse avere posto in essere
successivamente alla sentenza di apostasia sono irrimediabilmente
nulli. Se perà il murtadd riabbraccia l'islam prima che la sentenza
di apostasia sia emessa, è come se non avesse mai rinnegato l'islam;
torna perciò ad essere quello di prima. In tal caso, perciò, non vale
il principio deiraffrancamenlo del mudobbar e della umtn walad,
cui si è fatto cenno supra, e gli eredi legittimi godono dei diritti di
152
success tanfi ordinari.
La sentenzi del giudice è la condizione per l'annullamento degli
atti del muriadd che c consideralo morto naturale nel momento stes-
so in cui raggiunge la dar al-harb, in base ì)VÌ£Sih&dd\ chi scrive.
Secondo al-5aTi L T, invece, è comunque necessario dn stcCtìrtamentO
della situazione. Se i! muriadd ridiventa musulmano, egli rientra in
possesso dei beni in quel momento detenuti dal suo erede, infatti, se
è vero che l'erede succede legittimamente nel possesso dei beni del
muriadd in quanto considerato giuridicamente morto, è anche vero
che se il musulmano apostatar dovesse pentirai avrebbe bisogno dei
propri averi. Tuttavia, se gli averi dei tnuriadd pentito tono siali nel
fralEeinpo alienati o convertisi ad altri usi, egli non può avanzare
pretese per riaverli indietro,
Secondo il dotto al-fciilwarn, un msirtadd è consideralo tale se
srnette di compiere le 'ibadat, come la Preghiera e il digitino. La
rinuncia alla Preghiera e al Digiuno è un alio di ribellione e le con-
seguenze di una ribellione rimangono anche dopo un eventuale peri-
[ intento, almeno secondo il puniti di vista di Qadlban. Così, anche
determinati aiti fondamentali che caratterizzano il credente^ come il
h^è^ anche se già. eseguiti, decadono nel momento stesso della
apostasia e, in caso di ritomo all'isiàm, sarebbe™ considerati come
mai svolti. Questo perché quando ha aposfetizzalo, il muriadd pen-
tito e divenuto in questo senso equiparabile ad un un miscrederne
che poi abbraccia risiano, tra 1 cui pilastri vi e l 'esecuzione dei
hug§. Quanto alla Preghiera, egli tornerà ad eseguirla in maniera
ordinaria, non in l'orma maggiorata.
Discutiamo q ui il caso di un musulmano che ottiene un patrimo-
nio a che è parte offesa ir una situazione che prevede i)
tjt-jwj o il hndd o il pagamento della diya, rna In seguito rinnega
l'islam (oppure l'aveva gja rinnegato, ma era rimasto nella J«r vl-
islèm) e si trasferisce nella dàr vl-barb da dove combatte [harìb] i
musulmani per un certo periodo; in seguilo riabbraccia l'islam. In
un caso simile, egli ha diritto a beneficiare delle suddette situazioni
(applicazione delle pene qfsàs o di quelle hùdd o il pagamento della
diya). Viceversa, se le situazioni in discorso Sii verificano mentre
egli è murtadd nella dar at-harb. poi si converte all'islam, allora
non può pretendere alcunché, in quanto fatd avvenuti mentre era
barbi nella dar al-karb e il harbì, una volta divenuto musulmano,
non risponde in niente dì ciò che è capitato quando stava coinbal-
tendn \muhàrìb] contro i musulmani, secondo quanto afferma
QadJhsn. Se una donna musulmana viene a sapere che suo marito
ha rinnegalo l'islam, ha la facoltà di risposarsi dopo il periodo delia
"tdda (per assicurare la. ceric^a di paternità) come avverrebbe nel
caso dell'annuncio della sua morte o dopo il falaq. Diversamente da
quanto sostiene al-SafVl, la donna apostata [mwtadda] non può
essere uccisa. Tuttavia, se un musulmano la uccide, non deve risar-
cire niente, sia che si tratti di una donna libera [burro], sia che sia
alle dipendenze di qualcuno, come si legge nel testo ùi-riiftùya che
fa riferimento al testo al-tnabsùt. In ogni modo, la schiava nturiad-
da va forzata a riaccettare l'islam ed è messa in prigione fino a (,-he
non ritratta, come merita la donna che rinnega resistenza di Dio
l'Altissimo, dopo essere stata musulmana. Così, giudicata apostata,
è costitela a scontare la pena dell'apostasia con la detenzione. In
certi testi si legge anche che può essere picchiata quotidianamente
per costringerla a riabbracciare l'islam. Il patrimonio della mttriad-
da ottenuto all'epoca in cui era ancora musulmana, ma anche dopo
l'apostasia, si trasmette ai suoi eredi legittimi.
Si segue il principio per cui il figlio segue la madre in religione.
Per ciò stesso, se una donna non segue il proprio marito nell'apo-
stasia., i figli sono considerati musulmani e. in caso di cattura dell a
famiglia intera operata dai combattevi musulmani, non sono ridet-
ti in schiavitù. Diverso è il caso di due coniugi che rinnegano
l'islam, si trasferiscono nella dar al-harb dove lei rimane incinta;
successivamente i due subiscono L'attacco de] combattenti musul-
mani, lui muore, meni re lei e il figlio diventano jby'. Se. invece, è
solo la donna che rinnega Ti slam mentre è incinta, il marito musul-
mano ne eredita il patrimonio e può riconoscere il Tiglio nato dalia
moglie apostata.
Nel momento in cui e attribuita la paternità, il neonato e consi-
derato giuri diamente figlio di musulmunii e nella umdi/.ioni: di
libero. Tuttavia, relativamente alla successione del paoimo:ik;
materno, va tenuto canto della religione delia madre, nel senso che
si tiene conto se sono trascorsi più o meno di sei mesi tra il momen-
to stella apostasia \inìdàft\ c quello della nascila per ritenere la
madre musulmana o meno. Perciò, se nato almeno sei mesi prima
dell'apostasia della madre, ii figlio è considerato un uomo libero ma
non gode della capacità di succedere. Viceversa, se nato dopo sci
mesi dal momento in cui la madre ha rinnegalo l'islam, il figlio
gode di una certa autonomia e la sua condizione È Quella piena del
musulmano che gode della capacita successoria. In linea di princi-
pio, infatti, Wfiqk considera il nascituro di musulmani già musul-
mano al momento del concepimento.
Se il mwtad<t raggiunge la d&r al-harb con i suoi averi, ma in
seguito viene attaccato e catturato, i suoi averi diventano fay\
Preciso "i suoi averi", non la sua persona. Ricordiamo, infatti, che
il muTifidd non può diventare schiavo, in quanto per lui vale solo il
principio "o l'islam o la spada". È g&'iz che i suoi averi siano con-
195
siderali ./ìry' come avviene ne] caso degli arabi politeisti. Se, invece ,
il murtuikl raggiunge la dar uì-harb senza i propri averi, il qàcfi
decide la sorte dei beni. Discutiamo qui il caso del murtadd che
migra nella dar al-hurb senza i propri beni, poi fa ritorno nella dar
ai-islam per ritornane una seconda volta nella dar ai-kart, stavolta
con i propri averi; la dar al-harb subisce un attacco da parte delle
forze musulmane che conquistano i beni del murtadd, 1 beni presi
dai combattenti restano di proprietà dell'erede legittimo, a patio che
non siano già Stati spartiti tra gli aventi diritto alla gamma
[gànitntn], infatti, nel primo caso (il murtadd raggiunge Ja dar al-
htirb con i suoi averi) prima della spartizione non si è attuato il tra-
sferimento della proprietà, mentre nel secondo caso (il murtadd
raggiunge. U dar al-harb per la seconda volta) - in base al giudizio
del q3$l - i suoi averi passano ai suoi eredi. Quindi l'erede in que-
sto caso appare tome il proprietario originario,
Quanto al destino dello schiavo del murtadd che si trasferisce
nella dar al-harb. è ereditato dai figlio del murtadd. Se, però, costui
riabbraccia l'islflm prima che si sia verificato Tatto di trasferimen-
to della proprietà dello schiavo al figlio, la proprietà resta del mur-
tadd pentito, non del figlio. Viceversa, se il trasferimento si fosse
già verificato la proprietà dello schiavo sarebbe del figlio. Se un
murtadd uccide un uomo per errore poi raggiunge ia dàr al-harb.
Oppure viene ucciso a causa dell 1 apostasia, La diya va prelevata dai
guadagni di quando era ancora musulmano, perché la giurispruden-
za stabilisce che si può disporre dei beni di un murtadd relativa-
mente al periodo in cui è musulmano, non per il periodo in cui è
murtadd. Relativamente al taglio della mano di un individuo, biso-
gna anche qui distinguere se Ja pena andrebbe eseguita quando è
ancora murtadd o dopo che ha riabbracciato l'islam.. Infatti, se l'in-
iw
clivirlua muore in seguito al taglio delia mano mentre è tnurladd non
e dovuta la dsyn. Invece, se egli rientra nella dar ai-isiàm dopo aver
riabbracciato l'isiàm c muore in Seguita a questa mulilazione, allo-
ra il qadi stabilisce che la persona che ha effettualo l'amputazione
deve pagani la metà della diya di propria tasca come risarcimento.
Jn questo caso, infatti, si considera se la mano viene (agliata quan-
do l'individuo gode della 'ijma. Perciò il tf&tfi tieete conto del
momento dell 'amputazione non del periodo successivo: è in virtù
di questa consideratone, cine come risarcimento è dovuta solo la
metà della diyti. Se la mano viene amputata all'uomo mentre è
ancora musulmano e solo successivamente rinnega l'islam, in
seguito si riconverte senza avere raggiunto la dtir al-harb, ma
muore a seguito dell 1 amputazione è dovuta l'intera diva, in quanto
la persona deceduta è considerata ma '$um sia prima che dopo l'ani-
putazione.
Un altro caso; un mttkatah rinnega l'islam. raggiunge la dar al-
harb e qui guadagna dei soldi. Se si rifiuta di riabbracciare l'islam,
e quindi viene ucciso, allora la quota guadagnata prima dell'aposta-
sia spetta al suo padrone, mentre il resto va al suo erede perche il
tmtkàlab ha ottenuto un guadagno a seguito di una mansione. Il fatto
dì rinnegare: l'islam non determina ripercussioni sull'attività effetti-
vamente svolta. Altro caso c quello di due coniugi che rinnegano
l'islam e raggiungono la dar al-fairb, \\ la donna rimane incinta c
partorisce un figlio che a sua volta genererà un tìglio. È in questa
occasione che giungono i combattenti musulmani uccidendo il
coniuge, 1 due, figlio e figlio del tiglio, divengono fny\ cioè- «chia-
vi, perche" il destino della donna apostata 4 quello di schiava e il
figlio .«segue il destino materno, come pure il figlio del figlio, Inoltre,
il figlio dei due coniugi apostati deve aderire all'islam, ma non il
197
figlio Ji fucili perche' i figli seguono L genitori in materia di reli-
gione, quindi è vivamente Invitato all'isiàm, uome già suo padre, fe-
nato scritto anche che il figlio e il figlio del figlio vengono invitati
all'islam; si [ratta dell'opinione di al-|;lasan che faceva riferimento
a quanto affermato da abu HiiiTfy Secondo essi, infatti, il nipote è
costretto ai destino del nonno, mentre Muhammad al-SaybSnì affer-
ma LI contrario. È valida l'apostasia di un ragazzo maturo; la su«
conversione all'islam è anch'essa ammessa, quindi non e costretto
ad aderire alla fede dei genitori kòfir ma invitalo all'islam (non è
però ucciso se non accetta l'invito), secondo l'opinione di arni
Hanlfae Muliammad |al-SayltìriJl; a! corilrario.abii Yusiif afferma
che un suo eventuale atto di aposlasia non può essere considerato
valido, ma è. ammissibile la sua conversione all'islam. Mentre Zufar
e al-£gfi'T considerano entrambe le situazioni non valide. Paressi,
cioè, non è possibile che una persona in età giovane si coti verta
all'islam. Ma noi teniamo Conio del fatto che h alì - su di lui vegli
Dio - si e convertilo all'islam quando era un giovane e il Profeta
-li di lui la benedizione e la misericordia di Dio - accertò il suo
islam, essendo anche orgogiioso di lui. Egli affermo: "Vi ho prece-
disiti net!' islam quando ero ancora un mgazw, in quanto non avevo
raggiunto nemmeno l'età del giudizio".
SARH
Si diceva; ...riconvertirsi all'islam. Tale sili) nel lesto al-tabtyyin
è considerato immtafpi&b, non wagìb. Si diceva: ... il rinnegata deve
slare iti prigione per In durata di tre giorni- Se il murmdd rifiuta di
usufruire del periodo dì riflessione, si può anche derogare all'in-
giunzione dei tre giorni; ma se tìgli ne facesse esplicita richiesta, è
assolutamente preferibile rìspcitare il termine.
Si diceva; ... in linea di principio generale. Con "in lìnea di prin-
cipio generale" facciamo riferimento a! faLto che e ufi atto
mustohabb accettare la richiesta di proroga di tre giorni de!! 1 esecu-
zione capitale per apostasia, come sostenuto da abti HanTfa e aho
YOStif e nel testo ai-grimi" tìi-xagìr. Se 1 "j ridi vìduo rinnega per la
seconda volta l'islam e poi catturato, si pente nuovamente e riab-
braccia l'islam per la seconda volta. L'imam lo picchia prima di rila-
sciarlo. Se rinnega per Ih ter/a volta, i'imam lo picchia con gran
forza e lo imprigiona finche non riscontra un pentimento sìncero, e
si convinca che egli è- diventato un vero musulmano. Se poi rinne-
ga l'islam ulteriormente è rìchicsla la testimonianza di due musul-
mani, come sottolineale, nel testo al-laturb&ììyya ,
Si diceva: ... al fine di permettergli di giungere a! pentimento
[tawba] c alla negazione (di qualunque religione che non sia
l'Islam). Secondo l'opinione di abO YQsuf, il murtadd ridiventa
musulmano eon la $tth8(te t cioè pronunziando due volte "non vi è
alcuna divinità ai di fuori di Dio e Muframmad è il Suo invialo",
acoeitando tutto ciò che discende da Dio e rinnegando gtì clemuTiti
acquisiti da altre religioni. È possibile accettare il pentimento del
murtadà quando si è certi che non sia nella condizione di aposiata.
come per esempio se insulta il nome dei Profeta. La bestemmia,
infatti, va considerata automatieamento un atto di apostasia per cui
non è previ ito perdono perciò l'apostata va ucciso senza indugio. In
un caso simile non si accetta il pentimento, sia manifestato di f mil-
le al giudice sia di fronte a dei testimoni. Questo allo di miscreden-
za, a differenza di altri, non può essere ritrattato. Ritrattare gli alti
di miscredenza, infatti, è la soluzione generai mante ammessa,
anche se e comunque necessario rinnovare tutti quegli atti annulla-
li come conseguenza della miscredenza stessa (come, per esempio,
il contratto di matrimonio). Si diceva: ... al contrario, la donna apo-
stata. D riferimento è al fatto che l 1 apostata di sesso maschile, se
non si pente, non può essere sottoposto a schiavitù (ma va uccìso),
mentre l'apostata donna può subire tale sorte, Ma su questo punto
vi sono opinioni divergenti. Infatti, secondo alcuni la rtmrtadda può
essere schiavizzata solo se si è trasferita nella dar ai-ìsarb, mentre
per altri questo può avvenire anche se si trova ancora nella darat-
i.fSàm. La murtadda sposata, comunque, può essere riscattata dai
marito, perché avendo rinnegalo l'islam, diviene proprietà colletti-
va, diventa, cioè, un bene fay, come sorta di punizione preventiva
per le sue cattive intenzioni, miranti a creare divisione tra i musul-
mani. Perciò, Ì1 marito deve a quel punto rivolgersi slVimCtm e ver-
sargli il giusto prezzo. Diversamente, spetta all'imam il compito di
imprigionarla e di Spingerla a riconvertirsi.
Si diceva: ... se tino dei coniugi abbandona rislam è considerato
risolto tfash, it vincolo matrimoniale. Vi sono legislatori come al-
Dabussl, al-Safarc altri delta gente di Samarcanda che non sosten-
gono la tesi della rottura de) vincolo matrimoniale dopo l'apostasia,
ma costringono la donna a rinnovare it contratto con il marito, a
seguito di settantacinque frustate, come si può leggere nelle Jatwà
dì Qadlha'n e nei testo ai-fash. Si diceva: ... il suo mudabbar è
affrancato. Lo stesso discorso vale per il mudùbbar delta donna
apostata. come scrìtto nell'opera ed-fask.
Si diceva; ... i discendenti musulmani del murtadd possono ere-
ditate i suoi beni- Se l'apostata dovesse ridiventane musulmano
rientrerebbe in possesso dei suoi beni. Tuttavia, se si accerta che
egli è morto naturalmente o è stato ucciso, oppure se il giudice
emette jna sentenza di condanna a seguito delia sua migrazione
nella dar a!-fyarb , allora i suoi sottoposti hanno ii diritto alio 'iiq e
tutti i debili contralti vanno riscossi irnmediaumente senza attende-
re la scadérli* prevista originariamente. La sua donna musuhnana
non può comunque ereditare durante la "idda perché lui è ancora
consideralo un fuggitivo, quindi ancora in vita, oome scriitr> m a j.
tabiyyin.
Si diceva: ... i debiti contratti all'epoca in cui l'apostata era
musulmano sono saldati traendo! i dai beni ottenuti quando era
musulmano. Secondo akuni autori vanno saldai! attingendo dal suo
patrimonio da musulmano fino ad esaurimento del debito stesso,
Secondo altri autori, un'eventuale quota di debito residua putì esse-
re saldata anche dal guadagno ottennio ai! 'epoca in cui il debitore
non era più musulmano. La giustificazione di questo principio
giace, secondo costoro. Sul fatto che un debito va saldato attingen-
do comunque dai guadagni del debitore e non dai guadagni di altri.
Come avviene nel caso dei debiti del tìfe cuius musulmano che sono
saldati attingendo dal suo patrimonio, non da quello dei suoi credi-
li patrimonio del defunto musulmano , però, è considerato in quan-
to tale perché ottenuto da un credente, Al contrario, il patrimonio
ottenuto successivamente all'apostasia, in genere, diviene fay',
patfomomo della collettività interi- Tuttavia, per necessità si
3*1
potrebbe saldare il debito dalla quota Jaf. Secondo i sostenitori di
questa opzione, In necessifà sussisie quando il patrimonio dejr epo-
ca in cui era musulmano non è sufficiente a saldare lUtli i debiti, per-
ciò la quota resìdja è pagata con beni facenti parte del patrimonio
dell'epoca in cui efa già apostata, come si legge nel testo al- badà'r'.
Si diceva; — il ripudio, tafàq, e il distacco dalla discendenza
restano validi, Su questo punto vi à accordo generale. Si diceva: ,„
ogni suo atto è considerato invalido, anche nel taso delle società
fiduciarie [niujàwada). È considerata sospesa la sua capacità giuri-
dica, per cui tutti i suoi atti in corco, tra cui la patria potestà sul
figlio minore, sono sospesi finche persiste la situazione di aposta-
sia, Si diceva: ,., il tadbìr. Anche il suo 'ìtq e- considerato sospeso,
come scritto in aS-tahiyyìn. Si diceva: ,,. k dispositi oni testamenta-
rie [wasiyya]. Vi sono opinioni divergenti telati ve al caso in cui l'a-
postata riabbracci l'islam: nel testo fsl-mahsHt c in altri si legge che
la disposizione testamentar ia dell'apostata è ritenuta non valida, sia
che riguardi i propri discendenti sta che si tratti dì persone con le
quali non, ha alcun vincolo di parentela; altri autori,, tuttavia , sosten-
gono che in caso di apostasia ti testamento non può essere conside-
rato invalido se riguardante persone con cu L l'apostata non ha un
vincolo di parentela, come scritto nel testo al-fath.
Si diceva: ... se riabbraccia l'islam, il murtadd rientra in posses-
so dei suoi beni. Si legge ne! testo al-xiyar ut-kahlr che se ! suoi
credi ne hanno già disposto, egli non rientra in possesso dei suoi
beni. Infatti, gli atti posti in essere dal suo crede in sua assenza sono
ritenuti validi perché il possesso dei beni del patrimonio del mttr-
mdd si sono trasferiri legittimamente al suo erede, come scritto da
tìl-Zayla'ì; perciò, l'erede non può perderne il possesso se non
secondo un iter preciso [fri {mh» ftrr'ìl, L'erede prò, in breve sin-
202
tesi, disporre liberamente dei beni acquisiti-
Secondo l'autore del testo al-bafyr il murftvhl pentito non può
avati7JBie pretese patrimoniali relative al periodo precedente in
quanto nel momento in cui i suoi beni sono stati Alienati egli era uri
apostata, e quindi andava considerato alla stregua di un f?arbt t il
quale non può riscuotere i suoi averi dopo ehe si converte all'islam.
Si diceva: ... una donna musulmana che viene a capere che suo
■nari io ha rinnegato l'islam. Non abbiamo approfondito ia condi-
zione in, cui l'apostasia si verifica, non abbiamo ntmillWfl accenna-
to alla situazione- inversa, quella cioè in cui giunge notizia al mari-
to musulmano che la moglie ha rinnegato l'islam. Nel testo <d-
mabsiii leggiamo che se un uomo dovesse sposare una donna senza
avere il tempo di consumare il rapporto sessuale perche' si deve
allontanare per un qualche motivo, venendo poi a conoscenza da
una persona di fiducia (distinguendo se schiavo, libero, o altro) che
lei ha rinnegato l'isiàm, allora egli dovrebbe date credito alla notì-
zia- In tal caso, potrebbe sposarsi senza tenere conto di quel matri-
monio (anche se fosse il quarto), perche tale notizia legittima un
ulteriore matrimonio, come se non fosse coniugato con quattro
donne in quel dato momento, pur essendolo. Anche se Ja persona
che porta la notìzia non e degna di fede, ma nonostante questo gode
del eredito di un personaggio autorevole, allora l'uomo ha la facol-
tà di accreditare U notizia, perché è sostenuto in questo da persona
autorevole. Viceversa, se la persona autorevole ritiene che colui che
poiia la notizia dell'apostasia stia mentendo, ailora il coniuge resta
vincolato a quel matrimonio non potendo sposare più di altre tre
dorme, perche il racconto di quel delatore b considerato falso a
seguito del paitre di una persona autorevole. Se una persona va a
raccontare ad ima donna che suo marito ha rinnegato l'islam, costei
può risposarci con un altro, secondo quanto detto ne! lesto citato
sopra [rtf-m(i/?jf£ir], mentre in af-sìyar al-kabìr si dice che la donna
non gode di questa possibilità se non a seguito della testipnonianza
di due uomini o di un uomo e due donne, perché si ritiene the l'a-
postasia di un uomo sia più grave di quella di una donna, al punto
da meritane la morte, contrariamente a quanto actade nel caso del-
l' apostasia della donna, come sostiene QàdMn.
Si diceva: ...come ad caso dell' annuncia della sua morte odopo
il falaq. È condizione necessaria distinguere se la persona in que-
stione è degna di fiducia \tiqa\ o meno, ma ha comunque con sé una
richiesta dì divorzio. Se pur Tton avendo la certezza che il docu-
mento giunga dal marito, in seguito si riscontra la veridicità della
notizia, Allora le è consentito risposasi, dopo die b trascorso il
periodo di ritiro legale, 'idèa.
Si diceva; „, la donna apostata non può essere uecisa. Nel tósi*
vì-bcihr si dice che la sua uccisione è lecita \sahih] solo nel caio in
cui si trattasse di una strega convinta di essere Dio, a meno che non
giunga al pentimento.
Si diceva; „. tuttavia, se un musulmano la uccide non deve risar-
cire alcunché, sia the si tratti di una donna libera o di una schiava
di qualcuno. I dotti sono invece il iseordi a proposito della sesponsa-
bilità di una schiava. Il testo ai-taiarheinìyya-, per esempio, sottoli-
nea che vanno garantiti i diritti de! proprietario della schiava, con-
formemente a quanto detto in ai-bai?r. Secondo Muhammad [al-
SaybanT], invece, se la donna apostata commette qualche atto illeci-
to il suo padrone la consegna alla vittima (o alla famiglia della vit-
tima] o paga un riscatto per risarcire il danno subite
Si diceva: ... la schiava murtsatda va forzata dal proprietario a
riabbracciare l'islam. Egli !a imprigiona a tal fine, in modo tale che
2SH
siano garantiti il diritto di Dio e quello del proprietario, ma non può
avere relazioni sessuali coti lei, come dice al-IsbaYjjajiT. Al contra-
rio dello schiavo apostata perché egli va comunque ucciso, come si
legge in al-baìir,
Si diceva: ... tLa schiava apostata) puiì essere picchiata quotidia-
namente. I! testo angami' ei-sugìi- non danno indicazioni sulle
modalità da seguire per picchiare la donna. Secondo abii Hanlfa,
invece, va picchiata nella dimora del proprietario, in privato e non
presso la grande moschea, ogni giorno. al-Hasati ha quantificato la
durata delle percosse in tre giorni. Al-Zayla'i sostiene ancoraché va
frustala ogni tre giorni per costringerla a riaderire all'islam con
trentanovc colpi (lw pena la'zì? non deve mai essere superiore a
quella iwrrfrf, di quaranta frustate, ndj,\ fino a quando decide di
ritornare all'islam o muore; secondo l'autore il principio va appli-
cato alla donna apostata, indistintamente libera o schiava.
Si diceva: .„ il patrimonio della murludda va ai suoi eredi.
Bisogna distinguer* in base al grado di salute: se la munadéa è in
buona saltile, il suo patrimonio non si trasferisce ancora al marito
musulmano; se lei è invece in cattiva salute e muore, allora l'uomo
può ereditare, come pure se ha l'intenzione di fuggire nella dar ai-
farb. Nella situazione contraria (il snarito rinnega l'islam in buona
salute) la moglie musulmana può ereditare il patrimonio perché il
nwrtadd va comunque ucciso. Questo caso è analogo al caso di
divorzio a seguito di una malattia incurabile.
Si diceva: ,,. se il murtvdd raggiunge la dar al-karb sen/.a i pro-
pri averi, il q(idi decide la sorte dei beni. Intendiamo dire che la que-
stione è legata alla decisione ilei qds/i e questo appare nel testo
diverse volte. Egli può anche ripudiare la moglie, come si legge nei
testi at-kanz e ai-fiidAya , mentre dipende dall'evidenza secondo il
testo ùi-^àmi' et-^agir.
2fl5
Si diceva: ... i beni restano di proprietà dell'erode legittimo a
meno che non siano già stati suddivisi tra gli aventi diritto alla
gamma. Ma se l'erede fa ritomo nella dar ai-isiàm, può avanzare
pretese per ottenere una quota di risarcimento anche dopo la suddi-
visione del bottino, come scritto in at-fatfy.
Sì diceva: ... se invece i 1 murtadd raggiunge la dar al-harb senza
i suoi averi, il tjùdi decide la aorte dei suoi beni, poi l'apostata riab-
braccia, l'isiàm, ma successivamente lo rinnega ancora portandosi
dietro i soldi nella dar al-fxirb dove è catturato dai musulmani. In
un caso simile vale la sentenza del qàtfì-, il quale si pronuncerà per
la successione dei suoi credi. In Scoria non servirebbe nemmeno là
sentenza del qàdi perché gli averi del de culus passono normalmen-
te ai suoi eredi, anche se il murtadd dovesse tornare pentito per Sa
seconda volta ma poi rinnega nuovamente T islam c si trasferisce
ancora uria volta nella dSr al-harb, essendo Improbabile che ritorni
una ten?.a volta no die la sua residenza è ulteriormente stabilita
nella dar aì-ljarb, fatto questo che provoca, la sentenza di morte da
parie del qudì.
Si diceva; .„ se (colui a cui e stata ampuiala la mano) si ricon-
verte all'isiàm. Se all'epoca in cui il genitore è netta dar al-hùrt> t W
figlio dispone dello schiavo e poi il padre ritoma musulmano, allo-
ra lo schiavo resta di proprietà del figlio, altrimenti resta di proprie-
tà del padre.
Si diceva; ,..se un murtadd uccide un uomo per errore poi rag-
giunge la da r al-harb , oppure viene ucc iso a causa dell 1 apostasia, la
diya va prelevata dai guadagni di quando era ancora musulmano,
Questa è l'opinione di atti HanJfa, Altri, invece , sostengono che per
effettuane un risarei mento si può attingere anche da! patrimonio nel
suo complesso, senza distinguere tra quando l'uomo era musulma-
na
no o imariadd, anche se ha otienuto parte dì tale patrimonio con la
forza, contrariamente a quanto affermata nel testò al-ntusannaf,
dove .si afferma che un debito fa necessariamente riferimento al
couiesio in cui ì stato contratto, par ciò Stesso, Va estinto rifacen-
dosi sul patrimonio detenuto in quel dato momento, Quindi, i debi-
ti dei musulmani sono estimi dal patrimonio dei musulmani. Al con-
trario, i debiti del musulmano che ha rinnegato l'islam fanno riferi-
mento ai guadagni ottenuti dal momento dell' apostasia. Fa ecceajo-
nc alla regola generale il caso in cui ii valore patrimoniale del debi-
tore non sia sufficiente di per sé ad estinguere il debito; in tal taso,
infatti, i creditori si rivalgono sul valore patrimoniale del debilorc
ottenuto da musulmano. Quanto ai beni ottenuti con la fotza c suc-
cessivamente consumati per ammissione dei colpevole, il risarci-
mento si estingue facendo riferi mento al valore patrimoniale dei
due momenti (da apostata e da musulmano) indistintamente. Se il
reo, cioè, contessa di avere utilizato un bene che è poi perito, sarà
tenuto al risarcimento pagando dal patrimonio nel suo complesso,
aho Hartlfa, in vece .ritiene lecito attìngere solo dal valore patrimo-
niale otienuto da apostata, in quanto la confessione costituisce una
presa di responsabilità rendendo così lecito il pagamento dal patri-
monio ottenuto da spostate,
S't diceva: ,,, relativamente al taglio della mano di un individuo.
Secondo abù Hanlfa ed abu Yusuf è in ogni modo dovuto l'importo
intero della tìiya, non attuandosi alcun distinguo tra i casi in cui il
colpevole è condannalo o meno, se riabbraccia l'islam e muore per
il taglio della mano. Al contrario, mentre Mnlummad faJ-Saybam]
sostiene che è dovuta la metà della dsya. Fahr ai-islam, invece, affer-
ma che su questo aspetto non vi e una disciplina chiara.
Si diceva: ...un mukutab rinnega 1" islam., raggiunge la dar al-
iar
fyarb e qui guadagna dei soldi. Si; si rifiuta di riabbracciare rislam,
poi viene ucciso Egli c considerato legittimo proprietario dei beni
che possiede. Il guadagno ottenuto da tali lavori prima dell'aposta-
sia spelta al proprietario legittimo de) mukatab* il resto al suo erede,
Va tenuto Conto che la porzione di patrimonio ottenuta dopo l'apo-
stasia subiste un trattamento diverso, perché in linea generale è
considerata appartenente ai) un uomo libero.
Si diceva: ...il caso di due- Coniugi che rinnegano l'isiàm e rag-
giungono la dar al-harb, lì la donna rimane incinta e partorisce un
figlio che a, sua volta , genererà un figlio. In questo caso non è pos-
sibile rendere schiavo il figlio della donna poiché costui eredita la
religione del padre ucciso pervio e un musulmano. Se la donna è
catturata e portata nella dar ai-islam dove successi vamenic partori-
sce,!] neonato £ considerata musulmano per via del padre. Tuttavia,
risulta dipendente dalla madre e quindi non eredi tu la condizione
del rinnegato propria del padre.
Si diceva: ...non è però ucciso se non accetta l'invito. Questo
caso presenta una delle rare condizioni in cui è possibile non ucci-
dere il murtadd. Gli altri casi sono i seguenti:
- se un individuo vissuto nella dar ai-kart è musulmano per
discendenza, accetta l'islamiti età minore, ma raggiunta l'etù del
giudizio rinnega l'islam;
- conversione forzata al V islam di individui che, in un seeondo
tempo, sì riconvertono alla loro religione originaria;
- se un orfano si trova nella dar cii-ixìùnn è obbligato all'islam.
Tuttavia, se dovesse raggiungere Tetà adulta e rinnegare l'islam
verrebbe costretto a riabbracciare l'islam ma non ucciso;
- contrariamente al caso di chi nasce avendo una famiglia di
musulmani c raggiunta l'età maggiore rinnega l'Islam,
208
Vili. SUZIONE DEL BÀÒI
I hiij>i sono quei musulmani clic hanno ilisobbedito iW'ìmàm il
quale li invilii a tornane sui Joro passi, Lgli li biasima se si riunisco-
no in un luogo ctiù intenti sediziosi, fatty anesio che- comporta l'i-
nizio del combatti inerito , Questa definizione diverge dall'opinione
di al-Sufil il quale sostiene, che il musulmano non dovrebbe mai
cominciane un conflitto contro un musulmano. Noi HanafLti, perù,
riconduciamo l'interpretazione alla, singola siiuarionc tipo e, nel
caso dei bSgì, essi devono essersi ritmiti nello slesso luogo coti
intenti sediziosi in modo tale da giusti fican.' il conflitto immediato,
perché se l'umani dovesse fare, trascorrere del tempo per convìncer-
li ti mmare sotto la sua autorità dando loro LI tempo di organi /./arsi,
la Comunità potrebbe subire dei danni. È lecita l'uccisione di un
bugi ferito o prigioniero: anche in questo caso ['opinione della
scuola di al-Safi'T e divergente da quella di noi tfanafiti. Tuttavia,
se dei ni usui mani dissidenti non si sono costituiti in gruppo con
intenti sediziosi, la loro uccisione non sarebbe lecita, in quanio
viene a mancare il timore che essi creino disordine.
Ma se non si riuniscono in forze tali da intimorire la. nostra
comunità non & necessario ucciderli perché sono par sempre musul-
mani, in linea generale, i discendenti musulmani del bagi non pos-
sono essere ridotti in schiavitù, non possono essere catturati né i
loro beni sottratti, nemmeno per spingerli al pentimento. Per
l'islam, infatti, la persona c la proprietà godono della 'i-jmti.
Tuttavia, iti casi gravi di ribellione all'autorità costituita si può
[Jerogam; a tale principio, ma solo al fine ili allontanare II male. In
ogni modo, se non v'è riunione In forze non è necessario adottare
dilli ili provvedimenti.
In tali gravi circostanze, l'imam può disporre dei loro cavalli e
delle loro armi se tale utilizzo ai rivela utile alla cirtoslai5i.a. In linea
di principio, infatti, se la necessita, lo richiede Vìmàiti può fare uso
anche dei beni di uomini piL a maggior ragione se i bau sono dei
biigt- Se un musulmano uccide un bugi non è tenuto alla riparazio-
ne del danno e. viceversa, in quanto iti entrambi i casi non era in
vigore la giurisdizione dell 'imam- Se, invece, i musulmani conqui-
stano un paese ribelle ed uno degli abitanti bigi uccide uno dei
combattenti musulmani egli Subisce la normale giurisdizione in
jnateria di riparazione del danno poiché in quel momento non vige
più la giurisdizione dei btìgi, ma e stala restaurata l'autorità del-
l'imam, diversamente dal caso in cui sono i bagi ad applicare le
leggi.
I diritti di successione de! musulmano che uccide un musulmano
non decadono nel caso in cui l'uceisore rientri nella categoria dei
leali all'imam ['Sdii]. In tal caso, l'uccisore non è considerato col-
pevole e se rovina il patrimoni u di detto frigi, non deve risarcire
alcunché In quanto il bagi perde la propria impeccabilità, 'ipna. In
altri termini , Ih pretesa del bàgì alla riparazione de] danno non ha
riscontro. Dio, infatti, ha opinato ai fedeli dì combatteri i bagi
dicendo: «Combutiete contro coloro che si ribellano*. In virtù di
tale tornando, uccidere i hìigJ stando dalla parte dcW imam è come
uccidere- la gente della Guerra. La successione dei beni del bagi è
lecita; la proibizione del trasferimento di tale proprietà si riferiate
soltanto al caso dell'omicidio compiuto illecitamente, ma il caso in
argomento e relativo ad un omicidio lecito, mutati.
Nel caso del bugi che uccide il lealista il trasferimento del patri-
monio del de caius è lecito in quanto il bagi cominelle un peccato
ma noji deve pagare risarcimento alcuno per i beni. L'alto in que-
210
srione può «sene considerato jasid, ma vi è chi considera fahìff il
risarcimento o la restituzione del valore patrimoniale distrutto:
quindi non si impedisce la successione garantita dal Legame di san-
gue.
Tmlavià, se il fungi uccide un lealista sostenendo di non averlo
fatto ^Mistamente, non può ereditarne i tieni e deve risarcire il
danno. La vendita di armi ai basi, gli al-fiina^k un atto makrOh
io quanto aiuta a persistere nel peccato-- Secondo un'opinione pre-
sente nella maggioranza delle fuitvù, l'acquisto effettuato senza
sapere che l'acquirente è un dissidente costituisce un'eccezione al
presente caso. Seconda abu tfanlfa se la gente si riunisce sotto un
unico imum dei musulmani, tuui vivono in pace, e k strade sono
sicure, per ciò stesso se dovesse giungere un gftippo di dissidenti
che cerca di assalire l'imam tutti i musulmani devono aiutarlo
secondo le loro possibilità, altrimenti il dovere di ogni musulmano
c di isolare la fona stando a casa propria,
211
Sarh
Si diceva: ...musulmani che hanno disobbedLfo zWìmùm. Non è
Mata fornita una definizione univoca di disobbedienza \ta'a\ poiclié
vi sono quattro categorìe di dissidente:
l) la prima e costituita da coloro cria si ribellano all'autorità del-
l'imam senza contrapporgli un'ideologia fwVif]; essi sono definiti
"briganti" e si impossessano dei soldi dei musiti mani , ammansan-
do! i k impedendone Sa libertà di movimento. Il kilab al-musannaf
tratta l'argomento nel capitolo- dedicato alle pene itadti, io personal-
mente ritengo opportuno affrontare il tema In questo Libro del
gihàd in quanto combattere i briganti costituisce, in ogni modo, una
forma di %ìhàd,
2} la seconda categorìa di dissidenti è costituito da un gruppo di
individui che, pur privi di forza militare [min a), hanno adottato una
propria ideologia. Il giudizio su di Loro è lo stesso espresso a pro-
posito dei briganti.
3) la terza categoria c costituita da coloro che hanno forza mili-
tarle [fflj/i'fl] e possiedono una. ideologia; sono chiamati harigiti-
Questo ti[)o di dividenti ritiene che Vrmàm sia sulla cattiva strada e
si comporti come un miscredente. Egli, infatti, commette peccati e ;
per ciò stesso, va combattuto. 1 frangiti considerano lecito versate- il
sangue dei musulmani, privarli dei loro averi, imprigionarli. Essi Si
impossessano anche delle donne dei musulmani e considerano dei
miscredenti anche i Compagni, 11 giudizio espresso nei toro con-
fronti dalla maggior parte dei faqth c delia gente dei fatiti e lo stes-
so dei fondatori dello stato islamico ;
ita
4) il quarto ii[H> è composto da quel gruppo di mmul inani che ha
disobbedito uti'imUììi mi!7j perii ritenere lecito ciò die i harigiti
considerano lecito, cioè versare il sangue dei musulmani, catturare
e schiavizzare le loro donne, ecc., essi sono i bàgì [pi., bugà] e la
mia analisi su questa categoria di indivìdui fa esplicito riferimento
al testo al-miAsanwsf,
Si diceva: ...li invila a tornare sui loro passi. Non t un dovere
[wàgib], ma c desiderabile [mustaffttbb} penthe" i dissidenti sorto da
considerare come coloro cui è slata presentata la da'wa.
Si diceva; ..se si riuniscono in un luogo, fatto questo die com-
porta rinvio dei combattimento. Questo è quanto sostiene uneru-
dito famoso come Sa\h Hevahitzade appartenente al maàhab bana-
lità. Maitre Jiell' opinione di al-Qudùrl, quale c espressa in ai-
muhcasar . non bisogna cominciare a combattere i beigi a meno che
non siano loro a cominciate le Ostilità. Al-Zayla 1 ! sostiene la stessa
opinione dì aJ-Safi'T, ma aggiunge anche che sarebbe meglio tende-
re innocui i bvgi arrestandoli e mettendoli in prigione nel momento
stesso iti cui si ribellano. In tal caso essi non vanno combattuti per-
ché in tal modo si respinge un male di estrema gravità con un male
minore, vale a dine il disordine con la prigione. TI gihòd contro i
bù$ è un dovere {wà^ib] solo nella misura in cui si manifesta i t dis-
ordine. A tal proposito faccio riferimento a quanto affermato da aho
Hamfa, il quale sostiene che sia meglio rinchiudersi in casa piutto-
sto che prendere parte al conflitto che sorge tra l'esercito dell'imam
e i iwjjj. Viceversa, abu Hanlfa considera un dovere aiutare l'imam
quando possibile e necessario. Ai-fornai afferma che è un dovere
per chiunque abbin tale possibilità, a meno the ■ rivoltosi non dimo-
strino èssere lecito il combattimento [al-qitsii, come conseguenza
di un trattamento iniquo subito dagli stessi rivoltosi o anche da terzi ,
213
Al-Kamàl specifica eli* si deve trattare di una iniquità palese. I
musulmani in tal caso dovrebbero aiutare i rivoltosi affinché pre-
valgi la giustizia e Vimam ponga fine al suo comportamento iniquo.
È diverso il caso in cui l'iniquità diWimàm sìa dubbia potendo
essere soggetta a diverse mteipretaziom, come per esempio nel caso
in cui si afferma che egli abbia ecceduto nella fissai ione dei tribu-
ti. In tal caso, infatti, sorgono dubbi sull'effettività del danno in
quanto va considerato sa il danno presunto risulta minore rispetto al
danno che si sarebbe verificato in caso di jitancala riscossione del-
l'importo smbiliio-
Si diceva: ...è Lecita l'uccisione di un bagì ferito. Lo stesso dis-
corso si applica nel caso del prigioniero. Tuttavia, è accettabi-
le che l'imnppf, se lo ritiene opportuno, possa concedere la liberta al
Èdjfl, poiché 'ali - Dio lo preservi - quando catturava un prigionie-
ro, gli faceva giurare di non fornire aiuto al nemico tonino di lui,
dopo di che gii concedeva la libertà. In ogni modo, se l'Imam lo
ritiene opportuno, puf) imprigionar* il b<igì tu telandosi cosi da
evenfuaij danni senza la necessità ucciderlo, come detto nel testo al-
ìktiyar. Se la dorma degli uhi al-bagì e catturata in assetto da com-
battimento contro le fcwy.e dell'imam, va imprigionata ma non ucci-
sa, tranne il caso in cui questo accada per autodifesa. La detenzione
è motivata dall'esigenza di impedirle di causare del male e (li semi-
nare latita, come detto nel lesto al-fath.
Si diceva: ...né i loro lierti sottratti. Nel testo al-^hùm è ripor-
tato che l'iwflffl può vendere le bestie da soma e da trasporto [kur&\'
conservando il ricavato della vejidita al fine di agevolare le opera-
zioni, posto che tali bestie necessitano di una riserva di mangime in
mancanza del quale si verifica l'estinzione del suo valore. Da tale
vendila trarrebbe vantaggio anche i] pioprietario legittimo, come
detto nel testo (tl-k&Jì .
214
Si diceva; ..jdispom; delle loro armi, ecc. Tale osservatone è
ripresa da! testo a(-ìhiiy5r con riferimento al caso in cui i bù$ si
sono riuniti can intenti minacciosi, e l'imam non lia la certezza di
sconfiggerli, come ricordato untile nel testo ai-mu^anRaf.
Si diceva; ...se un n-usuimano uccide un ixigt non e- tenuto alla
riparazione del danno. Il concetto è espresso meglio nel testo al-kàfi
e in sii [ri lesti, ai quali si rimanda- Viteve^a, se un bugi uccide un
SUO simile poi i musulmani giungono vittoriosi non è dovuto riSSrf-
cirnenlo alcuno,
Si diceva; ...diversamente dal caso in cui sono i bufi ad applica-
re le leggi. Iia tal caso non ricorre né- il qavjad e né la rfiyn ma, il col-
pevole merita ia tortura nell'Aldilà, come scritto nel lesto ai-futh.
Si diceva; ,.,la pretesa del M£i alla riparazione del danno, ecc. Il
mancato rijart.Linen.to si verifica nel Caso dell'omicidio e della suc-
cessione, come sostiene al-Ka.mil - Invece, nel caso M hàgì che
uccide un lealista, dicendo «ero dalla porte della ragiù/ìe e conti-
nuo ad essere dalia pane delta ragione» può avanzare pretese sulla
successione, come riportato nello forh di al-gàmi' e nel lesto ai-
kùft.
Si diceva: ... la vendita di armi ai bàgi i un atto makràh. Non è
considerata come un'arma l'attrezzatura che si pud utilizzare per
fabbricarle, in quanto se l'attrcwalura non è in uso non svolge la
funzione di arma, 1 bàgli in ogni modo, le fabbricano abitualmente,
a differenza degli ab! al-harb-
Si diceva; ...secondo un'opinione presente nella maggioranza
delle Jbìw- Abbiamo presensato l'argomento in discorso prima ir
un'allra. sezione.
Dio ria lodalo, Egli, il più sapiente nella coscienza,
115
Ttìis page intentìonally lefthlank
GLOSSARIO
Ttìis page intentìonally lefthlank
L ada: consuetudine .
'ììJalrt; integriti rnnrale, condotta di vita irreprensibile.
'adii: leale all'jpjsam (diuante »Liaa. guerra civile}.
'adi; persona proba.
□£tì 1) compenso; 2} Saliirio,
ahh gftiiK, popotn-
- al-kitib: Gente dtl Libi», seguaci di religioni die
OOSSterto.no una Ricca scrittura, in primo luogo ehici e- cristuiru ,
ma anche mànkdsii. sabei, ecc.
- ul-SOlina wa l-jamà'a: i sunniti,
ahi gnivìl al-nìs bì 1-bS^il: L'impOSSeSSatsi di beni aluuì sumts essere tito-
liti a Luì piuposko
'amai: la prassi del t'oro; priilica injcnidiana.
iman; saivjCMKkntO concesso ad un nnn musulmano che ceneralmente
risiede nella dflr af-Jfean& {*,)-, si distingui in due divulsi tal£g*>rie:
- al-'art"»- aranti concesso dairrnuiui;
- al-bass; tìrmvn concesso ad un Jwi^f da Un qualsiasi
ihusulmano.
'atriOlL dolo, prcmeditaiione.
amr: comando; jweeetto assoluto.
'.inwat": conquiF-La teTrilùriak encpula con la fnrxa.
'anwir 4timn< (v.) residente in territorio conquistato con la fona delle afnli-
'anwij'yaì aggettìviQ riferito 4 tcnitorio conquistato 'amta& tì (v.).
ard; terra, territorio; si divide in numerose categorie tra Cui inquadriamo le
seguenti:
- haràfliyja tt ul harSÈ: tetta di hai&è (v.);
- al-msrmlaka; lena di proprietà pmat».;
■ jQlWlyjBL terra conquistata i cui abitanti non musulmani
Fi sono arresi s^W.cioé in via pacifica (v.J.
■ *B5rlyja: ìcrradi Vf^v.).
arkSn: plurale di /Jdin (v.).
ars: sanzione penale stabilite per determinati danni; rissrcimenlo.
astiali: plurale di sacriti padroni; sejisac] di un cerio orierttfUiBinlfl giuridico,
Z19
a?hah al-hadTt: aderenti all'orientamento giuridico che da ridallo all'ele-
mento tradizionislico in u,luuiLo fon»
giuridica;
- asljab al-ra'y: sostenitori dell'uso del ragionamento e
delia r<itiv (leli'tlabtìrsaioBe giuridica,
'asltarl (lurcn, ii.rÀeri): snidato.
a:i!: IcHc-ralmente "radice", fonie giuridica.,
'•tu demenza,
'atflj (anche 'ar/ìq n 'atìifu): aff cancamento dello schiavo.
Wl: ridmione della quota spellante ali 'crede.
ha"l: lene irrigate con metodi naturali (acqua piovana, fluviale, poiii.ccc).
IjLilnd: csntru abiLaiot paese,
hàVtlI: Invalida, nu.No.
baj' al-ì(itiyàri vendita alternativa.
hay'a; strutta (fi mino; investitura dcll'j'jwj™.
bajl ai-inal: erario, Tesoro di Stilo.
ljayl iulm: «fa-rio male animi Bistrato.
bid'a: inmov-jzione contraria ai precetti della Sari 'a (v.).
buflfln: nullil*.
^itìt superlk-ie coltivabile, cmt due buoi,, pari ad Un'estensione compresa tra i
sessanta e i rnitncinquanla jifSfiN,jj (v.); unita agraria di risse utilizzata
nell'Impero Ottomano u fini fiscali.
da'if: lett. "debole", umetti va ri te-rito ad un kmSli (v.) la cui catena di. tesiì-
munj non è autorevole.
da'wa: invito rivolto a non miisulmarii ad abbracciare l'islam; da un paiolo
di vista sttcUamcntc militare, r iiilimaium che il comandante delk forw
musulmane è tenuto a csrcsejilare al nemico non musulmano,
dalli: rendile.
dar: letteralmente "dimora"; territorio.
da r- al-'ahd ; Terta del Pano, icr-iitorio <Ji non, musulmani che sode di uno
220
stalliti} intermedio tra queilo dalla dùr ai'fyari/ (v.) e queliti della dar al-
isìàm <vj. La teorizzazione di questa zona Icrritoriale intermedia fu elabora-
ta da!!] '■urienlamentcì giuridiDO. 5àfì ' ita, itoti dai Hati a fiti , ma trova riscontro
itóllA pratica di governo ottomana, sitane. Say'iyya (v.) * t/iiirfiri fv,)„ in parti-
colare ton i '«nsanaìicme t)i alti denominati 'ahdname..
dar al-tinrb: Terra della Guerra, cLlhè territorio in cui il poltre politico i
esercitalo da governami non musulmani.
d5r al-lslani; Terra dell'isfàrnvcioi; terrilorio in cui il potere politico è eser-
citato ria un'autorità politica musulmana e in cut è resa possibile l'esecuzio-
ne dei Cinque Pi I asti-i del rigidi».
dar al-hufr: Terra della miscredenza, sjlK3t1Ìino di :!ar nl-tyarb (v_).
dar al-mu'awada: grosso modo, sinonimo di J«r cr^'rtfrr/ (V.).
dar al-sulh: grosso modo , sinonimo di dftr Ql-'ghd (VJ.
dnrura: ìtalo di necessita in cui e ammesso un allo che in condizioni ttor-
mali è vietalo
d.al 'liyOn: fondo con irrigazione regolare,
djnmia: patio di sicuteifisa concesso dai musulmani ai monolcisli che risie-
dono in maniera permanente nella d&r <i!*islàm (v.y, ia]e patto deriva dalla
tradizione prcislamica del giwdr (v,).
dimrnijyn: femminile di dimmi (v .).
dimmi: monoteiita che Ita sottoscritto il patto di dimma (v.j.
dinar: in italiano "dinaro"' o "dinaro", valuta aurea fittizia utilizzata nei tcs.li
giuridici musulmani, equivalerne adisci dìrkam.
dìrhattt: dal greco "drakina", valuta argentea tini zi a utilizzata nei testi giuri-
dici inusiiimanj,
divani hiimafuJi: Consiglio imperiale ottomano che svolge la funzione di
organismo centrale di governo dell'Impero.
diva; quantità determinata di beni, dovuta come risarcimento di un omicidio
o altri atti ingiunti clie ham» causalo danni fisici ad an individuo; si presen-
ta come sostituto della vernatila di sangue .
diiniim: unita di misura fondiaria corrisponderne a circa an ettaro di fondo,
faqiìi; giureconsulto: giurisperito.
ìli
far': singolare di nl furu."' (v.), ramo del diritto, caso sccnndario.
Tai-ìì- tradizione onomana delle cose di cui si irasmeliere unicamente il
possesso, ma non hi proprietà.,
fard : atto obbligatoria la cui omissione è punibile. Si suddivide Ira due sotki-
estegotte
- nl-'aynr alto □bbli^turio a livello individuale. Lutti lo
devono compiete;
al-kifaya: ino 01*1 igaiofiQ a livello col lenivo, i
sufiìcienle elle una parte del credenti lo compia perché gli altri
ne siano esentaci,
fusud; l ) conUiione; vltio; 2) invalidili cltìt negozio giUiiJko.
fasad al-zaman: l'inarrestabile decadenza della vita contemporanea
fasid: atto viralo, annullabile.
fMVÌU aunwevol* (Mirere giuridico di un mi^it (v,),
fay 1 : beni abbandonali dajjll infeJeh in fusa-; proprietà pubblici! in quante-
acquisita dall'Erario in via patiiica.
fi'ls ano positivo.
fìt|h: la scienza ci"* studia Laiarl's (vjj scienza del dirino musulmano.
furu 1 : sLng.diJnr' (v,),neJ senso di rami deIJjfA <v.}.
futuri: v.fimìhai.
ftitrtlLijI. siiL^oSfLft iWfjiih else genericamente significa L, conqtiisia'\ ma che
ik] linguaggio di storici, giurisLuec*. indica b conquiste arabe dei primordi
tfeH'isJàm.
Èii'iZ: atto lutilo, consentito, non riprovevole.
Èabja: servi vincolali al fondo in tuL lavorano, assai frequenti in Palestina t
Siria e Edilio ai tempi delIe/uriiM (v,),
£ama L Lil al anu'tninin; la comunità dei credimi, csprcisioiK r^rrisponelente
a fcama 'ai d ! tttu.iliitiìn ( v.}.
gaiuà**! al itiUSliitiìn; la tómunita dei musulmani,
gaiiva; Khiava.
gijì: esercito, termine riferito comunqaie all'off, animazione militare, grosso
nindxi eofrisfieaidente a (v,> e 'ostar (v.),
212
gudr: tradimento; doppio gioco; si tratta di uno degli atti proibiti al OOrnlwìt-
le(llc fflJuSrdm&nO, rnsoemc alla mafia (v.) c -u.1 fialitl (v.).
gitila ; prodotti naturali; frulli; rendila.
gamma;, botti nodi guerra (riferito sia ai beni mobili che a. quelli immotisi).
ganimìn: averui diriHo al I a k<"1'"«i {v.).
panili Tapina, appropriazioni: indebita^ usurpazione violenta,
ijazaì leu. "EDorre-riji", "raizia"; termine utilizzalo per indicare le Spedizioni
itjlLÌ tiui compiuti nella dar al-harir, più ^encricamenle, riferirò all'obbligo
del gikaif.
ÉuiWa: nome d'uniti (pi. gaz/Àiral) che si riferisce tecnicamente alle spedi-
sitMti iriililar i dfcll 'tpoctt del Profem Muharnntad, ■rarriaptindente a utagàli
(v.j; ^cncricamcnsc usato conu; sinonimo (li (\\) v di gavvu r>,},
Éanwu: incursione, spedizione militare di proporzioni modeste,
j>iyi.b: scomparsa.
£ului: frode, incanno; riferito al combattente musulmano che in un'azione
rnilitife il Appropria ind&bitifnenle di beni the dorrebbero confluire nella
Éiv+àr: salvacondotto concesso in -epoca prcis,lamica dal capotribù o da "Il
altro mcntbro dclLa tribù ad uno straniero. In modo tuie da garantirgli la vita
c gli averi. Nel Jrgfr (v j trova riscontro nella pratica deLL'mfinji l>.).
gizya; tributo personale dovuto al bay-S ai-mal <y:\ dui inunOLtiiti che aderi-
scono al patio della $mma (vj.
gu'alai in questo caso sinonimo di $u'l (v.),
ju'h promessa di ricompensa.
jund: parola coranica d'origine iranica ehc indica l'csercito-
habb: Ictt. "chicchi"; il termine si riferisce a quel prodotti alimentari che
poHiono conservarsi , come i legumi, i cereali, il riso, ecc.
h, uhi (pL huiiSct); pena determinata in base ti precetti conroici e, per ciò
Messo, fissa e immutabile.
ballai: ano kcito, non proiliito.
halifa: vicario, califfo, iifàm (y,),
barasi imposta fondiaria, specificamente imposta ai popoli vinti in batta-
223
glia. PW>«sere:
muqusurna; proporzionale il raccolto annuale;
nmtraffaft fojfeitaria, t'insala preventivamente,
■wa^ffi v. muwa&afharaj;.
liii nim; territorio eircoslanli: usi Un. tempio in cui tulls una. scric di atti sono
comunque prbibili.
turimi atto vietato, illecito, proibito.
hururtiiiyn.: i territori della Mecca e di Medina, che per vis della loro impor-
tanza SODO tenitori harem per eccellenUl.
Iiarh: guerra in senso èrtilo
harhk residente della tiiir tf-hurii (v.); nemico,
hidanu: custòdia,
hilitfsi: edifico, infinita (v.).
hhìt: giuramento falso.
fusbu: 1) dovere di Oè'li musulmano di "ordinare LI tene e proibire il mtì3e";
2) funzione del funzionario che assicura la sicurezza e la COrretle?,M delle
iti iviti evolte nei mensili ,
hijar; opzitme., facoltà di rivivere un contratto. rAiijjar (Y.>.
Ijudiid; pi. di &K&f (>.].
hutm: lc2.ee; decisione; sentenza.
hukmiui; salmone penai* commi nata per determinale lesioni,
hums; i^inlOL pozione di un (quinto del bottino iganima, v.) dovuto
all'Ima™ tv.), cioè alla Stato.
*ibadal: pratiche del CUliO-
Ul'l deposito.
'irida; ritiro legale della vedova o della donna ripudiata iL cui matrimonio
c considerato nullo per dare la certezza the non stia intima e quindi SJ Crei la
confiisinnc di paternità; durante qwslo periodo la donna non poft perciò
ri sposarsi.
Ijtn-Ni': in senso ampio, il consenso della Comunità de] crederti]; in sertSù
itretto, consenso dri dolli più àlliareYoli ìielk scienze islamiche, in quanta
tale, una dell* principali fomi del diritto u.TÀf al-fiqii (vj.
2M
t£tìha"ri: [iri)(Ji=nK UTbirnts del giurisperito net processo di ÌLirerprc1a;'.ÌQ!ts
Osila Legge.
itila/.: I) custodia £a parte del sowaiKj musulmano ili km Iwne presa nel
corso di un'incursione militarti 2) L'ano di migrare nella dar al- isiàm per
menarsi il sicuro,
itjj'i'r bonifica.
iliy;;' al-mauàl; bonifica di reme intolle .
thtilaf-; leoriirie «cnito riferilo alle divergerne d'opinione tea le diverse
autorevoli dottrine in ambito di fiqh (vj.
ihtisah: sinonimo di hklta (y.),
Ihtls3h sgasi: tejTdiite MMtUUrrirrueiiK adoperato ncll'Iraprm Ottomano per
designine il mafìnsib (yX
ihtiyar: 1} stella oculata: 2)clezionc.
ikràlu vinlcnjia; 2) usurpazione.
ilrn: seisoija.toi.^emta,
ìr-nqlm; 1) tolui che dirige in preghicru; 2) autorità politica suprema della
comunità islamica; 3) fondatore di una scuola o aricntariierito jgiuriddeo
limatila: dindona .superni) della, comunità islamita; sinonimo di (ìilafii (*.).
iqrSf ; rkwiostimiailci dei dirim
ìrlid-ud; negazione dell'islam; apostasia.
'ismai infallibilità o probità; potestà uditale e diri ito di ^odirtMnio della
moglie; cejteua della iinjjjrielà .
brud; catena dei (esu'ntomi attraverso cui si c tramandata una undizinne q,
più specifieanicmc, un hadis_ ! v.).
Isiihsan: «gola sussidiaria deL^r/h r>J, prevaknw presso i Hansiiii, h base
alla quale si fa prevalere ii principio dell 'util ila c dell'equità su altro princi-
pio giuridico, in particolare quello dettato dal qiyat (y.),
istislih: «gola sussidiaria deb (tirino malikita per «ti ii applita una norma
in base alla inasinita (>.'?.
j|rn: il peccato, che non necessariamente incorre in una sanzione pénak.
L itqi alTraneaitiùiiHi o £maiici|Saiione dillo schiavo (v. 'tstq) ,
kaflara; espiamone religiosa tome conseguenza di un'infrazione commessa,
235
come un omicidio, una violazione relativa alle 'iliadi'! (v j,
kafli sufficiente per 1 ]i> sv-olgifnenr.0 <.h mansioni pubbliche,
kufir: mdscrcaenie, infedele,
lai».; tesoro.
kulib: segretario, scrivano di mounalc, cancelliere.
klra': locazione di cose o animai i ; f*e izo ottennio dalia locuzione di cose ..
kitilli; appartenente usi una delle religioni che possiedono un («sto sacro <v,
anche a/-ii'ja(j>.
kura*: 1 ) animanti ungulati; 2} cavalcature,
ii'in; giuramento impxccatof io.
raa'siyo: ribellione a Dio; peccato; VLofa?jone (tella Suri' a.
massimi: else gode della 'ismu; tutelato rispello a terzi; tutelato dal dirino
penale.
madbab: oricnianienio giuridico.
madrasa; «.noia reLie,k)sa annessa alla moschea.
mafritidr. persona assente, tdn non ancora considerala scomparsa.
iliàgultr.; le spedizioni militari dell'epoca del Profeta; la narrazione di tali
eventi costMuisee un £*nen; letrerAftO a se Stanis.
magnani ; sinonimo di gamma (v.).
mahr: dolc nuziale.
inùkruh: arto riprovevole; atto considerato negativamente lini li', cui esecu-
zione non comporterei!** Una sanzione,
muli beni; patrimonio; ricchezza,
mallk: sovrano (^neralmsnle. ri ferito a non musali mani},
màliki proprietari».
malfonlltf in Anatolia quola di Lmposla derivarne da. fendo tli pruprielà. con-
trapposta a feudo assegnato,
mail bi vadihi ul-urd: le popolazioni dei tcfrilori conquistali 'anwar tv.),
mandùh: atto racioiisatida.to-
manlii <anb.ii; atto vienilo.
120
masùlìli; plurale di mù^iaha {v.}.
maslaha: concetto che Implica la nozione di interesse pubblico ricollegato
a] concedo di àarariì ly ,) ,
tua tu: 1) testo; 2) tetto vero e pr oprio del be&t <>-}.
mawitt: certe di conquista incolte tra abbandonate,
niawdii'; iJUf. r ,T armento.
mawia: termine che designa lauto il Uberto quanto il patrono.
milk: 1) proprietà; 2) possesso.
miri: 1) a disposizione del Saltano; 2) il fisco.
mUJa: mulia (v.),
milual: unita ci misuri (cintine grammi diva).
miTumalàt: ani dell'uomo nei confronti degli altri uomini.
inujia'bnjr schiavo Che non ottiene rcitiancipazinne in un unicn. momento,
ma in varie fasi di senulibcrtà.
mubah: atto indifferente.
rnudabbur: schiavo affrancalo alla morie del padrone.
mudarris; (turco "mddenis") maestre della pjMfrrujìtr fv .>.
muddt unità di misura (cinuuanlalre chitagranuBi circa).
mutli-. (turco ,L muTtfi"') giureconsulto autorevole cnc esprime delle jatwà (v.).
mugihid; l'i colui ihe esegue il fcktid, in tuUe le sue actBiioni; 5) combat-
tcntc.
mufitabidi rriurista particolanniiite qualificato., in grado di fare uso dello
iìtsikàti (v.h
mulitjliib: L) coltri che assicura l'adempimento della //rader (v,>; 2) ispeilon:
de i mescali e delle corporazioni.
ruukaltali individuo dotato della piena capacità di agire (adulto, libero, sano
di mente).
mukàtab: schiavo a cui il padrone COJKcdc la libertà tramite stipula di
muiàtuba (V.).
mukulnba: eontpatto di affrancamento concluso tra Uil uldividuo lihcro e il
SUO seliiavo.
imdfc: 1) sovranità:; 2) monarchia; 3) sinonimo di milk fv.).
mLirubij! collii che svolge il rifar (vj.
317
rnurtadd; tallii che compie un atta di ritsdtid apostata.
miiSrik: l) politeista, assoctilorr;?) non musulrnano.
mirètaraku; baili in cernile .
rmisnsid: b^<Sl!_ (v.) munitici di hnad (v.) completo.
mutla: deturpazione del cadavere di un nemica.
mtil](E ferma hnci per mittk (v.).
Iiadb; *arictìriianda7lnnc (riferito ad auto maitdùty, v.>.
nafali parte extra di bottino iiceurdaia MVimUm a quei combatterli i che lo
miniassero ite] corso delia tanaglia.
naryi. espulsione.
nahy: divieto, proibiai&Be-
njkah; mairi mnn io.
pencEk: tassa ottomana sul bottina di guerru.
qada': I) procedura civile e penale; 2) giudizio del c/uffì (v.l; 3) circoscri-
zione giudiziaria; 4) paganisiito di dcW tu.
qadf: calunnia, di ohvI (v.).
qaUi: giudice rnusulrniuio ■
iiarii 'asksi: (turco "kaiasker grado gerarchicamente superiore nella caie-
goni, dei {jHifi (y.) dell'Impero OflOfliano; a partire: da un certo |mriot£o sono
due i qèdi 'asketr. uno di Anatolia, e uno di Kumelia.
t[Sdt al-rtJai-Dvs; giudice imposto stallo slato di necessita.
qànùii: e} diritto amministrativo ottomano, ricollegato al concetto di siyàia
Sar'ìyya (v.y, 2) singolo atto normativo emesso dall'autorità statai* ottomana,
qànunname: codice normali™ contenente uno o più qannsi (v.>.
qasamar giuramento imprecatorio.
qawad: sinonimo <Ji ^f#f M,
qaTvh pioDlc.
qisSfl: kgjte del tiglio»
qisrnar suddivisone del bottino,
qitàl: patria, Iona.
Jlfl
spjas: fonte giuridici baiati sull'analogia.
rii'iyjrci: eantribuerlte fiscal* suddito del Sttllanù uttumunu.
ri'Syn; plurale di nr'ryja (v.).
riMt: fiiftàd di frontiera svolto da combattenti the vivono in fralezze deno-
minate siicVcs.sc filmi.
ridda; 1) ribellione di numerose tribù beduine irate subito dopo tu morte
del Pìofcta: 2) sinonimo di itsìdad (v.j.
risaia: 1) trattato; ?} lettera.
rukn: elemento costitutivo, réqtiisito.
sadaqa: donazione libera, beneficenza.
i^nlr-l ir»aiii; itsaro pei iibdicane il Oara Vizii dell'Imperici Oisomano.
sillaba; essere valido, je^ (v,),
sariib: I) Compagno del Profeta:; 2) fondatore di un rntséhtsb fvj; 3)
lcc.islatij.rc .
sahlh: atto valido.
^jttab: Specie del nemico ucciso pei battaglia.
sulurhtj; lassa costituita da un (niSriinlesimo-
sancak; suddivisione amministrativi di un» provincia ottcntiuiu .
$ar": sinonimo di Satì'a (v.>.
Sarrt: glossa, ewinie tuo.
suri 1 »; Ltggs sucri dell'Islam
Sarti prerequisito, condizione.
SiS^J) al-isl^m; ]) giurista di grande fauna; 2) nell'uso ottomano cominciò
dal XVI secolo a designate i! muftì <v.) di rilanbul.
3uru(: I) plurale di San (v.); 2) formule legali.
slparuc cavaliere cne ottiene un fendo, in cambio di sevizi militari.
siyÉis-a; f) amminislTiiaone pubbJn-A; apolitica,
siyasB SHi'iyya: potere regolamentare basato siili' amtnJnistrjiziaiB pubblica,
vincolato formalmente dalla terl'a (v.).
sùllj; pace; aecotfdo.
pilhi: {/ruirifr (v.) i;he si e irreso jnd^, cioè itì via pacifica.
hui^ir sovrana solca»,
sunna: Tiadizione de! Frofcia: seconda fcnns ttel/ijft (v.).
(a*rfr: I) pena discrezionale Stabilite dal ^flrif (v.); 3) Etnonimo di ir>i*irt
Vdib: P*n* distrezLoriale inflitta dal qwfi <.?.) al tonvenmo.
ta'wìl: 1} iiuerprelazkwe; 1) inleiprelazione diversa, da quella prevalente; 3)
ideologia.
fatlblr: emancipazione dello Stillavo in seguito alla morte, del padrone,
Inmlik: trasferimento della pfOprieti-
tamlìl: atto di deliirpar* un cadavere, sinonimo di mistia {•/-).
tanfil: conferimento del nafal, sinonimo di nafat (v.).
tapuì ILlribuZJOne dì una terra.
(asnrmf : I } capar i là d i agir;; 2) disposinone di un bene.
lult: 1cr?jo del l 'eredità di cui il defunte? può disporre liberamente., essendo £l 1
altri due leni [StfW della successione lesinimi.
limar: feudo ottenuto in cambiti di Servigi militari nell'Impero Gllomano.
unum w alidi schiavi concubina.
ultima.: 1) comunità dei credenti; 1} società dei crederli i.
'urf! USO coiìsuenidinc «ime fonie sussidiaria di diritto, per ceni Hatnufiij
categOf ja particolare di ìgma' si distinguono due tipi di 'u?f.
- 'amili f consuetudine ^entrale, fondila sa un inlereSK
generale e permanente;
- (jSs^; consuetudine particolare o lutate, riferita ad un
dato lugfn e tempo che, per ci& Slesso, cessa i suoi effetti
al mutare delle coordinale S^azic-leniporsli ,
'vir. Decima, intesa come imposto fistile .
usui; plurale di asl (v,).
waftib: allo obbligatorio , dovere.
wflla'; l) paUcmalOi 2} clientela; 3} rapporto fra paiiOi» e liberto,
wajaya: autorità.
2*>
wfiB; Tutorie legale.
iruLi sil-dum: parente più prossimi) die può richktteK il ^r&i? (v,),
alidi «chiavo iuiIo in casa,
iv.iqf; 1 ) foiwJiycme pia; 2) proprietà demaniale inalteiiiWlc, manomorta.
wu^Lfa: imposta fondiaria fiisiV
tvlayi: I) autorità costituita; 2) unita ienitoriale amministrativa.
yad: possesso.
yaqìn: argomento decisivo.
JikS: imposta rituale.
li'ùtnilt; feudo (niliTact il cui valore è superiori; ai trentamila oécf.
sna: lapparli sessuali avuti al di lucri dal vintolo mair/iitt£ftL?fe e, per eio
SKiiri, illeciti.
xiniliq; melica-,
Ì3l
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i-M
INDICE
7
Noie
IntrorhjjLoiie
13
Il concetto di gìhac!
14
Il Corano
19
21
Il fjfft
26
Suddivisione tenricoruile del mondo
2S
Il ùifcid dell'anima
52
Il ^iftajl intermedio
35
Il fciKid ntl la teoria hanafiu
43
fjhaà e .tjjot
52
Lu sovrimità secondo i rjsuiafili
59
Il gihad nella visione nUomatia
tì3
Definizinaii c accezioni
tì8
Note ìuL miiecjii di gt^a t; akm
74
fi Sovrano oltamsno , sultano gazi
ai
11 retroterra cuInlj aie del Molla Hù'sncv
S5
Molla Husrcv
S5
Le fonti biografiche
S7
Cenni biografici
■90
L'opera in Ir&duziorìe
^2
Mole sulla tradu7Ìo*w
93 Libro 4i] gitimi I Pane T
95 r - il gih™:
L 15 ][ - Sidone del bollino e della sua suddiviiionc
L 57 Lil - Seriore dcJìit ttttuft 4t\ miseratali
151 IV - Sezione dei prcrtelli
ItìJ V - StzioiK delle imposle fondiuirie
17"? Libf* ilal gSh^SS Parti IT
177 VI - Sulla fi3W
190 YD~ Sezione del murawM
Vili - Seiiane de]
117 Glossario
Bibliografia
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tel. 070^954
telefax 070344343
t-mnil: aipsa@r.iKatinet- ir
http; wmw.-aipsajccim
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Studio Aipsa
Stmo mietati lanpmàttsiofté, éàpìkeijviK e i'tófeo M'o])£ra,
mela jKus'nffi. ffln iruai.iia.ii m**sjo fifferfuiuii.
Finito di scampale nel hicsl di dicembre 2002
ISBN Se-87636^40-0